Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA9 marzo 2026ACCOLTO PARZIALMENTE

Sentenza n. 202600344/2026

Stranieri - Permesso Soggiorno - Rinnovo - Rigetto

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Paolo Nasini,	Primo Referendario
Laura Patelli,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del decreto di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno emesso dal questore di Bergamo Cat.-OMISSIS-, del 03/09/2021, notificato il 15/09/2021;
sul ricorso numero di registro generale 942 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Cantelmi, Domenico Lammardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Questura di Bergamo, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il decreto del Questore di Bergamo Cat.-OMISSIS- del 3 settembre 2021.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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