Sentenza n. 202600494/2026
Stranieri - Permesso Di Soggiorno Per Soggiornati Di Lungo Periodo - Revoca
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo, rilasciato dalla Questura di Brescia, ha subito la revoca di tale permesso mediante decreto del Questore del 24 dicembre 2021, notificato formalmente il 26 marzo 2022. Il decreto prevedeva che il revocato titolare potesse ottenere un permesso di soggiorno ordinario, rappresentando dunque una diminuzione della tutela giuridica della posizione dello straniero. Dinanzi a tale provvedimento amministrativo, il ricorrente ha impugnato il decreto davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, contestandone la legittimità e chiedendone l'annullamento. La controversia si inserisce nel contesto del sistema amministrativo di controllo sui permessi di soggiorno, dove l'autorità di polizia (Questore) esercita poteri discrezionali vincolati dalla legge al verificarsi di determinate circostanze.
Il quadro normativo
La disciplina dei permessi di soggiorno per i cittadini stranieri è contenuta nel Testo Unico sull'Immigrazione, decreto legislativo 286 del 1998, che distingue tra permessi ordinari e permessi di lungo periodo, attribuendo a questi ultimi una maggiore stabilità della posizione giuridica dello straniero. La revoca del permesso di lungo periodo è un atto amministrativo del Questore che deve trovare fondamento nei presupposti normativi previsti dalla legge, in particolare nella ricorrenza di circostanze che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica oppure che determinano la perdita dei requisiti di regolarità che hanno giustificato il rilascio del permesso stesso. Il procedimento di revoca è assoggettato ai principi generali del diritto amministrativo, incluso il principio di legalità, di proporzionalità e di tutela dei diritti dello straniero. La sentenza richiama inoltre la disciplina sulla tutela della privacy, il decreto legislativo 196 del 2003 e il Regolamento europeo 2016/679, per giustificare l'oscuramento delle generalità del ricorrente nel dispositivo.
La questione giuridica
Il nodo della controversia era se il Questore di Brescia avesse agito legittimamente nell'esercizio del potere di revoca del permesso di lungo periodo, ovvero se il decreto fosse viziato per eccesso di potere, violazione di norma, o altri vizi procedurali o sostanziali. Il ricorrente contestava il decreto, presumibilmente sostenendo che manlessero i presupposti normativi per la revoca oppure che il procedimento fosse stato condotto in violazione dei principi di trasparenza e partecipazione. La questione riguardava inoltre se la revoca fosse stata adottata nel rispetto del principio di proporzionalità e se il cambio di status da permesso di lungo periodo a permesso ordinario fosse giustificato dalle circostanze di fatto sottostanti. Infine, si doveva valutare se all'amministrazione fosse stato riconosciuto un margine di discrezionalità compatibile con i vincoli posti dalla legge.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel respingere il ricorso, ha implicitamente ritenuto che i presupposti e i presupposti normativi per la revoca del permesso di lungo periodo sussistessero e che il Questore avesse agito nell'esercizio legittimo delle proprie competenze. Sebbene il testo della sentenza non contenga una motivazione estesa, il respingimento del ricorso indica che il collegio giudicante ha valutato gli argomenti dedotti dal ricorrente e li ha giudicati infondati sul piano giuridico, trovando invece il decreto amministrativo conforme alle prescrizioni normative. Il TAR ha dunque confermato il potere discrezionale del Questore, riconoscendo all'amministrazione lo spazio di valutazione necessario per adottare decisioni in materia di sicurezza pubblica e regolarità dei soggiorno, purché entro i limiti tracciati dalla legge. La compensazione delle spese tra le parti suggerisce che il giudice non ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, ma ha comunque preferito una soluzione che non facesse gravare il costo della lite su una delle due parti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo ha respinto il ricorso del cittadino straniero, confermando la legittimità del decreto di revoca del permesso di lungo periodo emanato dal Questore di Brescia. La sentenza ordina l'esecuzione della decisione da parte dell'autorità amministrativa e compensa le spese di lite tra le parti, non attribuendone l'onere a nessuno. La decisione diventa quindi definitiva per il ricorrente, il quale resterà titolare del permesso di soggiorno ordinario così come disposto dal decreto originario del Questore. La sentenza è stata sottoposta al procedimento di oscuramento delle generalità del ricorrente al fine di tutelare la privacy e la dignità della persona interessata, in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali.
Massima
La revoca di un permesso di soggiorno di lungo periodo esercitata dal Questore all'interno dei presupposti e dei limiti fissati dalla legge costituisce atto amministrativo legittimo e sindacabile dal giudice amministrativo solo nei casi di eccesso di potere, violazione di norma, o altre fattispecie di illegittimità.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Paolo Nasini, Primo Referendario Laura Patelli, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento - del decreto del Questore di Brescia di data 24 dicembre 2021, notificato il 26 marzo 2022, con il quale è stato revocato il permesso di lungo periodo, con facoltà di ottenere un permesso di soggiorno ordinario; sul ricorso numero di registro generale 529 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Migliorati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Questura di Brescia, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, con domicilio digitale come da Pec da Registro di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Brescia e del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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