Sentenza n. 202500568/2025
Silenzio Della Pubblica Amministrazione - Stranieri - Ingresso Sul Territorio Nazionale - Adempimenti Conseguenti - Inerzia Dell'amministrazione
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente, identificabile come uno straniero interessato a procedure di ingresso o soggiorno sul territorio nazionale italiano, ha presentato ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, contestando il silenzio della pubblica amministrazione competente. L'amministrazione in questione non aveva pronunciato alcun provvedimento amministrativo riguardante adempimenti conseguenti all'ingresso del ricorrente sul territorio, tenendo la ricorrente inerte nonostante il decorso dei termini legali entro i quali era tenuta a provvedere. La questione rientra nella materia dell'immigrazione e del diritto degli stranieri, settore in cui la legge prevede specifici termini entro i quali le amministrazioni devono emettere provvedimenti in merito all'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno. Il ricorrente aveva inteso impugnare tale inerzia amministrativa attraverso il ricorso avverso il silenzio rifiuto, considerando la mancata pronuncia come un implicitito diniego dei diritti che lamenta.
Il quadro normativo
La materia dello straniero e dell'ingresso sul territorio nazionale è regolata dal Testo Unico sull'Immigrazione, decreto legislativo 286 del 1998, nonché dalle disposizioni del Codice del processo amministrativo, decreto legislativo 104 del 2010, che disciplinano il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione. Le amministrazioni competenti, quali gli uffici dell'immigrazione e della questura, devono pronunciarsi entro termini perentori stabiliti dalla legge, salvo che la legge stessa non consenta dilazioni. Il ricorso avverso il silenzio è strumento processuale volto a superare l'inerzia amministrativa, previa preventiva diffidazione dell'amministrazione affinché provveda nel termine supplementare di trenta giorni. La Corte di Cassazione e la giurisprudenza amministrativa hanno fissato principi rigorosi circa le condizioni di ammissibilità di tali ricorsi, richiedendo il rispetto di specifiche formalità procedurali e sostanziali.
La questione giuridica
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dal collegio giudicante, il che significa che il Tribunale ha ritenuto che una delle condizioni procedurali o sostanziali per l'accesso alla tutela giurisdizionale non fosse stata soddisfatta. Le possibili ragioni dell'inammissibilità potevano riguardare il mancato rispetto dei termini per la proposizione del ricorso, l'assenza della necessaria diffidazione preventiva all'amministrazione oppure altre violazioni delle regole processuali previste dal Codice del processo amministrativo. La questione giuridica sottostante riguardava quale fosse il corretto procedimento da seguire per impugnare il silenzio dell'amministrazione in materia di immigrazione e se le condizioni tecniche del ricorso fossero state correttamente osservate.
La motivazione del giudice
Il Tribunale ha ritenuto che, per quanto il ricorso vertesse su una questione di diritto amministrativo potenzialmente meritevole di tutela qualora presentato in forma corretta, il ricorrente non avesse assolto i presupposti procedurali necessari per accedere al giudizio di legittimità amministrativa. La collezione giudicante ha applicato rigorosamente le regole contenute nel Codice del processo amministrativo, non potendo accogliere il ricorso sul merito qualora le condizioni di ammissibilità fossero venute meno. Sebbene il silenzio dell'amministrazione in materia di immigrazione sia una questione di indiscusso rilievo, il controllo giurisdizionale deve comunque operare nel rispetto delle forme previste dall'ordinamento. Il Tribunale ha quindi concluso che, per quanto il ricorrente potesse avere ragioni sostanziali, non era possibile procedere all'esame del merito in assenza delle condizioni procedurali richieste.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, nella sentenza del 19 giugno 2025, ha dichiarato il ricorso inammissibile, precludendo così la prosecuzione del giudizio nel merito e la conseguente valutazione sulla illegittimità del silenzio amministrativo lamentato dal ricorrente. La dichiarazione di inammissibilità comporta che nulla viene deciso in ordine al merito della controversia, quale che fosse la fondatezza delle doglianze sulla inerzia dell'amministrazione. Il ricorrente avrebbe potuto eventualmente riproporre il ricorso qualora avesse corretto i vizi procedurali riscontrati, nei termini di legge, mediante una nuova impugnazione che rispettasse pienamente i presupposti formali richiesti.
Massima
Il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione in materia di immigrazione è inammissibile ove non siano state rispettate le condizioni procedurali previste dal Codice del processo amministrativo, indipendentemente dalla rilevanza sostanziale della questione dedotta.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Francesca Siccardi, Referendario Beatrice Rizzo, Referendario, Estensore “per la mancata formalizzazione del contratto di soggiorno a seguito di concessione di nulla osta al lavoro subordinato stagionale ed adozione di misure cautelari provvisorie ex art. 21, comma 9, L. 1034/1971”. sul ricorso numero di registro generale 309 del 2025, proposto da Abdelali El Aouissi, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; U.T.G. - Prefettura di Bergamo, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Bergamo e del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Beatrice Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna la parte ricorrente a rifondere alle Amministrazioni resistenti le spese del giudizio, che liquida in € 2.500,00 oltre accessori come per legge. Condanna, altresì, il ricorrente, ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a., al pagamento della somma di € 600,00, da versare secondo le modalità di cui all’art. 15 disp. att. c.p.a., mandando alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
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