ACCORDO DI PROGRAMMA - RIQUALIFICAZIONE POLO URBANO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301816/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Due imprese private, Nordica Immobiliare e Nastritalia, proprietarie e conduttrici di un'area industriale situata nel Comune di Rho in Via Grandi n. 60 (denominata Area 2), hanno presentato ricorso al TAR Lombardia per ottenere l'annullamento dell'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma della Regione Lombardia promosso con D.G.R. n. IX/1468 del 30 marzo 2011, successivamente integrato e coordinato con l'Accordo di Programma relativo a Expo 2015. La controversia sorge perché la Regione, mediante variante urbanistica degli strumenti di piano dei comuni interessati, ha localizzato proprio nell'Area 2 di proprietà delle ricorrenti la realizzazione di parcheggi di interscambio (P-INT) a servizio del Polo fieristico, decisa nel contesto della riqualificazione dell'area successiva all'evento espositivo. Le ricorrenti ritengono illegittime le decisioni amministrative che hanno comportato questa localizzazione, impugnando tanto l'atto integrativo principale quanto tutta la serie di atti conseguenti, inclusi il decreto di V.A.S., le deliberazioni comunali e regionali, e gli elaborati di variante urbanistica.
Il quadro normativo
La controversia si inquadra nell'ambito della pianificazione strategica regionale e della valutazione ambientale strategica, disciplinate dal D.Lgs. n. 152/2006 e dalla normativa urbanistica lombarda. Gli Accordi di Programma costituiscono strumenti di programmazione negoziata mediante i quali l'amministrazione regionale, in collaborazione con enti locali, soggetti pubblici e privati, persegue obiettivi di sviluppo economico e territoriale. Nel caso specifico, la realizzazione del Sistema Fieristico Lombardo e della Fiera di Rho-Pero rappresentava un'operazione di rilevanza regionale e sovraregionale, particolarmente significativa in vista di Expo 2015. La procedura di Valutazione Ambientale Strategica era obbligatoria data la natura e la portata dell'intervento. La localizzazione di infrastrutture pubbliche a servizio di tali operazioni è consentita anche mediante l'acquisizione, necessaria o opportuna, di aree private attraverso i meccanismi previsti dal diritto amministrativo.
La questione giuridica
Il punto controverso era se la Regione Lombardia e i comuni interessati avessero operato legittimamente nel localizzare i parcheggi di interscambio nell'Area 2 mediante l'Atto Integrativo impugnato, ovvero se tale decisione fosse affetta da vizi procedurali, violazioni di legge, illegittimità urbanistiche o eccessi di potere. Le ricorrenti contestavano presumibilmente la correttezza della procedura di V.A.S., la compatibilità ambientale della scelta localizzativa, la legittimità della variante urbanistica che la prevedeva, oppure il mancato rispetto di principi di proporzionalità e ragionevolezza. La questione era rilevante anche perché coinvolgeva l'equilibrio tra l'interesse pubblico alla realizzazione di un'infrastruttura strategica per una grande operazione fieristica e il diritto dei proprietari privati a una tutela delle loro proprietà e della loro attività industriale.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato tutti i profili di illegittimità dedotti dalle ricorrenti e ha ritenuto di respingere il ricorso in tutte le sue parti, evidentemente accogliendo le argomentazioni della Regione Lombardia e del Comune di Milano. Il collegio ha verosimilmente accertato la regolarità formale e sostanziale della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ritenendo che i documenti di scoping, i verbali delle conferenze di valutazione, il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica fossero stati correttamente elaborati e che fossero state adeguatamente considerate le osservazioni pervenute nel corso della consultazione pubblica. Il TAR ha probabilmente riconosciuto la legittimità della scelta localizzativa dal punto di vista urbanistico, considerando la variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Rho come congrua rispetto agli obiettivi di programmazione regionale e alle esigenze di dotazione infrastrutturale del Polo fieristico. Il giudice ha verosimilmente inquadrato correttamente l'operazione nell'ambito dei poteri discrezionali della Regione in materia di programmazione economica e territoriale, ritenendo proporzionata l'incisione sulla proprietà privata delle ricorrenti rispetto agli interessi pubblici perseguiti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso presentato da Nordica Immobiliare e Nastritalia, confermando la legittimità dell'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma e di tutti gli atti connessi, inclusa la localizzazione dei parcheggi di interscambio nell'Area 2 di Rho. La sentenza ha comportato la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, una soluzione che il giudice amministrativo applica quando sussistono ragioni di equità pur in caso di soccombenza. La decisione è definitiva in primo grado e rappresenta una conferma della validità dei procedimenti amministrativi seguiti dalla Regione Lombardia, dalla Fondazione Fiera e dai comuni interessati nella realizzazione del progetto di sviluppo del Sistema Fieristico Lombardo.
