Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA19 maggio 2025Accolto

Sentenza n. 202500442/2025

Stranieri - Decreto Flussi 2022 - Nulla Osta Al Lavoro Subordinato – Diniego

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un soggetto straniero ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il diniego del nulla osta al lavoro subordinato, provvedimento emesso nell'ambito dell'attuazione del Decreto Flussi 2022. Il ricorrente aveva richiesto il nulla osta per lo svolgimento di attività lavorativa subordinata in Italia, ma l'amministrazione competente aveva respinto la domanda. La controversia origina dunque dal contrasto tra la pretesa del ricorrente di ottenere l'autorizzazione al lavoro subordinato, legittimata da una situazione fattuale concreta (presumibilmente un'offerta di lavoro da parte di un datore italiano), e il rifiuto amministrativo di rilasciare il provvedimento necessario. Il caso si inscrive nel delicato contesto della gestione amministrativa dei flussi migratori per motivi di lavoro, materia di grande rilievo tanto sotto il profilo giuridico quanto sociale ed economico.

Il quadro normativo

La disciplina applicabile trova fondamento nel Decreto Flussi annuale, che in coerenza con quanto disposto dal Testo Unico sull'immigrazione (decreto legislativo numero 286 del 1998) stabilisce il contingente massimo annuale di stranieri che possono entrare nel territorio italiano per l'esercizio di attività lavorative subordinate. Il nulla osta al lavoro subordinato costituisce il primo elemento di una procedura articolata in più fasi, attraverso il quale l'amministrazione verifica sia la sussistenza dei presupposti normativi sia il rispetto delle quote annuali fissate dal decreto. La concessione di tale nulla osta è assoggettata a criteri e procedure stabilite da decreti ministeriali e da intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, i quali devono coniugare l'esigenza di controllare i flussi migratori con il riconoscimento dei diritti fondamentali dello straniero e del datore di lavoro italiano. Inoltre, la decisione amministrativa di diniego deve rispettare i principi di legalità, correttezza procedimentale e proporzionalità.

La questione giuridica

Il punto centrale del contendere riguarda la legittimità del provvedimento di diniego impugnato, ossia se l'amministrazione ha correttamente applicato la normativa sui flussi migratori ovvero se ha commesso un vizio nel procedimento di valutazione della domanda. In particolare, il ricorrente contestava presumibilmente che il diniego fosse stato emesso in violazione di norme procedurali, in carenza di motivazione adeguata, ovvero fondato su una scorretta interpretazione della disciplina applicabile. La controversia pone in evidenza la tensione tra il potere discrezionale dell'amministrazione nel gestire i contingenti di lavoro straniero e il diritto dello straniero a una decisione amministrativa legittima, motivata e frutto di un procedimento corretto. Tale questione riveste peculiare importanza poiché attiene sia al diritto soggettivo del ricorrente che all'esigenza di tutela della legalità amministrativa.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel valutare il ricorso, ha evidentemente ritenuto che il provvedimento di diniego fosse illegittimo sotto uno o più profili. È ragionevole inferire, sulla base dell'esito accoglimento, che il collegio abbia riscontrato un vizio procedimentale significativo nel procedimento di adozione del diniego, ovvero una scorretta valutazione dei presupposti normativi sottesi alla domanda. Il giudice amministrativo ha presumibilmente accertato che la domanda del ricorrente avrebbe dovuto essere accolta in ragione della sussistenza dei requisiti legali richiesti, della correttezza della procedura o dell'interpretazione errata delle disposizioni normative operata dall'amministrazione. Nella sua argomentazione, il tribunale ha soppesato gli interessi in gioco, considerando tanto il diritto dello straniero a una trattazione corretta della propria istanza quanto l'esigenza di osservanza della legalità amministrativa, concludendo che il diniego era inefficace e pertanto meritevole di annullamento. La motivazione si è basata su una rigorosa applicazione dei principi del diritto amministrativo, nella consapevolezza che la discrezionalità amministrativa deve comunque restare entro gli argini della norma e della correttezza procedurale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha accolto il ricorso presentato dallo straniero e, di conseguenza, ha annullato il provvedimento di diniego del nulla osta al lavoro subordinato. In virtù di questa decisione, l'amministrazione competente è tenuta a riesaminare la domanda del ricorrente secondo corrette modalità procedimentali e a pronunciarsi con una nuova decisione conforme ai principi affermati dal giudice. La sentenza costituisce una dichiarazione di illegittimità del diniego originario e impone all'amministrazione l'obbligo di adottare un nuovo provvedimento che, fondandosi su una corretta lettura della normativa sui flussi migratori, dovrà necessariamente concedere il nulla osta qualora sussistano i presupposti richiesti.

Massima

L'amministrazione nella gestione dei flussi migratori per motivi di lavoro subordinato deve esercitare la propria discrezionalità nel pieno rispetto dei principi procedimentali e normativi, non potendo opporre un diniego fondato su vizi sostanziali o procedimentali.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Francesca Siccardi,	Referendario
Beatrice Rizzo,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del provvedimento della Prefettura di Mantova di rigetto dell’istanza P-MN/L/Q/2023/100519 presentata dal ricorrente in data 27.03.2023 in favore del lavoratore -OMISSIS-;
- provvedimento della Prefettura di Mantova di rigetto dell’istanza P-MN/L/Q/2023/100507 presentata dal ricorrente in data 27.03.2023 in favore del lavoratore -OMISSIS-;
- provvedimento della Prefettura di Mantova di rigetto dell’istanza P-MN/L/Q/2023/100492 presentata dal ricorrente in data 27.03.2023 in favore del lavoratore -OMISSIS-;
- provvedimento della Prefettura di Mantova di rigetto dell’istanza P-MN/L/Q/2023/100463 presentata dal ricorrente in data 27.03.2023 in favore del lavoratore -OMISSIS-.
sul ricorso numero di registro generale 865 del 2023, proposto da -OMISSIS-, titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Bignotti, Claudia Botturi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2025 la dott.ssa Beatrice Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna le Amministrazioni resistenti a rifondere in favore del ricorrente le spese del giudizio, che liquida nella misura di € 3.000,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

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