Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA13 gennaio 2025Respinto

Sentenza n. 202500018/2025

Stranieri - Emersione Di Rapporto Lavorativo Ex Art. 103 D.l. 34/2020 - Istanza – Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Ricorrente ha presentato istanza di emersione di rapporto lavorativo irregolare ai sensi dell'articolo 103 del decreto legge 34 del 2020, provvedimento che ha istituito misure straordinarie di regolarizzazione per i lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno o assunti in nero. L'amministrazione competente ha rigettato l'istanza con provvedimento che non è stato sottoposto a riesame favorevole. Avverso tale rigetto, ricorrente ha promosso ricorso amministrativo presso il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione di Brescia, lamentando l'illegittimità del diniego e violazione della normativa che regola le procedure di emersione. Nel ricorso veniva dedotta l'assenza di adeguata motivazione del rigetto e l'erronea valutazione dei requisiti previsti dalla legge per l'accoglimento della richiesta di regolarizzazione del rapporto.

Il quadro normativo

L'articolo 103 del decreto legge 34 del 2020 ha introdotto una procedura straordinaria e temporanea di emersione di rapporti di lavoro irregolari, finalizzata a favorire l'osservanza della normativa in materia di lavoro durante il periodo di emergenza sanitaria. La norma disciplina i presupposti, i termini e le modalità per la presentazione dell'istanza, nonché i requisiti che il datore di lavoro e il lavoratore devono possedere al fine di beneficiare della regolarizzazione. La normativa si applica indistintamente a lavoratori cittadini comunitari e extra-comunitari, purché sussistano i presupposti sostanziali e procedurali previsti dal decreto legislativo e dagli atti amministrativi di attuazione. La disciplina persegue finalità di legalizzazione del mercato del lavoro sommerso pur nel rispetto dei vincoli di determinatezza delle fattispecie normative.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia risiede nella corretta applicazione dei criteri legali per l'accoglimento dell'istanza di emersione, ovvero nella valutazione della sussistenza in concreto dei presupposti richiesti dalla norma e dalla relativa disciplina attuativa. Ricorrente contestava il rigetto sostenendo che l'amministrazione non aveva adeguatamente motivato il provvedimento di rigetto né aveva condotto una corretta istruttoria circa la sussistenza dei requisiti prescritti, in particolare per quanto attiene alla natura effettiva del rapporto lavorativo dedotto in istanza. La questione toccava il diritto della parte a una corretta istruttoria amministrativa e al doveroso esercizio dei poteri discrezionali della pubblica amministrazione secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo ha ritenuto che il rigetto dell'istanza non fosse affetto da vizi procedurali o sostanziali e che l'amministrazione avesse correttamente accertato l'assenza di uno o più requisiti richiesti dalla norma per la regolarizzazione. La valutazione svolta dall'amministrazione su fatti oggettivamente verificabili è stata ritenuta corretta e supportata da adeguata istruttoria, la quale non presentava lacune tali da inficiare la legittimità del provvedimento. Il collegio ha sottolineato come la discrezionalità amministrativa nell'applicazione della normativa in materia di emersione debba comunque operarsi nel rispetto dei vincoli di legalità e di corretta motivazione, ma ha concluso che nel caso di specie tali vincoli erano stati osservati. Il TAR ha inoltre considerato che le istanze di regolarizzazione devono soddisfare requisiti specifici e documentalmente provati, non potendo essere accolte ricorsi fondati su mere asserzioni.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ha respinto il ricorso promosso da ricorrente contro il rigetto dell'istanza di emersione. Il provvedimento amministrativo impugnato è stato confermato nella sua interezza, poiché ritenuto legittimo e immune da vizi. Le spese di lite sono state poste a carico di ricorrente secondo le ordinarie statuizioni in materia di riparto delle responsabilità processuali.

Massima

Il rigetto di istanza di emersione di rapporto lavorativo irregolare ai sensi dell'articolo 103 del decreto legge 34 del 2020 è legittimo quando l'amministrazione accerti, con adeguata istruttoria, la mancanza di anche uno solo dei requisiti sostanziali previsti dalla normativa applicabile per la regolarizzazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Alessandro Fede,	Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo,	Referendario
per l'annullamento
del provvedimento emesso il 4.3.2022, pratica 2020/105956 EM-SUB, prot. uscita n. 19025 del 7.3.2022, con il quale la Prefettura di Brescia ha rigettato la domanda di emersione del lavoro irregolare presentata, ai sensi dell’art. 103 d.l. 34/2020, convertito in l. 77/2020, dall’Azienda Agricola -OMISSIS- del sig. -OMISSIS- in favore del ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 513 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Gilardoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
U.T.G. - Prefettura di Brescia e Ministero dell'Interno, in persona del Prefetto e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Brescia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2024 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Rinvia a separato provvedimento presidenziale per la liquidazione delle spese spettanti alla parte ricorrente in quanto ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

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