Sentenza n. 202500650/2025
Stranieri - Misure Di Accoglienza - Revoca
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un soggetto straniero, destinatario di un provvedimento amministrativo di revoca delle misure di accoglienza precedentemente riconosciute e erogate, ha presentato ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, per ottenere l'annullamento della decisione dell'amministrazione. Le misure di accoglienza in questione, ovvero l'insieme delle prestazioni assistenziali e alloggiative erogate nel sistema di protezione internazionale italiano, erano state sottoposte a procedimento di revoca da parte dell'ente gestore o dall'amministrazione competente in materia di immigrazione e asilo. L'istante ha contestato la legittimità del provvedimento di revoca, assumendo il vizio della decisione amministrativa e la violazione dei diritti riconosciuti dalla normativa in materia di accoglienza e protezione. La controversia si colloca quindi nel contesto della disciplina relativa ai diritti degli stranieri nel territorio italiano e alle condizioni sotto le quali le misure di sostegno possono essere mantenute, modificate o revocate dall'amministrazione competente.
Il quadro normativo
La materia delle misure di accoglienza per stranieri è disciplinata dalla Direttiva europea 2013/33/UE, recepita in Italia attraverso il decreto legislativo 142 del 2015, nonché dalle successive modifiche introdotte con il decreto legislativo 221 del 2017 e dalla normativa emergenziale in materia di asilo. Le misure di accoglienza costituiscono un sistema articolato di prestazioni finalizzate a garantire il diritto all'alloggio, al vitto e all'assistenza sanitaria dei richiedenti protezione internazionale e degli stranieri in condizioni di vulnerabilità. La revoca di tali misure deve trovare fondamento in disposizioni normative specifiche e deve essere accompagnata dal rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela del diritto alla dignità della persona. L'amministrazione dispone di poteri discrezionali nella gestione del sistema di accoglienza, ma tali poteri rimangono sottoposti al controllo di legittimità del giudice amministrativo, in particolare con riguardo al rispetto delle condizioni previste dalla legge per l'esercizio della revoca.
La questione giuridica
La controversia verte sulla legittimità amministrativa del provvedimento di revoca, ossia sulla corretta individuazione dei presupposti legali che autorizzano l'amministrazione a revocare il riconoscimento delle misure di accoglienza e sulla verifica che tali presupposti fossero effettivamente sussistenti nel caso concreto. Nello specifico, la questione riguarda se l'amministrazione abbia correttamente accertato le circostanze di fatto idonee a giustificare la revoca e se il procedimento seguito sia conforme ai principi di trasparenza, corretta istruttoria e contraddittorio. Inoltre, si pone il problema della compatibilità della decisione di revoca con i principi costituzionali e sovranazionali di protezione dei diritti umani fondamentali e di tutela della dignità della persona, specialmente quando la revoca delle misure di accoglienza pone il soggetto interessato in una condizione di grave vulnerabilità.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato gli atti del procedimento amministrativo e ha valutato se i presupposti legittimanti la revoca delle misure di accoglienza fossero effettivamente presenti nel caso concreto. Il collegio ha accertato che l'amministrazione aveva agito nel rispetto delle norme di legge applicabili e aveva correttamente individuato le ragioni alla base della revoca, verificando il sussistere delle condizioni previste dalla normativa in materia di accoglienza e protezione. Il TAR ha inoltre valutato se il procedimento fosse stato condotto secondo le regole del procedimento amministrativo, accertando che l'amministrazione aveva assolto adeguatamente ai propri obblighi informativi e istruttori. Infine, il giudice ha ritenuto che la decisione di revoca non determinasse una violazione dei diritti fondamentali del ricorrente, poiché l'amministrazione aveva agito entro i limiti della propria competenza e con riguardo alle circostanze concrete del caso.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale respinge il ricorso proposto dallo straniero contro il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza, confermando la legittimità del provvedimento stesso. La revoca delle misure rimane pertanto efficace, comportando la cessazione dell'assistenza alloggiativa e delle prestazioni connesse precedentemente erogate. Il ricorrente rimane condannato alle spese di lite, secondo la disciplina applicabile in materia di rimborso dei costi processuali nel giudizio amministrativo. La sentenza diviene definitiva secondo i termini e le modalità previste dalla normativa processuale amministrativa.
Massima
La revoca delle misure di accoglienza per uno straniero rimane legittima qualora l'amministrazione competente abbia accertato il venir meno dei presupposti normativi per la loro concessione e abbia operato nel rispetto dei principi di correttezza procedurale e proporzionalità.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente, Estensore Alessandro Fede, Referendario Beatrice Rizzo, Referendario per l'annullamento del provvedimento 28 novembre 2022, prot. uscita n. 0083300, con il quale la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Mantova ha revocato al ricorrente le misure di accoglienza nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 198 del 2023, proposto da Saeed Malik Muhammad, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Rampionesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Il Prefetto pro tempore di Mantova, il Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Prefetto di Mantova e del Ministero dell'interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il pres cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 25 giugno 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
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