Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202300232/2023

Sicurezza Pubblica - Infiltrazioni Mafiose - Elenco Prestatori Esenti (cd. White List) - Istanza Di Rinnovo – Rigetto

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. -OMISSIS-del 18/09/2020, comunicato in pari data, con cui il Prefetto della Provincia di Mantova ha disposto l'immediata cancellazione della ditta -OMISSIS-srl dall'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa e decretato il rigetto dell'istanza 21/04/2020 di rinnovo dell'iscrizione nelle white list tenute dalla Prefettura;
- di ogni atto, parere, verbale in esso menzionato, antecedente, presupposto e conseguente ed in particolare il verbale del Gruppo Interforze Antimafia presso la Prefettura di Belluno tenutasi in Belluno il 12 agosto 2020, il verbale del Gruppo Interforze di Mantova nella riunione 20 agosto 2020 ivi compreso il rapporto nr. -OMISSIS-del 20.08.2020 (atti non conosciuti), della comunicazione di avvio del procedimento 2.9.2020 prot. -OMISSIS-della Prefettura di Mantova, della nota della Prefettura di Verona nr. -OMISSIS-del 4.9.2020, del rapporto del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Mantova nr. -OMISSIS-/2020 del 17.09.2020, del rapporto nr. -OMISSIS-del 18.09.2020 del Comando Provinciale dei Carabinieri di Mantova, (atti anche questi non conosciuti).
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 28 gennaio 2021:
- del provvedimento prot. -OMISSIS-del 18/09/2020, comunicato in pari data, con cui il Prefetto della Provincia di Mantova ha disposto l'immediata cancellazione della ditta -OMISSIS-srl dall'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa e decretato il rigetto dell'istanza 21/04/2020 di rinnovo dell'iscrizione nelle white list tenute dalla Prefettura;
- di ogni atto, parere, verbale in esso menzionato, antecedente, presupposto e conseguente ed in particolare il verbale del Gruppo Interforze Antimafia presso la Prefettura di Belluno tenutasi in Belluno il 12 agosto 2020, il verbale del Gruppo Interforze di Mantova nella riunione 20 agosto 2020 ivi compreso il rapporto nr. -OMISSIS-del 20.08.2020 (atti non conosciuti), della comunicazione di avvio del procedimento 2.9.2020 prot. -OMISSIS-della Prefettura di Mantova, della nota della Prefettura di Verona nr. -OMISSIS-del 4.9.2020, del rapporto del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Mantova nr. -OMISSIS-/2020 del 17.09.2020, del rapporto nr. -OMISSIS-del 18.09.2020 del Comando Provinciale dei Carabinieri di Mantova, (atti anche questi non conosciuti).
sul ricorso numero di registro generale 697 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Ruffo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
U.T.G. - Prefettura di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Belluno, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata e ulteriori soggetti comunque menzionati nel testo della sentenza.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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