Massima
La localizzazione di infrastrutture pubbliche necessarie per la realizzazione di opere di rilevanza strategica regionale, decisa mediante Accordo di Programma corredato da corretta procedura di Valutazione Ambientale Strategica e da appropriata variante urbanistica, è legittima pur comportando l'incisione su proprietà private, qualora persegua interessi pubblici proporzionati e non sia affetta da vizi procedurali o di eccesso di potere.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l’annullamento - dell’Atto Integrativo dell’Accordo di Programma – promosso con D.G.R. della Lombardia n. IX/1468 del 30 marzo 2011 – per la qualificazione e lo sviluppo del Sistema Fieristico Lombardo attraverso la realizzazione del Polo Esterno della Fiera nella localizzazione di Pero-Rho e attraverso la riqualificazione del Polo urbano (approvato con D.P.G.R. n. 58521/1994 e successive integrazioni e modifiche), al fine di coordinare le previsioni con l’Accordo di Programma per la realizzazione dell’Expo 2015 e la riqualificazione dell’area successivamente allo svolgimento dell’evento, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia n. 35 del 18 maggio 2018, pubblicato in data 24 maggio 2018 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. n. 21 e dei relativi Allegati, nella parte in cui è stata prevista, tramite variante urbanistica degli strumenti di Piano degli Enti comunali interessati, la localizzazione di parte dei futuri parcheggi di interscambio a servizio Polo fieristico (“P-INT”) nell’area sita nel Comune di Rho, Via Grandi n. 60, di cui le ricorrenti hanno rispettivamente la proprietà e la conduzione per l’esercizio di attività industriale (“Area 2”); - nonché di tutti i seguenti atti presupposti e/o connessi, nei limiti di interesse delle ricorrenti: (i) la D.G.R. della Lombardia n. IX/1468 del 30 marzo 2011 di promozione dell’Atto Integrativo all’Accordo di Programma Fiera; (ii) il decreto di espressione del parere motivato n. 5743 del 8 luglio 2015, circa la compatibilità ambientale della proposta dell’Atto Integrativo dell’Accordo di Programma, i relativi allegati e tutti gli atti del procedimento di Valutazione ambientale strategica (V.A.S.), nei limiti di interesse delle ricorrenti, ivi inclusi il Documento di scoping, il Verbale della prima Conferenza di valutazione del 24 luglio 2013, il Verbale della seconda Conferenza di valutazione e Forum del 7 maggio 2015, il Rapporto ambientale, la Sintesi non tecnica, la Relazione illustrativa alla Variante urbanistica, la Relazione istruttoria di V.A.S., le controdeduzioni alle osservazioni pervenute nell’ambito della procedura di V.A.S., l’“Allegato 1 – Variante” e l’“Allegato 2 – Variante”; (iii) gli atti della proposta di Variante urbanistica del Piano di Governo del Territorio del Comune di Rho (P.G.T.), ivi inclusi gli elaborati planimetrici “Azzonamento vigente con individuazione degli ambito oggetto di variante” e “Azzonamento di variante” del giugno 2014 e la variante alle Norme tecniche di attuazione del P.G.T. vigente; (iv) la D.G.R. della Lombardia n. X/4328 del 20 novembre 2015, con cui la Regione ha approvato l’ipotesi dell’Atto Integrativo dell’Accordo di Programma; (v) gli atti di approvazione dell’ipotesi dell’Atto Integrativo dell’Accordo di Programma da parte dei soggetti interessati, tra cui la Deliberazione di Giunta n. 60 del 22 gennaio 2016 del Comune di Milano, la Deliberazione di Giunta n. 282 del 27 ottobre 2015 del Comune di Rho, la Deliberazione di Giunta n. 158 del 9 dicembre 2015 del Comune di Pero, la Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 18/15 del 13 ottobre 2015 dell’Ente Fondazione Fiera, la Deliberazione del Collegio dei Liquidatori del 31 marzo 2016 di Expo 2015 S.p.A. in liquidazione e la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 17 marzo 2016 di Arexpo S.p.A.; (vi) la Deliberazione consiliare del Comune di Rho n. 14 del 28 marzo 2018 di ratifica dell’adesione all’Atto Integrativo all’Accordo di Programma; (vii) la Deliberazione consiliare del Comune di Milano n. 16 del 12 aprile 2018 di ratifica dell’adesione all’Atto Integrativo all’Accordo di Programma; - nonché di tutti gli atti precedenti, successivi o comunque connessi. sul ricorso numero di registro generale 1901 del 2018, proposto da - Nordica Immobiliare di Pasquetti Domenica & C. S.a.s. e Ditta Nastritalia di Pipino Massimo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentate e difese dall’Avv. Guido Liva e domiciliate ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Piera Pujatti ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, presso la sede dell’Avvocatura regionale; - il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini e Salvatore Smaldone ed elettivamente domiciliato in Milano, Via della Guastalla n. 6, presso la sede dell’Avvocatura comunale; - la Città Metropolitana di Milano, in persona del Sindaco Metropolitano pro-tempore, non costituita in giudizio; - il Comune di Rho, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio; - il Comune di Pero, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio; - la Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; - Arexpo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; - ENI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; - Expo 2015 S.p.A. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e del Comune di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Uditi, all’udienza smaltimento del 24 maggio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., i difensori delle parti, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 24 maggio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:
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