Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA6 ottobre 2025Accolto

Sentenza n. 202500875/2025

Stranieri - Emersione Di Rapporto Lavorativo Ex Art. 103 D.l. 34/2020 - Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Si tratta di un ricorso presentato da uno straniero nei confronti di un provvedimento di rigetto della domanda di emersione di rapporto lavorativo secondo l'articolo 103 del decreto legge 34 del 2020. Lo ricorrente aveva presentato istanza per regolarizzare un rapporto di lavoro irregolare o sommerso, una procedura introdotta durante l'emergenza pandemica al fine di consentire la legalizzazione di posizioni lavorative non dichiarate. L'amministrazione aveva originariamente rigettato la domanda e il ricorrente, attraverso motivi aggiunti nel corso del giudizio, ha contestato questa decisione dinnanzi al Tribunale amministrativo regionale. La controversia riguarda quindi la corretta applicazione della normativa sulla regolarizzazione dei rapporti di lavoro per i cittadini stranieri e la legittimità del provvedimento amministrativo che aveva negato l'accesso al beneficio normativo.

Il quadro normativo

L'articolo 103 del decreto legge 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 120 del 2020, ha introdotto una procedura straordinaria di emersione di rapporti di lavoro irregolari al fine di contrastare il lavoro sommerso, in particolare nei settori del lavoro domestico, agricolo e stagionale. Questa norma consente ai datori di lavoro e ai lavoratori stranieri di regolarizzare posizioni lavorative non dichiarate versando i contributi dovuti secondo le modalità e i termini stabiliti dalla disciplina. Il quadro normativo si inserisce nella competenza dello Stato in materia di immigrazione, lavoro e fiscalità del lavoro, con la finalità di tutelare sia i diritti dei lavoratori che gli interessi dell'amministrazione finanziaria e previdenziale. La procedura di emersione è sottoposta a criteri specifici di ammissibilità e a verifiche amministrative riguardanti la sussistenza dei presupposti normativi.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava la corretta interpretazione e applicazione dei criteri di ammissibilità per l'emersione del rapporto lavorativo secondo l'articolo 103 del decreto legge 34 del 2020, nonché la valutazione circa la legittimità del provvedimento amministrativo che aveva negato il riconoscimento del beneficio. La questione investiva tanto la corretta qualificazione dei presupposti di fatto quanto la corretta applicazione della normativa, in particolare circa la documentazione richiesta e i termini procedurali. Era inoltre rilevante la verifica circa l'osservanza dei principi generali di buona amministrazione e del diritto di difesa nella fase istruttoria della domanda.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo, nell'esaminare i motivi aggiunti, ha ritenuto fondate le censure mosse dal ricorrente sulla legittimità del provvedimento di rigetto. Il collegio giudicante ha evidenziato che l'amministrazione aveva commesso profili di violazione della normativa vigente nella valutazione della domanda di emersione, sia con riferimento all'applicazione corretta dei criteri legali sia riguardo alla pratica istruttoria del procedimento. Il TAR ha accertato che il provvedimento amministrativo mancava di adeguata motivazione rispetto ai presupposti legali della regolarizzazione ovvero aveva disapplicato erroneamente i criteri stabiliti dalla norma di legge. La logica giuridica della sentenza si fonda sul principio che la discrezionalità amministrativa deve comunque trovare limite nella corretta applicazione della legge e che, ove la legge prevede istituti di regolarizzazione con criteri determinati, l'amministrazione non può rifiutarli senza fondamento giuridico solido.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso sui motivi aggiunti, riformando il provvedimento amministrativo impugnato. La conseguenza pratica è che il ricorrente ha visto riconosciuto il diritto di accedere al beneficio di emersione del rapporto lavorativo secondo l'articolo 103 del decreto legge 34 del 2020, con obbligo per l'amministrazione di recedere dal provvedimento di rigetto originario o di adottare un nuovo provvedimento conforme alle conclusioni giuridiche della sentenza. Sono state altresì verosimilmente compensate le spese processuali secondo i criteri ordinari applicabili nei giudizi amministrativi.

Massima

L'amministrazione non può rifiutare legittimamente l'accesso al beneficio di emersione del rapporto lavorativo per stranieri secondo l'articolo 103 del decreto legge 34 del 2020 senza una motivazione che dimostri la mancanza effettiva dei presupposti normativi richiesti dalla legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Alessandro Fede,	Referendario
Beatrice Rizzo,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
del decreto di rigetto di data 11/07/2024 dell’istanza di regolarizzazione ex art. 103 d.l. 34/2020 in relazione alla pratica P-BG/L/N/2020/105954 EM-DOM_2020;
di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e/o conseguenziale,
quanto ai motivi aggiunti presentati il 20/1/2025:
del decreto di rigetto del 13 gennaio 2025 dell’istanza di regolarizzazione ex art. 103 d.l. 34;
sul ricorso numero di registro generale 750 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Cantelmi, Domenico Lammardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa Beatrice Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
a) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
b) accoglie il ricorso per motivi aggiunti e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei sensi e per gli effetti stabiliti in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione resistente a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, che si liquidano in € 2.000,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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