Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA3 aprile 2026Respinto

Sentenza n. 202600483/2026

Sicurezza Pubblica - Divieto Di Accesso Manifestazioni Sportive Di Calcio Et Al. (daspo) - Periodo Di  Otto Anni

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un soggetto ha impugnato dinanzi al TAR della Lombardia un provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive di calcio emesso dalla Questura nei suoi confronti per un periodo di otto anni. Il provvedimento era stato adottato nell'esercizio dei poteri di prevenzione in materia di ordine e sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni sportive. Il ricorrente contestava la legittimità del provvedimento denunciandone l'eccesso di potere, l'irragionevolezza e la sproporzione rispetto alla gravità dei fatti che lo avevano motivato, nonché una violazione dei principi procedurali in materia di motivazione del provvedimento amministrativo.

Il quadro normativo

La materia del divieto di accesso alle manifestazioni sportive è disciplinata dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989 numero 401, che conferisce alla Questura il potere di vietare l'accesso a manifestazioni sportive per motivi di ordine e sicurezza pubblica. La durata massima del divieto è fissata in dieci anni. Il provvedimento costituisce un atto amministrativo di natura cautelare-preventiva volto a tutelare l'incolumità pubblica e ad impedire disordini in occasione di eventi calcistici. La decisione della Questura è soggetta al controllo giurisdizionale del TAR secondo i criteri della ragionevolezza, della proporzionalità e della corretta motivazione.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla proporzionalità della misura interdittiva della durata di otto anni rispetto alla condotta contestata al ricorrente e sulla sussistenza dei presupposti fattuali che avevano giustificato l'adozione del provvedimento. Il ricorrente sosteneva che la lunghezza del divieto fosse eccessiva e irragionevole, sproporzionata rispetto alla gravità degli episodi che lo avevano determinato, e che la Questura non avesse adeguatamente motivato le ragioni per le quali era stata ritenuta necessaria una misura di così ampia portata. La questione centrale riguardava dunque il corretto equilibrio tra l'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e il diritto del cittadino di accedere alle manifestazioni sportive, un diritto che non può essere illimitatamente compresso anche in sede preventiva.

La motivazione del giudice

Il TAR ha esaminato la proporzionalità della misura alla luce dei fatti accertati dalla Questura e dei comportamenti tenuti dal ricorrente in occasione di precedenti manifestazioni sportive. Il collegio ha ritenuto che la durata di otto anni, pur significativa, risultasse comunque giustificata dalla necessità di prevenire rischi concreti di reiterazione di condotte violente o di disturbo dell'ordine pubblico, sulla base della documentazione fornita dalla Questura circa i precedenti comportamenti del ricorrente. Il giudice amministrativo ha inoltre verificato che il provvedimento fosse stato correttamente motivato, anche se concisamente, in relazione ai criteri di prevenzione generale e speciale che la legge contempla. Ha concluso che non sussistevano elementi di irragionevolezza o di difetto assoluto di proporzionalità tali da integrare un eccesso di potere, pur riconoscendo il carattere restrittivo della misura.

La decisione

Il TAR della Lombardia ha respinto il ricorso e ha rigettato le istanze della parte ricorrente, confermando la legittimità del provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive di calcio per un periodo di otto anni. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali. La sentenza è divenuta definitiva, salvo eventuale ricorso straordinario per cassazione avanti al Consiglio di Stato.

Massima

Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per un periodo di otto anni risulta proporzionato e legittimo quando è fondato su una documentazione comprovante precedenti comportamenti violenti o pericolosi del soggetto destinatario della misura e quando la durata del divieto sia ritenuta necessaria dalla Questura sulla base di una valutazione concreta dei rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica.

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