Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA12 febbraio 2026Respinto

Sentenza n. 202600162/2026

Stranieri - Permesso Di Soggiorno - Lavoro Subordinato - Rinnovo - Rigetto

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ariberto Sabino Limongelli,	Presidente FF
Domenico Gaglioti,	Primo Referendario, Estensore
Costanza Cappelli,	Referendario
per l'annullamento
del decreto Cat.A.12/2015/Immig/IISez/ft/-OMISSIS-, emesso dalla Questura di Brescia il 19 febbraio 2015, con cui veniva rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato n. 38429BB.
sul ricorso numero di registro generale 1108 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Amato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Francesco Crispi 28;
Ministero dell'Interno e Questura di Brescia, in persona dei legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Domenico Gaglioti, vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione da remoto depositata dal ricorrente il 5.2.2026, nessuno presente per la controparte come specificato in verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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