Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA16 febbraio 2026Inammissibile

Sentenza n. 202600199/2026

Pubblico Impiego - Polizia Di Stato - Trasferimento D'autorità

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un agente di polizia ricorre al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare un decreto ministeriale del Ministero dell'Interno che ha disposto il suo trasferimento da un Commissariato di Pubblica Sicurezza a un Distaccamento della Polizia Stradale. Il trasferimento è stato comunicato con effetto immediato e viene motivato dal Ministero con ragioni di incompatibilità ambientale, secondo le procedure previste dai commi 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 335 del 1982. Il ricorrente ha presentato ricorso presso il TAR di Brescia nel 2024, contestando il provvedimento. Tuttavia, nel corso del procedimento, precisamente con memoria deposita il 25 novembre 2025, il ricorrente comunica al giudice che non ha più interesse a proseguire la causa. Questa dichiarazione rappresenta un elemento cruciale che modifica radicalmente lo sviluppo della controversia.

Il quadro normativo

La materia del trasferimento del personale della Polizia di Stato è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 numero 335, il quale contiene disposizioni specifiche sui trasferimenti dei vigili urbani e delle forze di polizia. I commi 4 e 5 di tale decreto prevedono le modalità e i presupposti per disporre il trasferimento di un agente da una sede all'altra. Le ragioni di trasferimento possono essere di varia natura, incluse quelle legate a incompatibilità ambientale, che comportano una valutazione circa l'opportunità di allontanare un agente da una determinata zona geografica o contesto operativo. Nel procedimento amministrativo è inoltre applicabile il Codice del Processo Amministrativo, in particolare gli articoli che disciplinano la ricevibilità dei ricorsi e le condizioni essenziali per l'esercizio della giurisdizione amministrativa, quali l'interesse ad agire della parte ricorrente.

La questione giuridica

Il punto fondamentale non riguarda il merito della legittimità del trasferimento, ma piuttosto la sussistenza dei presupposti processuali per proseguire il giudizio. La questione che il collegio giudicante ha dovuto affrontare è se, in seguito alla dichiarazione del ricorrente di assenza di interesse, il ricorso potesse ancora essere deciso nel merito o se, invece, dovesse essere dichiarato improcedibile. Secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata, l'interesse ad agire rappresenta una condizione processuale essenziale e preliminare rispetto alla decisione del merito della controversia. Se l'interessato dichiara di non avere più interesse a ottenere l'annullamento del provvedimento, il giudice non può procedere alla valutazione della legittimità dello stesso, poiché viene meno il presupposto stesso che legittima l'esercizio della giurisdizione.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, composto dal Presidente Mauro Pedron, dal Referendario Estensore Costanza Cappelli e dal Referendario Laura Marchio, ha preso visione della memoria depositata il 25 novembre 2025 nella quale il ricorrente comunica esplicitamente l'assenza di interesse a proseguire la causa. In base all'articolo 35 comma 1 lettera c del Codice del Processo Amministrativo e all'articolo 85 comma 9 dello stesso codice, il giudice ha verificato che l'interesse ad agire è effettivamente venuto meno nel corso del procedimento. Tale dichiarazione è stata ritenuta idonea a determinare l'improcedibilità del ricorso, in quanto manca uno dei presupposti fondamentali per l'esercizio della giurisdizione amministrativa. Il collegio non ha pertanto proseguito nell'analisi dei motivi della ricerca, limitandosi a dichiarare il ricorso improcedibile in base a una questione preliminare di rito.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, disponendo la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. Il provvedimento non annulla né convalida il decreto di trasferimento, poiché il giudice non ha potuto pronunciarsi nel merito in assenza della condizione processuale essenziale dell'interesse ad agire. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026 ed è sottoscritta dai tre magistrati componenti il collegio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa in quanto provvedimento giudiziale definitivo.

Massima

L'assenza o la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire del ricorrente determina l'improcedibilità del ricorso amministrativo indipendentemente dal merito della controversia e impedisce al giudice di pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento impugnato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Costanza Cappelli,	Referendario, Estensore
Laura Marchio',	Referendario
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del decreto ministeriale del-OMISSIS-, del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e per le Politiche del Personale della Polizia di Stato, con cui veniva disposto, con effetto immediato, per asseriti motivi di incompatibilità ambientale, il trasferimento di Ufficio dell'odierno ricorrente, ai sensi dei commi 4 e 5, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di -OMISSIS- al Distaccamento della Polizia Stradale di -OMISSIS-.
sul ricorso numero di registro generale 88 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampiero Chiodo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la memoria del 25 novembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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