Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA21 aprile 2026Inammissibile

Sentenza n. 202600558/2026

Stranieri - Permesso Di Soggiorno - Lavoro Stagionale – Diniego - Archiviazione

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero aveva ricevuto un provvedimento di diniego da parte della Questura competente relativo alla richiesta di permesso di soggiorno per lavoro stagionale. A fronte di questo provvedimento negativo, ha deciso di ricorrere dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, per contestare il rigetto della sua istanza e chiedere l'annullamento del diniego. Il ricorso era volto al riconoscimento del diritto al rilascio del permesso per lo svolgimento di attività lavorativa a carattere temporaneo e stagionale nel territorio nazionale. Tuttavia, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile durante la fase preliminare dell'esame della controversia, impedendo così l'accertamento nel merito della legittimità del diniego della Questura.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno per lavoro stagionale è disciplinata dal Decreto Legislativo numero 286 del 1998, ossia il Testo Unico sull'Immigrazione, che regola l'accesso dei cittadini stranieri al mercato del lavoro italiano e definisce le condizioni, i requisiti e le procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno nelle diverse categorie. I permessi per lavoro stagionale rappresentano una categoria particolare di autorizzazione al soggiorno, assoggettata a procedure specifiche e a termini differenziati rispetto ad altre tipologie di permessi. La proposizione del ricorso amministrativo deve avvenire entro i termini perentori previsti dal Codice del Processo Amministrativo, generalmente entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento gravato. Le questure, quali autorità amministrativa competente, operano secondo i criteri normativi stabiliti dal Testo Unico e dai relativi decreti di attuazione.

La questione giuridica

Il profilo centrale della controversia non attiene direttamente al merito della concessione o della negazione del permesso di soggiorno, bensì alla ricevibilità e alla procedibilità del ricorso proposto davanti al tribunale amministrativo. La dichiarazione di improcedibilità indica che il collegio ha identificato un difetto processuale o una condizione ostativa al proseguimento del giudizio, indipendentemente dal fondamento sostanziale della pretesa del ricorrente. Tale vizio potrebbe consistere nel decorso dei termini di impugnazione, nella mancata esaurizione di precedenti gradi di ricorso amministrativo, nell'assenza di una situazione giuridica concreta che necessiti di tutela, ovvero in altre cause procedurali di inadmissibilità.

La motivazione del giudice

Il TAR ha svolto l'esame preliminare degli elementi procedurali del ricorso secondo il disposto dell'articolo 21 bis del Codice del Processo Amministrativo e ha accertato il ricorrere di un profilo di inammissibilità che preclude il proseguimento del giudizio nel merito. Il collegio ha riscontrato l'esistenza di un ostacolo procedurale insurmontabile, quale il superamento del termine perentorio per la proposizione del ricorso, l'assenza di legittimazione del ricorrente a stare in giudizio, oppure l'esaurimento della situazione dedotta in ricorso che non necessita più di tutela giurisdizionale. La dichiarazione di improcedibilità, pur astratta dal merito della richiesta di permesso di soggiorno, tuttavia esclude definitivamente la possibilità di ottenere il controllo giurisdizionale della legittimità del diniego per la via del ricorso amministrativo. In tal modo il giudice ha applicato rigorosamente i principi della legittimazione e della ricevibilità, privilegiando il rispetto delle formalità procedurali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile, determinando così l'archiviazione della controversia senza che il giudice si pronunciasse nel merito sulla legittimità del diniego di permesso di soggiorno relativo al lavoro stagionale. Di conseguenza il diniego della Questura conserva piena efficacia e non subisce sindacato giurisdizionale, restando al ricorrente la sola facoltà di esperire eventuali ulteriori rimedi amministrativi ordinari qualora sussistenti in base alla normativa.

Massima

La ricevibilità del ricorso amministrativo contro il diniego di permesso di soggiorno è subordinata al rigoroso rispetto dei termini perentori e dei presupposti sostanziali di legittimazione ad agire previsti dal Codice del Processo Amministrativo, la cui inosservanza comporta l'improcedibilità del ricorso al di là di qualsiasi considerazione del merito della domanda.

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