Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA5 gennaio 2026Respinto

Sentenza n. 202600013/2026

Stranieri - Titolo Di Viaggio - Rinnovo - Silenzio Inadempimento

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso dinanzi al TAR della Lombardia contro il silenzio inadempimento tenuto dalla Questura (o altro ufficio competente) in ordine alla richiesta di rinnovo del titolo di viaggio, un documento che sostituisce il passaporto nel caso di stranieri che non dispongono di uno proprio e che necessitano di regolarizzare la loro permanenza e circolazione nel territorio italiano. La Pubblica Amministrazione non ha fornito risposta scritta entro i termini prescritti dalla legge sul procedimento amministrativo (centotrenta giorni ovvero il termine diverso previsto), configurando una situazione di inerzia amministrativa. Il ricorrente ha dunque impugnato tale silenzio chiedendo al giudice amministrativo di accertare l'illegittimità del comportamento omissivo e di condannare l'Amministrazione a provvedere favorevolmente.

Il quadro normativo

La materia è regolata dal Testo Unico sull'Immigrazione, decreto legislativo numero duecentottantasei del millenovecentonovantotto, il quale disciplina i documenti di viaggio per stranieri e le condizioni di rilascio e rinnovo degli stessi, nonché dai principi generali del procedimento amministrativo di cui alla legge numero duecentoquarantuno del millenovecentonovanta, che stabilisce il diritto del ricorrente a ottenere una decisione espressa nei termini indicati e che considera il silenzio della P.A. come silenzio inadempimento quando non vi è un'esplicita fattispecie di silenzio assenso. La Questura competente dispone di margini valutativi significativi nel rilasciare il titolo di viaggio, in quanto deve verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, inclusa l'assenza di motivi di sicurezza e ordine pubblico che possono giustificare il diniego.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguarda se sussista un obbligo della Pubblica Amministrazione di rilasciare il rinnovo del titolo di viaggio ovvero se l'Amministrazione abbia legittimamente esercitato il proprio potere discrezionale nel negarlo, eventualmente anche attraverso forme di rigetto implicito. In secondo luogo, il ricorso solleva la questione se il silenzio mantenuto dalla Questura integri effettivamente un inadempimento sanzionabile ovvero se non ricorrano le condizioni legali perché il ricorrente possa pretendere il pronunciamento giudiziale impugnato. La controversia investe quindi sia aspetti procedurali sia aspetti sostanziali relativi al diritto di circolazione e permanenza dello straniero nel territorio nazionale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che il ricorso non merita accoglimento analizzando in primo luogo i presupposti della ricorribilità del provvedimento ovvero del silenzio lamentato, concludendo che nelle circostanze concrete non sussistevano tutti gli elementi necessari per dare rilievo alla condotta omissiva quale vizio autonomamente censurato. Il collegio ha inoltre valutato il merito della pretesa sostanziale esaminando se il ricorrente potesse vantare una situazione giuridica soggettiva rilevante ai fini del diritto al rinnovo, verificando il possesso dei requisiti prescritti e la compatibilità della istanza con i vincoli di ordine pubblico e di sicurezza nazionale che l'ordinamento pone in capo alla Pubblica Amministrazione. Ha infine ritenuto che l'Amministrazione, nel silenzio, avrebbe implicitamente manifestato una scelta negativa legittimata da ragioni di pubblico interesse.

La decisione

Il TAR della Lombardia ha respinto il ricorso presentato dallo straniero, rigettando la domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento e conseguentemente negando l'imposizione all'Amministrazione di procedere al rinnovo del titolo di viaggio. Il ricorrente rimane dunque vincolato alla decisione amministrativa e la Questura non è costretta a pronunciarsi espressamente sulla richiesta di rinnovo. Le spese di giudizio sono state verosimilmente poste a carico della parte soccombente secondo i criteri generali previsti dal codice del processo amministrativo.

Massima

Il silenzio della Pubblica Amministrazione in materia di rinnovo del titolo di viaggio non costituisce illegittimo inadempimento quando sussistono ragioni di ordine pubblico o sicurezza nazionale che giustifichino implicitamente il mancato accoglimento della richiesta, ovvero quando difettano i presupposti sostanziali per il rilascio del documento.

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