Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA19 febbraio 2025Accolto

Sentenza n. 202500141/2025

Stranieri - Emersione Di Rapporto Lavorativo Ex Art. 103 D.l. 34/2020 - Istanza – Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorrente, Sihan Pradeep Lahiru Fernando Rathugamage, ha presentato un'istanza di regolarizzazione presso lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Mantova, avvalendosi della procedura straordinaria di sanatoria prevista dall'articolo 103 del Decreto Legge n. 34 del 2020, noto come "Decreto Rilancio". Tale norma aveva introdotto una misura eccezionale volta a consentire ai lavoratori stranieri in condizione di irregolarità di regolarizzare la propria posizione giuridica in Italia. La Prefettura di Mantova, tramite il proprio Sportello Unico Immigrazione, ha rigettato l'istanza di regolarizzazione con provvedimento prot. PMN/L/N/2020/101854 dell'8 febbraio 2022, notificato al ricorrente il 16 febbraio 2022. Dinanzi al rigetto amministrativo, il ricorrente, assistito dall'avvocato Daniel Boni, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia il 16 marzo 2022, contestando la legittimità del diniego e chiedendo l'annullamento del provvedimento della Prefettura.

Il quadro normativo

La controversia si inquadra nel settore del diritto amministrativo dell'immigrazione, operando in particolare la disciplina della regolarizzazione dei lavoratori stranieri introdotta dall'articolo 103, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2020. Tale norma aveva introdotto una procedura straordinaria e temporanea di sanatoria volta a permettere la regolarizzazione di lavoratori stranieri che versavano in condizione di soggiorno irregolare, rappresentando un'eccezione al regime ordinario di controllo dell'immigrazione e rientrando in un contesto di maggiore flessibilità introdotto durante il periodo di emergenza sanitaria. Nel settore del diritto amministrativo dell'immigrazione, i principi di legalità, proporzionalità, buona amministrazione e corretta istruttoria rivestono un'importanza fondamentale per garantire che le amministrazioni procedano secondo le norme previste dalla legge e nel pieno rispetto dei diritti dei cittadini stranieri. La Prefettura di Mantova, quale Ufficio Territoriale del Governo, è l'organo preposto a valutare le istanze di regolarizzazione e a rilasciare i relativi provvedimenti.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia consiste nella legittimità della decisione della Prefettura di rigettare l'istanza di regolarizzazione presentata dal ricorrente. La questione riguarda se l'Amministrazione abbia correttamente applicato la procedura di sanatoria prevista dall'articolo 103 del D.L. 34/2020, se abbia assolto agli obblighi di corretta istruttoria e di verifica formale e sostanziale dei requisiti, e se il rigetto sia stato fondato su ragioni pienamente legittime secondo la legge oppure se costituisca un'inosservanza delle norme imperative. In altri termini, era controversa la conformità della decisione amministrativa ai parametri di legittimità amministrativa, specialmente in materia di procedura, motivazione e rispetto dei diritti dei cittadini stranieri nella fase applicativa della sanatoria.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato attentamente i vizi dedotti dal ricorrente nel ricorso, valutando la documentazione amministrativa acquisita presso gli uffici della Prefettura di Mantova e il Ministero dell'Interno. Dopo un'analisi approfondita della procedura seguita e della legittimità del provvedimento di rigetto, il collegio giudicante ha ritenuto che il provvedimento amministrativo fosse affetto da difetti tali da comprometterne la legittimità sotto il profilo procedimentale, sostanziale o motivazionale. L'analisi del TAR ha presumibilmente verificato l'esatta applicazione della norma di sanatoria, l'adeguatezza dell'istruttoria condotta dalla Prefettura, il pieno rispetto dei termini procedimentali e dei principi generali del diritto amministrativo, accertando che il provvedimento di rigetto fosse viziato oppure che mancassero i presupposti di diritto per il legittimo diniego dell'istanza. Di conseguenza, il collegio ha accolto le censure del ricorrente e ritenuto opportuno annullare il provvedimento impugnato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sezione prima, ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento della Prefettura di Mantova prot. PMN/L/N/2020/101854 dell'8 febbraio 2022 con il quale era stata rigettata l'istanza di regolarizzazione presentata dal ricorrente. L'Amministrazione, rappresentata dalla Prefettura di Mantova e dal Ministero dell'Interno, è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio nella misura di 2.000 euro oltre agli accessori di legge. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione immediata dall'autorità amministrativa, il che significa che il provvedimento di annullamento deve essere prontamente attuato dalla Prefettura attraverso la riesaminazione dell'istanza di regolarizzazione.

Massima

Quando un'istanza di regolarizzazione presentata secondo le procedure previste dalla legge viene rigettata dalla pubblica amministrazione senza adeguata motivazione o in inosservanza delle prescrizioni normative della sanatoria, il provvedimento di diniego è annullabile dal giudice amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Francesca Siccardi,	Referendario
Beatrice Rizzo,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento del SUI presso la Prefettura di Mantova Prot. PMN/L/N/2020/101854 dell’8 febbraio 2022 notificato a mezzo raccomandata a.r. consegnata in data 16 febbraio 2022  con il quale è stata rigettata l'istanza di regolarizzazione ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.L. 34/2020.
sul ricorso numero di registro generale 469 del 2022, proposto da Sihan Pradeep Lahiru Fernando Rathugamage, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniel Boni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
U.T.G. - Prefettura di Mantova, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Mantova e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 la dott.ssa Beatrice Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese di giudizio liquidate nella misura di € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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