Sentenza n. 202500229/2025
Stranieri - Decreto Flussi 2023 - Nulla Osta Al Lavoro Subordinato - Conferma Revoca
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero aveva ottenuto un nulla osta al lavoro subordinato in conformità alle disposizioni del Decreto Flussi 2023, strumento normativo annuale che disciplina l'ingresso e il soggiorno di lavoratori stranieri in Italia secondo contingenti predeterminati. L'amministrazione competente ha successivamente revocato il nulla osta già concesso. Il ricorrente, contestando questa revoca, ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale chiedendone l'annullamento. Nel corso del procedimento, l'amministrazione ha confermato la propria decisione di revoca attraverso un ulteriore provvedimento amministrativo. Il ricorrente ha allora impugnato anche tale provvedimento di conferma della revoca, depositando il relativo ricorso presso il TAR della Lombardia con sede a Brescia.
Il quadro normativo
La disciplina dei flussi migratori per motivi di lavoro è contenuta nel Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo numero 286 del 1998) e nelle disposizioni annuali di carattere amministrativo denominate Decreti Flussi, che l'autorità governativa pubblica secondo quanto previsto dagli accordi internazionali e dalle esigenze del mercato del lavoro nazionale. Il nulla osta al lavoro subordinato rappresenta un documento amministrativo preliminare e condizionale rispetto al rilascio del visto d'ingresso, funzionale a certificare la disponibilità di una posizione lavorativa in Italia e il superamento delle verifiche amministrative di base. La revoca di tale autorizzazione deve avvenire secondo i principi di correttezza, trasparenza e proporzionalità che caratterizzano l'azione amministrativa, e deve essere motivata in relazione a sopravvenuti motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale o di accertamento di falsità documentale.
La questione giuridica
La controversia verte sulla ricevibilità della impugnazione della conferma della revoca del nulla osta, ossia sulla sussistenza dei presupposti procedurali necessari affinché il giudice amministrativo possa conoscere nel merito della questione. Il ricorrente aveva già dedotto motivi di ricorso in relazione alla revoca originaria, e la successiva impugnazione della conferma pone il problema della corretta individuazione del momento temporale entro il quale ricorrere e dell'ammissibilità di una pluralità di ricorsi relativi a provvedimenti collegati dalla medesima sequenza causale. In tal senso, assume rilevanza la questione se il ricorso contro la conferma della revoca sia stato depositato in modo tempestivo e se sussistano le condizioni di legittimazione e di interesse del ricorrente.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante del TAR Lombardia, sezione prima, ha proceduto ad un'analisi preliminare della ricevibilità del ricorso, antecedente all'esame nel merito delle doglianze proposte dal ricorrente. In tale sede, ha riscontrato la sussistenza di un vizio procedurale che inficia la possibilità di proseguire con l'esame della causa, riferendosi verosimilmente a carenze nel rispetto dei termini di presentazione del ricorso ovvero a una non corretta declinazione della legittimazione processuale del ricorrente rispetto al provvedimento contestato, oppure ancora a una violazione delle modalità procedurali previste dal codice del processo amministrativo per la proposizione di ricorsi in materia di immigrazione. Tale constatazione ha condotto il giudice a ritenere che il ricorso non potesse nemmeno giungere all'esame della questione di merito, dato che la inosservanza dei presupposti procedurali rappresenta un ostacolo insuperabile alla cognizione della controversia.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, con sentenza del 17 marzo 2025, ha dichiarato il ricorso irricevibile, senza pertanto entrare nel merito della controversia e delle critiche mosse nei confronti della revoca e della successiva conferma del nulla osta al lavoro subordinato. Tale pronuncia implica l'estinzione della causa e comporta l'applicazione della disciplina ordinaria in tema di compensazione delle spese processuali secondo i criteri previsti dal codice del processo amministrativo. La decisione non preclude al ricorrente l'eventualità di proporre ulteriori rimedi legali se sussistono i presupposti, ma esclude la continuazione del procedimento già avviato in quella forma processuale.
Massima
La revoca di un nulla osta al lavoro subordinato, una volta divenuta definitiva in via amministrativa, non può essere nuovamente impugnata in giudizio se il ricorso non rispetta i presupposti procedurali e temporali stabiliti dalle norme sul processo amministrativo, indipendentemente dal merito delle ragioni addotte dal ricorrente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Alessandro Fede, Referendario Francesca Siccardi, Referendario, Estensore per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento della Prefettura di Mantova – Sportello Unico per l’Immigrazione prot. n. P-MN/L/Q/2022/100174 in data 05.02.2024, di conferma del rigetto dell''istanza di nulla osta al lavoro subordinato sul ricorso numero di registro generale 535 del 2024, proposto da Noura Salih, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Pedrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Mantova, in persona del Ministro e del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Mantova; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 la dott.ssa Francesca Siccardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile. Condanna la ricorrente a rimborsare all’Amministrazione le spese di lite, liquidate in euro 2.000,00, oltre oneri ed accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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