Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA9 febbraio 2026Respinto
Sentenza n. 202600137/2026
Stranieri - Permesso Di Soggiorno - Attesa Occupazione - Istanza – Inammissibilità
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Ariberto Sabino Limongelli, Presidente FF Domenico Gaglioti, Primo Referendario, Estensore Costanza Cappelli, Referendario per l'annullamento - del decreto n. CAT. A.12/2022/Immig/II Sez/22BS012163 emesso dalla Questura di Brescia il giorno 4.04.2022 e notificato al signor Bytyqi Erjon in data 5.04.2022, con il quale la Questura di Brescia decretava l’inammissibilità dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione in quanto manifestamente infondata; − di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell'atto come sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione; sul ricorso numero di registro generale 456 del 2022, proposto da Erjon Bytyqi, rappresentato e difeso dall'avvocato Simonetta Geroldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Questura di Brescia, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Brescia e del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Domenico Gaglioti, nessuno presente per le parti come specificato in verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Compensa le spese della fase di merito. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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