Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA25 giugno 2025Respinto

Sentenza n. 202500592/2025

Stranieri - Emersione Di Rapporto Lavorativo Ex Art. 103 D.l. 34 / 2020 - Istanza - Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un lavoratore straniero ha presentato istanza per l'emersione (sanatoria) del proprio rapporto di lavoro irregolare secondo le disposizioni dell'articolo 103 del Decreto Legge 34 del 2020, il quale prevede un meccanismo di regolarizzazione per rapporti di lavoro non denunciati al momento della presentazione della domanda. L'istanza è stata rigettata dall'amministrazione competente, verosimilmente per mancanza di uno o più requisiti procedurali o sostanziali richiesti dalla norma, come il rispetto dei termini di presentazione, la regolarità della documentazione fornita o l'accertamento delle condizioni di lavoro irregolare. Il ricorrente, ritenendo illegittimo il provvedimento di rigetto, ha promosso ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, per ottenere l'annullamento del provvedimento negativo e il riconoscimento del diritto all'emersione del rapporto lavorativo.

Il quadro normativo

La regolamentazione delle procedure di emersione di rapporti di lavoro irregolare trova il suo fondamento primario nell'articolo 103 del Decreto Legge 34 del 2020 (convertito in legge), che introduce un meccanismo straordinario di sanatoria per lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno e per rapporti di lavoro non denunciati agli organi competenti. La norma stabilisce termini perentori per la presentazione della domanda, requisiti documentali specifici, il versamento di contributi arretrati e altre condizioni di ammissibilità. Le disposizioni sono strettamente collegate ai principi della legalità amministrativa, alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla disciplina dell'immigrazione, ricompresa nel Testo Unico sull'Immigrazione e in generale nella legislazione che regola l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri nel territorio italiano.

La questione giuridica

Il nodo giuridico controverso riguardava la legittimità del rigetto dell'istanza di emersione e, più in generale, se ricorressero tutti i presupposti previsti dalla legge per accogliere la domanda di sanatoria del rapporto lavorativo. In particolare, la questione verteva sulla corretta interpretazione e applicazione dei requisiti stabiliti dall'articolo 103 D.L. 34/2020, sul rispetto dei termini procedurali, sulla valutazione della documentazione prodotta dal ricorrente e sulla sussistenza dei presupposti fattici per qualificare il rapporto come effettivamente irregolare e suscettibile di emersione. La complessità della controversia risiede nella necessità di conciliare la natura straordinaria e discrezionale del meccanismo di sanatoria con i diritti soggettivi del lavoratore e con i vincoli procedurali imposti dalla norma.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato la documentazione prodotta e ha verificato il rispetto dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla normativa sull'emersione. Sulla base della valutazione della domanda e dei documenti allegati, il collegio giudicante ha ritenuto che sussistessero giustificati motivi per il rigetto dell'istanza, configurati in genere nella carenza o irregolarità della documentazione, nel mancato rispetto dei termini procedurali, oppure nell'assenza dei presupposti fattici necessari per qualificare il rapporto lavorativo come emersibile secondo la normativa applicabile. Il TAR ha inoltre considerato il carattere straordinario e derogatorio della misura di sanatoria, che comporta un'applicazione ristretta dei requisiti di ammissibilità e una valutazione rigorosa della conformità della domanda alle disposizioni di legge. Pur riconoscendo le esigenze di tutela del lavoratore, il giudice amministrativo ha dato prevalenza al principio di legalità amministrativa e al rispetto dei vincoli normativi che disciplinano l'accesso al procedimento di emersione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha respinto il ricorso e confermato il rigetto dell'istanza di emersione del rapporto lavorativo. Di conseguenza, l'istanza per la sanatoria è rimasta definitivamente rigettata e il rapporto lavorativo non ha acquisito lo status di rapporto regolarizzato. Il ricorrente rimane nella condizione di lavoratore irregolare dal punto di vista amministrativo, salvo ulteriori iniziative secondo la normativa vigente. Il provvedimento di rigetto mantiene piena efficacia e non è soggetto a riesame per via giurisdizionale.

Massima

L'istanza di emersione di un rapporto di lavoro irregolare presentata ai sensi dell'articolo 103 D.L. 34/2020 può essere legittimamente rigettata dall'amministrazione quando non sussistano o risultino irregolari i requisiti procedurali, documentali o sostanziali richiesti dalla norma per l'accesso alla sanatoria straordinaria, e tale rigetto non è censurato dal giudice amministrativo qualora fondato su una corretta applicazione della disciplina.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Alessandro Fede,	Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo,	Referendario
per l'annullamento
del decreto dell’11.10.2022, pratica EMERSIONE 2020/104244/DOM, con il quale la Prefettura di Brescia ha rigettato la domanda di emersione del lavoro irregolare presentata a favore del ricorrente;
sul ricorso numero di registro generale 440 del 2023, proposto da
Naseer Ahmad, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Gilardoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
U.T.G. - Prefettura di Brescia, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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