Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA18 febbraio 2026Respinto

Sentenza n. 202600242/2026

Stranieri - Permesso Di Soggiorno - Attesa Occupazione - Rinnovo - Rigetto

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Paolo Nasini,	Primo Referendario, Estensore
Laura Patelli,	Primo Referendario
per l’annullamento
del decreto, prot. n. -OMISSIS- Cat. -OMISSIS- del 16 settembre 2021, notificato il successivo 23 settembre 2021 con il quale il Questore della Provincia di Cremona ha respinto l’istanza del ricorrente volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per “attesa occupazione”;
nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.
sul ricorso numero di registro generale 890 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giovan Pietro Passoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno - Questura di Cremona, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Cremona;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR del giorno 6 febbraio 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente giudizio, ferma la regolamentazione delle spese di lite della fase cautelare così come disciplinata nell’ordinanza n. -OMISSIS- del 2021.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:

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