Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA17 febbraio 2025Respinto

Sentenza n. 202500135/2025

Stranieri - Emersione Di Rapporto Lavorativo Ex Art. 103 D.l. 34/2020 - Istanza - Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La presente controversia riguarda la richiesta di emersione di un rapporto di lavoro irregolare presentata da uno straniero, ovvero da un datore di lavoro che intendeva regolarizzare l'impiego di un cittadino extracomunitario, secondo le procedure previste dall'articolo 103 del Decreto Legge 34 del 2020, convertito in legge 77 del 2020. La normativa in questione ha rappresentato una finestra straordinaria per portare alla luce rapporti lavorativi svolti in nero, permettendo una regolarizzazione mediante il versamento di una somma forfettaria oltre ai contributi previdenziali arretrati. La domanda di emersione è stata sottoposta all'amministrazione competente, che ha esaminato la richiesta e ha deciso di rigettarla sulla base di valutazioni relative alla sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge. Avverso tale diniego, è stato presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, nel quale il ricorrente ha contestato il rigetto sostenendo che la propria istanza rispettasse tutti i requisiti normativamentePrezzati e che l'amministrazione avesse operato in violazione dei principi di corretta istruzione del procedimento.

Il quadro normativo

L'articolo 103 del Decreto Legge 34 del 2020 costituisce il fondamento normativo della procedura di emersione volontaria di rapporti di lavoro irregolare, una misura straordinaria varata in occasione dell'emergenza pandemica al fine di regolarizzare impieghi svolti senza rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali. La norma prevede specifici requisiti formali e sostanziali che devono essere soddisfatti affinché l'emersione sia accolta: tra questi, la documentazione attestante l'effettività del rapporto, l'indicazione del periodo di lavoro irregolare, l'identità del lavoratore e del datore di lavoro, nonché il versamento della somma determinata dalla legge. La disposizione si inserisce nell'ambito della normativa in materia di immigrazione e di occupazione dei cittadini stranieri, disciplinata dal Testo Unico sull'immigrazione e dalle successive modifiche legislative. L'amministrazione competente all'accoglimento della richiesta opera all'interno di un procedimento amministrativo che deve rispettare i principi generali di trasparenza, celerità e corretta istruzione probatoria previsti dalla legge 241 del 1990 e dal codice del processo amministrativo.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia era se l'istanza di emersione soddisfacesse integralmente i presupposti richiesti dalla norma oppure se presentasse carenze documentali o sostanziali tali da giustificare il diniego amministrativo. La questione implicava una valutazione della conformità della domanda ai requisiti formali e della sufficienza della documentazione fornita a provare l'effettività del rapporto lavorativo allegato. In specifico, era in discussione se l'amministrazione avesse correttamente valutato gli elementi probatori acquisiti nel procedimento e se avesse motivato adeguatamente le ragioni del rigetto, ovvero se invece avesse violato il dovere di motivazione richiesto dalle disposizioni amministrative e costituzionali.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR, nell'esaminare la documentazione e gli argomenti proposti dal ricorrente, ha ritenuto che la richiesta di emersione non soddisfacesse pienamente i requisiti prescritti dalla normativa di riferimento, confermando così la correttezza della decisione amministrativa. Il giudice ha valutato attentamente la documentazione prodotta dal ricorrente, ritenendo che fossero presenti carenze nella prova dell'effettività del rapporto lavorativo oppure nel rispetto dei termini procedurali e formali richiesti. Il TAR ha altresì examinato se l'amministrazione avesse operato in violazione dei principi procedurali, concludendo che la motivazione addotta dalla pubblica amministrazione risultasse proporzionata alle carenze rilevate e conforme ai criteri di corretta valutazione del merito amministrativo. La sentenza evidenzia come l'interpretazione della normativa sull'emersione debba essere rigorosamente rispettosa dei limiti stabiliti dal legislatore, senza consentire margini eccessivi di discrezionalità interpretativa che avrebbero potuto vanificare le finalità della norma medesima.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione prima di Brescia, ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando integralmente il rigetto dell'istanza di emersione e le motivazioni adottate dall'amministrazione competente. La sentenza comporta la definitiva impossibilità per il ricorrente di ottenere l'emersione del rapporto di lavoro secondo la procedura straordinaria prevista dall'articolo 103 del Decreto Legge 34 del 2020, con le conseguenti implicazioni sulla posizione giuridica ed economica del lavoratore straniero. Il giudice ha condannato alle spese di giudizio la parte ricorrente secondo le disposizioni ordinarie della materia, in quanto la domanda è stata ritenuta manifestamente infondata nelle sue motivazioni.

Massima

L'amministrazione procedente agisce legittimamente nel rigettare una richiesta di emersione di rapporto lavorativo irregolare quando la documentazione prodotta non fornisca prova idonea dell'effettività del rapporto medesimo o quando risultino violati i presupposti formali e sostanziali prescritti dalla legge, senza che il ricorrente possa dedurre lesione alcuna laddove la motivazione del diniego sia adeguata e coerente agli atti acquisiti nel procedimento.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Francesca Siccardi,	Referendario
Beatrice Rizzo,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia ex art. 55 c.p.a.
del decreto del dirigente dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Brescia di data 19 settembre 2022, notificato il 4 novembre 2022, con il quale è stata respinta l’istanza di regolarizzazione ex art. 103 comma 1 del DL 19 maggio 2020 n. 34, presentata da uno dei due ricorrenti a favore del secondo, lavoratore extracomunitario, per un rapporto di lavoro domestico;
sul ricorso numero di registro generale 1127 del 2022, proposto da Nirmal Singh, Sandeep Singh, rappresentati e difesi dagli avvocati Argia Feroldi, Doretta Pucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
U.T.G. - Prefettura di Brescia, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Brescia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 la dott.ssa Beatrice Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti alla refusione delle spese di lite in favore delle Amministrazioni resistenti nella misura di € 2.000,00 (duemila) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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