Sentenza n. 202600498/2026
Pubblico Impiego - Carabinieri E Guardia Di Finanza - Trattamento Fine Servizio - Disconoscimento Scatti Stipendiali
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un gruppo di dieci cittadini, pubblici dipendenti che avevano concluso il loro servizio, ha ricevuto dall'INPS un provvedimento di liquidazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS) che ometteva di riconoscere il beneficio previsto dall'articolo 6-bis del Decreto Legge numero 387 del 1987, consistente in sei scatti stipendiali. I ricorrenti hanno impugnato questo provvedimento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, contestando che l'INPS aveva agito illegittimamente nella liquidazione del loro TFS, privandoli di un diritto loro espressamente riconosciuto dalla normativa di riferimento. La controversia tocca un aspetto delicato della previdenza pubblica, vale a dire se e come i dipendenti pubblici possono ottenere il riconoscimento di benefici normativi nel calcolo della loro indennità di fine rapporto. I ricorrenti hanno agito collettivamente per garantire che il diritto sancito dalla legge venisse concretamente applicato nel loro caso.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel contesto della disciplina del Trattamento di Fine Servizio, un istituto di diritto della previdenza pubblica italiano che prevede la corresponsione di una somma ai dipendenti pubblici al momento della cessazione del rapporto di lavoro. L'articolo 6-bis del Decreto Legge numero 387 del 1987 rappresenta una disposizione normativa che riconosce specifici scatti stipendiali quale elemento da computare nel calcolo del TFS. L'INPS, in qualità di ente previdenziale nazionale, è responsabile della liquidazione e dell'erogazione di tali trattamenti secondo le norme di legge vigenti. La materia è inoltre disciplinata dai principi generali del diritto amministrativo italiano, che impongono alle amministrazioni di rispettare la legge e di operare in conformità alle disposizioni normative esistenti. Il diritto soggettivo dei dipendenti pubblici al riconoscimento di benefici previsti dalla legge rappresenta un corollario del principio di legalità che informa tutto l'ordinamento.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 6-bis del Decreto Legge numero 387 del 1987 in relazione al calcolo del TFS. In particolare, era controverso se tale norma obbligasse l'INPS a riconoscere e liquidare i sei scatti stipendiali nel computo del trattamento di fine servizio, oppure se l'INPS disponesse di margini di discrezionalità nel decidere il riconoscimento di tale beneficio. La questione sottendeva inoltre il problema della tutela dei diritti soggettivi dei dipendenti pubblici contro provvedimenti amministrativi che omettono di applicare benefici normativamente previsti, e il grado di deferenza che il giudice amministrativo deve mostrare verso le valutazioni tecniche e amministrative dell'ente previdenziale.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha accertato che l'articolo 6-bis del Decreto Legge numero 387 del 1987 contiene una disposizione normativa chiara e non equivocabile, la quale impone il riconoscimento dei sei scatti stipendiali nel calcolo del Trattamento di Fine Servizio. Ha ritenuto che l'INPS, nel liquidare il TFS dei ricorrenti senza considerare tali scatti, ha agito in difformità dalle prescrizioni di legge, violando in tal modo il diritto soggettivo consolidato a carico dell'amministrazione. Il collegio giudicante ha inoltre ritenuto infondata la tesi secondo cui l'omissione potesse essere giustificata da esigenze interpretative o da valutazioni tecniche, poiché la norma era sufficientemente determinata e non ammetteva margini significativi di interpretazione restrittiva. Ha infine deciso che il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Difesa dovevano essere estromessi dal giudizio in quanto privi di legittimazione passiva, dal momento che la competenza nella liquidazione del TFS appartiene esclusivamente all'INPS, e pertanto la pretesa dei ricorrenti poteva essere fatta valere solo nei confronti di quest'ultimo ente.
La decisione
Il Tribunale ha accolto completamente il ricorso dei cittadini, annullando il provvedimento di liquidazione del TFS nella parte in cui non riconosceva e non liquidava il beneficio previsto dall'articolo 6-bis del Decreto Legge numero 387 del 1987. Ha ordinato all'INPS di procedere alla rideterminazione del Trattamento di Fine Servizio dei ricorrenti, riconoscendo in tale occasione i sei scatti stipendiali e versandoli agli interessati. Ha inoltre condannato l'INPS al pagamento delle spese di lite, quantificate in duemilacinquecento euro oltre gli oneri accessori e il rimborso del contributo unificato. Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente esecutivo dall'autorità amministrativa, il che significa che l'INPS doveva provvedere senza indugi alla rideterminazione e al versamento dovuto.
Massima
Il beneficio degli scatti stipendiali previsto dall'articolo 6-bis del Decreto Legge numero 387 del 1987 deve essere obbligatoriamente riconosciuto e liquidato nel Trattamento di Fine Servizio, e il provvedimento amministrativo che lo omette è illegittimo e annullabile.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Laura Marchio', Referendario per l'annullamento - del provvedimento di liquidazione e calcolo del TFS, nella parte in cui non riconosce e liquida il beneficio di cui all'art. 6-bis del DL n. 387 1987 e di tutti gli atti precedenti, preposti, connessi conseguenti e successivi anche se non conosciuti; - per l'accertamento del diritto alla corresponsione sul proprio trattamento di fine servizio TFS dei sei scatti stipendiali riconosciuti dall'art. 6 bis del D.L. n. 387 del 1987, - per la condanna dell'INPS alla rideterminazione all'interno del Trattamento di Fine Servizio TFS dei suddetti scatti stipendiali riconosciuti dall'art. 6 bis del D.L. 387 del 1987 ed all'erogazione degli stessi. sul ricorso numero di registro generale 307 del 2024, proposto da Giorgio Candito, Davide Cossetto, Maurizio De Iorio, Lorenzo Maggi, Giuseppe Marraffa, Michele Miani, Maurizio Micco, Antonietta Pacera, Bruno Palmentieri, Giuseppino Tolu, rappresentati e difesi dagli avvocati Isabella Rago e Gualtiero Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Difesa; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi l’avv. Rago per la parte ricorrente e l’avv. Mineo su delega dell’avv. Maio per l’INPS, nessuno comparso per i Ministeri resistenti; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) dispone l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Difesa per difetto di legittimazione passiva; b) accoglie il ricorso, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione; c) condanna l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre oneri accessori di legge e rimborso del contributo unificato; d) compensa le spese nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Difesa. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
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