Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA18 febbraio 2026Respinto
Sentenza n. 202600236/2026
Stranieri - Permesso Di Soggiorno Per Soggiornati Di Lungo Periodo - Rigetto
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Paolo Nasini, Primo Referendario, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento prot. N. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Bergamo in data 10 febbraio 2022 e notificato all’interessato in data 21 febbraio2022, con il quale è stato revocato/annullato al ricorrente il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo n. I10873315 e il titolo di viaggio per stranieri, ed è stata rigettata l’istanza di aggiornamento del suddetto permesso di soggiorno revocato; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ed in particolare dell'intimazione ad abbandonare il territorio nazionale entro 15 giorni di cui allo stesso provvedimento. sul ricorso numero di registro generale 276 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Samantha Vignati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno - Questura di Bergamo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR del giorno 6 febbraio 2026, tenutasi da remoto con modalità telematica il dott. Paolo Nasini; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa integralmente le spese del presente giudizio, ferma la regolamentazione delle spese di lite della fase cautelare così come disciplinata nell’ordinanza n. -OMISSIS- del 2022. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:
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