Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA18 febbraio 2026DICHIARA DIFETTO DI

Sentenza n. 202600238/2026

Stranieri - Permesso Di Soggiorno – Cure Mediche – Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una cittadina straniera ha presentato richiesta formale alla Questura in data 10 novembre 2020 per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche, un provvedimento amministrativo disciplinato dal decreto legislativo di riforma dell'immigrazione. A distanza di quasi un anno, il 4 agosto 2021, la Questura ha emesso un provvedimento di rigetto della domanda, negando il permesso di soggiorno richiesto. La ricorrente, non trovandosi d'accordo con tale diniego, ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia con sede a Brescia, chiedendo l'annullamento del provvedimento della Questura e la concessione del permesso di soggiorno. Il ricorso è stato assegnato al registro generale come numero 938 dell'anno 2021 e sottoposto al procedimento straordinario di smaltimento dell'arretrato finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno per cure mediche è regolata dall'articolo 19, comma 2, lettera d-bis, del decreto legislativo numero 286 del 1998, che rappresenta il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione nel territorio dello Stato italiano. Tale norma consente il rilascio di un permesso di soggiorno a titolo temporaneo per permettere ai cittadini stranieri di sottoporsi a cure mediche specializzate nel territorio italiano, quando queste non siano disponibili nel paese di origine. Il provvedimento di rigetto è un atto amministrativo della Questura, che esercita il potere discrezionale di valutare se ricorrono i presupposti normativi per l'accoglimento della domanda. La questione rientra teoricamente nella sfera della giurisdizione amministrativa, avendo ad oggetto un atto della pubblica amministrazione.

La questione giuridica

La controversia riguarda in primo luogo se la Questura avesse adeguata base legale e fattuale per rigettare la richiesta di permesso di soggiorno per cure mediche, ovvero se abbia violato diritti della ricorrente derivanti dalla normativa sull'immigrazione. In secondo luogo, la sentenza pone un problema di competenza giurisdizionale molto delicato: a quale giudice spetta conoscere delle controversie relative al rigetto di una domanda di permesso di soggiorno per cure mediche, al giudice amministrativo oppure al giudice ordinario. Tale questione preliminare risulta cruciale perché una decisione erronea sulla competenza comporterebbe l'inammissibilità del ricorso e l'obbligo per la ricorrente di ricominciare il procedimento davanti al foro competente, con perdita di tempo prezioso nei termini di legge.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha deciso di non entrare nel merito della questione sostanziale, preferendo risolvere preliminarmente la questione della giurisdizione. Il giudice amministrativo ha ritenuto che, nonostante l'oggetto formale del ricorso riguardi un provvedimento della Questura e quindi apparentemente rientrante nella giurisdizione amministrativa, in realtà il nucleo vero della controversia contenga profili che attengono alla competenza del giudice ordinario, secondo quanto risulta dalle disposizioni del codice di procedura amministrativa. L'articolo 87, comma 4-bis, del codice di procedura amministrativa costituisce il fondamento normativo della decisione di rinvio al giudice ordinario. Il TAR ha valutato che la natura della causa e i diritti sostanziali in gioco esigono l'intervento di un giudice ordinario, il quale dispone di strumenti più idonei per accertare i fatti e applicare i principi di diritto civile e amministrativo connessi alla fattispecie specifica della ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, specificando che la causa dovrà essere riproposta dinanzi al giudice ordinario territorialmente competente secondo le regole ordinarie di competenza, mantenendo i termini di legge applicabili. Ha inoltre compensato le spese di lite, caricando su entrambe le parti gli oneri processuali proporzionalmente alla soccombenza, per la ragione che entrambi gli attori hanno contribuito alla lite. Ha infine ordinato all'autorità amministrativa l'esecuzione della sentenza. Per protezione della privacy della ricorrente e in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali, il TAR ha disposto che la Segreteria procedesse all'oscuramento integrale delle generalità e di ogni dato identificativo della ricorrente dal testo della sentenza.

Massima

Quando la controversia relativa al rigetto di una richiesta di permesso di soggiorno per cure mediche presenta profili sostanziali che richiedono accertamenti di fatto e applicazione di principi di diritto civile ovvero coinvolge questioni ulteriori rispetto al mero esercizio del potere discrezionale amministrativo, la giurisdizione spetta al giudice ordinario anziché al giudice amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Paolo Nasini,	Primo Referendario, Estensore
Laura Patelli,	Primo Referendario
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,
del provvedimento Cat.A.12/1mmig. /2021 / Seconda Sez./-OMISSIS-, emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data 4 agosto 2021, con il quale è stata rigettata la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche, ex articolo 19, comma 2, lett. d-bis, d.lgs. n. 286/1998, presentata dalla ricorrente in data 10 novembre 2020;
di ogni atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente.
sul ricorso numero di registro generale 938 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Klodjan Kolaj, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR del giorno 6 febbraio 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la stessa al giudice ordinario, dinnanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini di legge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:

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