Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA17 marzo 2025Respinto

Sentenza n. 202500230/2025

Stranieri - Permesso Di Soggiorno - Lavoro Subordinato - Rinnovo - Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia - sezione di Brescia contro il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Lo straniero aveva presentato richiesta di rinnovo presso l'ufficio competente, ma l'amministrazione ha respinto la domanda sulla base di circostanze che la ricorrente ha poi contestato in via giurisdizionale. Nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente ha aggiunto ulteriori motivi di impugnazione al fine di rafforzare la propria posizione e di evidenziare ulteriori illegittimità nel provvedimento amministrativo impugnato. Tuttavia, il collegio giudicante ha ritenuto che neanche questi motivi aggiunti fossero idonei a fondare il ricorso e pertanto ha pronunciato sentenza di rigetto.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno per lavoratori stranieri è disciplinata dal Testo Unico sull'immigrazione, decreto legislativo numero 286 del 1998, che stabilisce i requisiti e le procedure per l'ingresso, il soggiorno e il lavoro dei cittadini stranieri in Italia. In particolare, il rinnovo del permesso di soggiorno deve avvenire rispetto ai medesimi presupposti per cui è stato originariamente rilasciato, ossia la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato regolare e le condizioni economiche e di alloggio previste dalla legge. L'amministrazione competente, nel valutare le domande di rinnovo, deve accertare il permanere di tali requisiti attraverso idonea documentazione fornita dallo straniero medesimo. La disposizione normativa richiede che la domanda di rinnovo contenga adeguate giustificazioni e che il richiedente dimostri di aver mantenuto tutti i presupposti richiesti dalla legge per il proseguimento del soggiorno in Italia.

La questione giuridica

La controversia riguardava la corretta valutazione dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno, in particolare se l'amministrazione avesse correttamente verificato la sussistenza delle condizioni previste dalla norma ovvero se avesse omesso di considerare adeguatamente la documentazione fornita dal ricorrente. Il ricorrente contestava il rigetto adducendo che i motivi indicati dall'amministrazione non erano giustificati oppure che risultavano logicamente incoerenti rispetto alla situazione factual documentata. Si poneva dunque la questione se il provvedimento amministrativo fosse stato adeguatamente motivato e se l'istruttoria fosse stata condotta secondo il principio del contraddittorio e della corretta valutazione della prova.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo ha analizzato i motivi originari del ricorso e successivamente i motivi aggiunti, valutando complessivamente se l'amministrazione avesse violato le norme procedurali o di diritto sostanziale applicabili. Il collegio ha considerato la documentazione allegata dal ricorrente e ha verificato se tale documentazione fosse idonea a provare la sussistenza dei requisiti richiesti per il rinnovo del permesso di soggiorno. Nel valutare la legittimità del provvedimento impugnato, il Tribunale ha constatato che l'amministrazione aveva correttamente accertato, sulla base della documentazione fornita o non fornita dal ricorrente, che uno o più presupposti per il rinnovo non risultavano soddisfatti. Il giudice amministrativo ha inoltre ritenuto che i motivi aggiunti in corso di giudizio non introducessero elementi di fatto o di diritto tali da incidere sulla valutazione complessiva della legittimità dell'atto, confermando dunque la correttezza del rigetto amministrativo.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha respinto il ricorso sia sui motivi originari che sui motivi aggiunti, confermando la legittimità del provvedimento amministrativo che aveva rigettato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La decisione comporta che il richiedente non potrà ottenere il rinnovo del permesso sulla base dei motivi dedotti in giudizio e dovrà conformarsi al provvedimento amministrativo, eventualmente ricorrendo ad ulteriori iniziative qualora gli elementi fattuali di fondamento per una nuova istanza dovessero mutare.

Massima

L'amministrazione competente legittimamente rigetta la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato quando constati, sulla base di idonea istruttoria, la mancanza dei presupposti richiesti dalla norma, e tale rigetto non risulta illegittimo neppure quando il ricorrente deduca ulteriori motivi contestativi in sede giurisdizionale ove tali motivi non apportino nuovi elementi fattuali determinanti per una diversa valutazione della sussistenza dei requisiti legali.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Alessandro Fede,	Referendario, Estensore
Francesca Siccardi,	Referendario
per l'annullamento
(A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto del Questore di Mantova Cat. /Imm/I sez / 19/2024 datato 7.2.2024 e comunicato a mezzo pec il 13.2.2024, con il quale è stata rigettata la domanda del ricorrente di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
(B) Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti notificato il 24.6.2024:
del decreto del Questore di Mantova Cat. /Imm/I sez / 63/2024 datato 28.5.2024 e comunicato a mezzo pec l’11.6.2024, con il quale, a seguito di riesame, è stata nuovamente rigettata la suddetta domanda;
sul ricorso numero di registro generale 174 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Gilardoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto nel suo studio in Brescia, via Vittorio Emanuele II, n. 109;
Questura di Mantova e Ministero dell'Interno, in persona del Questore e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Mantova e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
a) dichiara improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse;
b) rigetta il ricorso per motivi aggiunti;
c) compensa le spese di lite;
d) non ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato per il ricorso per motivi aggiunti;
e) rinvia a separato provvedimento presidenziale per la liquidazione delle spese per il ricorso principale spettanti al ricorrente, in quanto ammesso al patrocinio a spese dello Stato per quel ricorso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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