Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA5 gennaio 2026ACCOLTO PARZIALMENTE

Sentenza n. 202600014/2026

Stranieri - Permesso Di Soggiorno Per Soggiornanti Di Lungo Periodo - Revoca - Permesso Di Soggiorno Ordinario - Contestuale Rilascio

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo, è stato destinatario di un provvedimento amministrativo che revocava tale permesso contestualmente al rilascio di un permesso di soggiorno ordinario, di rango inferiore. Il ricorrente ha impugnato l'atto presso il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sostenendo l'illegittimità della revoca e la violazione dei diritti acquisiti mediante il precedente titolo di soggiorno qualificato. La controversia verte sulla legittimità del provvedimento revocatorio, sui suoi presupposti sostanziali e procedurali, nonché sulle conseguenze giuridiche che ne derivano per la posizione dello straniero nel territorio italiano.

Il quadro normativo

La materia del soggiorno degli stranieri è disciplinata dal decreto legislativo 286 del 1998 (testo unico sull'immigrazione) e dal decreto legislativo 30 del 2007, che ha recepito la direttiva 2003/109/CE relativa allo status di soggiornante di lungo periodo. Il permesso di soggiorno di lungo periodo attribuisce allo straniero un titolo di soggiorno qualificato, con diritti di circolazione, accesso al lavoro e ai servizi pubblici in misura ampia. La revoca di tale permesso è disciplinata dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 del 2007 e può avvenire soltanto per motivi tassativi: assenza ininterrotta dal territorio italiano superiore a dodici mesi, perdita irreversibile dei requisiti di reddito o alloggio idoneo, o comportamenti incompatibili con l'ordine e la sicurezza pubblica. La legge subordina la revoca al rispetto del principio di proporzionalità e dell'obbligo di motivazione nel procedimento amministrativo.

La questione giuridica

Il fulcro della controversia consiste nella valutazione della legittimità del provvedimento revocatorio, inteso come violazione dei presupposti normativi che lo giustificano o come carenza di istruttoria amministrativa. La questione riguarda inoltre il bilanciamento fra l'esigenza amministrativa di controllo della posizione degli stranieri e il diritto dello straniero al mantenimento di uno status acquisito caratterizzato da tutele qualificate e da aspettative giuridicamente protette. In sottofondo si trova altresì il problema della proporzionalità della risposta amministrativa e dell'opportunità del contestuale rilascio di un permesso di soggiorno ordinario quale soluzione alternativa e graduale rispetto all'espulsione totale.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha riconosciuto che il provvedimento di revoca presentava carenze di istruttoria o insufficiente chiarezza nei presupposti sostanziali, tanto da non raggiungere il grado di univocità richiesto dalla normativa amministrativa. Tuttavia, il Tribunale ha anche valutato positivamente l'offerta di un permesso di soggiorno ordinario quale soluzione che consente allo straniero di mantenere una presenza giuridicamente riconosciuta nel territorio italiano, sebbene in condizione inferiore. Il giudice ha così ritenuto opportuno accogliere parzialmente il ricorso, annullando la revoca nella parte viziata o motivativamente carente, ma accogliendo al contempo la legittimità della transizione a un regime ordinario di soggiorno come esito proporzionato della controversia. Tale approccio riflette l'orientamento giurisprudenziale di moderare il rigore della revoca qualificata mantenendo allo straniero una base giuridica di permanenza.

La decisione

Il Tribunale amministrativo ha accolto parzialmente il ricorso, annullando il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo nella parte motivativamente carente o proceduralmente viziata, ma confermando la legittimità del contemporaneo rilascio di un permesso di soggiorno ordinario. Il ricorrente rimane pertanto sul territorio italiano in condizione di soggiornante ordinario, con diritti inferiori rispetto al lungo periodo ma comunque significativi e normativamente disciplinati. I diritti anteriormente acquisiti in virtù dello status di lungo periodo rimangono fermi ove compatibili con la nuova qualificazione dello status giuridico.

Massima

La revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo deve essere sostenuta da istruttoria amministrativa adeguata e da presupposti normativi univocamente accertati, e qualora carente di tali requisiti, non preclude allo straniero il diritto a un permesso di soggiorno ordinario provvidenzialmente rilasciato in via contestuale.

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