Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA23 ottobre 2025Respinto

Sentenza n. 202500925/2025

Stranieri - Decreto Flussi 2023 - Permesso Di Soggiorno Da Lavoro Stagionale A Lavoro Subordinato - Nulla Osta - Diniego

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso al TAR della Lombardia, sezione di Brescia, impugnando il diniego del nulla osta necessario per il passaggio dal permesso di soggiorno per lavoro stagionale a un permesso per lavoro subordinato. Il ricorrente aveva presentato istanza presso l'amministrazione competente nel contesto dei flussi di ingresso regolati dal Decreto Flussi 2023, ovvero la programmazione nazionale annuale dei lavoratori stranieri da ammettere in Italia. La richiesta di conversione del titolo di soggiorno costituisce una procedura amministrativa complessa, in quanto comporta il cambio della categoria di accesso al mercato del lavoro italiano, passando da una tipologia temporanea e stagionale a una posizione di lavoro subordinato stabile. L'amministrazione ha opposto il diniego basandosi su motivazioni che il ricorrente ha ritenuto illegittime e prive di fondamento normativo.

Il quadro normativo

La disciplina dei flussi di ingresso in Italia è regolata dal Decreto Flussi annuale, nel caso di specie il Decreto Flussi 2023, che stabilisce le quote, le procedure e i requisiti per l'ammissione di lavoratori stranieri dal territorio estero. La conversione tra diverse categorie di permesso di soggiorno per motivi di lavoro deve seguire una procedura amministrativa specifica, per la quale è richiesto il nulla osta della prefettura competente o dell'ufficio immigrazione. Il nulla osta rappresenta un presupposto autorizzatorio fondamentale per la transizione tra diverse tipologie di soggiorno. La legge prevede che i dinieghi dell'amministrazione devono essere motivati e rispettare i principi di correttezza, proporzionalità e conformità alle normative vigenti, secondo i dettami del diritto amministrativo e della legge numero 241 del 1990 sulla trasparenza amministrativa.

La questione giuridica

Il ricorso verteva sulla legittimità della valutazione amministrativa effettuata in ordine al diniego del nulla osta per il passaggio tra tipologie di permesso di soggiorno. La questione centrale riguardava se l'amministrazione avesse correttamente verificato il possesso dei requisiti necessari per il cambio di categoria lavorativa secondo il Decreto Flussi 2023 e se il diniego stesso fosse stato motivato secondo le disposizioni di legge. Era rilevante accertare se ricorressero i presupposti normativi per la conversione e se la procedura amministrativa fosse stata svolta nel rispetto dei principi e delle disposizioni applicabili. La complessità del caso risiedeva nel dovere conciliare la discrezionalità amministrativa nella gestione dei flussi di ingresso con l'esigenza di garantire la trasparenza e la motivazione delle decisioni amministrative.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha ritenuto che l'amministrazione avesse correttamente esercitato le proprie valutazioni nel diniegare il nulla osta, accertando che il ricorrente non possedeva tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente per il passaggio da lavoro stagionale a lavoro subordinato. Il tribunale ha verificato la motivazione fornita dall'ufficio amministrativo, riscontrando che essa si basava su argomentazioni conformi alle disposizioni del Decreto Flussi 2023 e alla disciplina generale dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro. Ha inoltre confermato che l'amministrazione aveva correttamente applicato i criteri di selezione e le condizioni previste per le conversioni tra diverse categorie lavorative. Il ragionamento argomentativo seguito dal collegio ha privilegiato la corretta interpretazione della normativa vigente e la legittimità dell'esercizio del potere amministrativo secondo le priorità e i vincoli fissati dalla programmazione nazionale dei flussi.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso nella sua interezza, confermando la legittimità del diniego emesso dall'amministrazione. La sentenza non ha disposto alcuna condanna alle spese del ricorrente, seguendo la consueta prassi dei giudizi di annullamento. La decisione implica che il ricorrente rimane titolare del permesso di soggiorno per lavoro stagionale senza possibilità di conversione secondo la richiesta formulata, almeno sulla base dei presupposti amministrativi valutati nella presente controversia.

Massima

La conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato è subordinata al possesso cumulativo dei requisiti prescritti dal Decreto Flussi vigente, e la corretta applicazione di tali requisiti da parte dell'amministrazione sindacabile in giudizio non comporta illegittimità del diniego del nulla osta quando l'istruttoria amministrativa risulti motivata e rispondente alle disposizioni normative.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Francesca Siccardi,	Referendario
Beatrice Rizzo,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
1. del provvedimento assunto in data 16.07.2024 dal Dirigente dello Sportello Unico per l'immigrazione presso la Prefettura di Mantova con il quale si è disposto il rigetto dell''istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata in data 27.03.2023 dall’interessato per la procedura di “Decreto Flussi 2023”;
2. di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, di contenuto sconosciuto al ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 885 del 2024, proposto da Manpreet Singh, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Pederzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
U.T.G. - Prefettura di Mantova, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Mantova e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Beatrice Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

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