Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA16 febbraio 2026Accolto

Sentenza n. 202600197/2026

Pubblico Impiego - Guardia Di Finanza - Trattamento Fine Servizio - Disconoscimento Scatti Stipendiali

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Calogero Mannarà ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, contro l'INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Il ricorrente lamenta di essere stato escluso dal diritto a percepire determinati benefici economici previsti dall'art. 6 bis del decreto legge n. 387 del 1987 e, conseguentemente, dalla liquidazione corretta della propria indennità di buonuscita. In particolare, il ricorrente contesta che l'INPS abbia calcolato l'indennità di buonuscita senza includere nella base di calcolo sei scatti stipendiali ai quali aveva diritto secondo la normativa applicabile. Il caso concerne dunque una questione di corretta determinazione di un beneficio economico destinato a un dipendente o ex-dipendente del settore pubblico in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

Il quadro normativo

L'art. 6 bis del decreto legge n. 387 del 1987 disciplina specifici benefici economici riconosciuti a particolari categorie di personale pubblico, presumibilmente ex-dipendenti di amministrazioni trasferitesi nel sistema pensionistico dell'INPS o sottoposti a specifiche regole normative. L'indennità di buonuscita è un istituto di diritto del lavoro pubblico che rappresenta il trattamento economico liquidato al termine del rapporto di lavoro, calcolato sulla base della retribuzione media degli ultimi anni e moltiplicato per gli anni di servizio. Gli scatti stipendiali costituiscono incrementi di stipendio conseguiti periodicamente nel corso della carriera, e la loro inclusione o esclusione dalla base di calcolo influisce significativamente sull'importo finale della buonuscita. La normativa richiede che tutti gli elementi retributivi dovuti siano regolarmente computati nel calcolo del trattamento finale, conformemente ai principi di corretta amministrazione della previdenza sociale.

La questione giuridica

La controversia verte sulla corretta interpretazione e applicazione dell'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987 relativamente al diritto del ricorrente di far valere sei scatti stipendiali nella determinazione della base imponibile della buonuscita. Il punto nodale concerne se i predetti scatti stipendiali costituiscano elementi della retribuzione dovuta al ricorrente secondo le norme vigenti e se pertanto debbano essere obbligatoriamente inclusi nel calcolo della liquidazione finale. La questione acquisisce rilievo giuridico essenziale poiché l'INPS aveva inizialmente negato il riconoscimento di tali scatti, comportando una significativa riduzione dell'importo della buonuscita erogata. Il ricorso impegna il giudice amministrativo nell'interpretazione del diritto soggettivo al beneficio economico e nel controllo della legittimità dei criteri di calcolo adottati dall'ente previdenziale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto fondato il ricorso del signor Mannarà, accogliendo l'interpretazione secondo cui gli scatti stipendiali costituiscono elementi retributivi dovuti in conformità alla normativa di settore e devono essere necessariamente inclusi nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita. La sede giudicante ha evidentemente riconosciuto che l'INPS aveva errato nell'escludere dall'imputazione gli scatti disputati, commettendo un vizio di legittimità amministrativa nella determinazione del diritto economico del ricorrente. Il collegio ha fondato la propria decisione sull'interpretazione corretta dell'art. 6 bis D.L. n. 387/1987, secondo la quale il beneficio contemplato dalla norma presuppone l'inclusione integrale di tutti gli elementi stipendiali dovuti. La motivazione implica inoltre un'affermazione del principio secondo cui l'INPS è vincolata al rispetto della disciplina normativa e non può discrezionalmente escludere componenti retributive dovute al ricorrente. Il giudice ha dunque censurato l'operato dell'amministrazione previdenziale e imposto la rideterminazione del trattamento con corretta applicazione della normativa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglie integralmente il ricorso proposto da Calogero Mannarà e ordina all'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita del ricorrente, includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali precedentemente esclusi. Di conseguenza, l'ente previdenziale è obbligato a provvedere al ricalcolo della buonuscita e all'erogazione della differenza dovuta nei confronti del ricorrente. Inoltre, il Tribunale condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro duemilacinquecento, oltre oneri accessori se previsti, nonché al rimborso del contributo unificato, il tutto a favore dell'avvocato Mario Bacci che assiste il ricorrente. La sentenza è dichiarata esecutiva immediatamente e costituisce titolo per l'acquisizione dei benefici economici da parte del ricorrente.

Massima

L'esclusione dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei scatti stipendiali dovuti secondo la normativa di settore costituisce vizio di legittimità amministrativa che comporta l'obbligo di rideterminazione da parte dell'ente previdenziale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Laura Marchio',	Referendario
per l’accertamento
del diritto del ricorrente a conseguire i benefici economici normativamente contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.
sul ricorso numero di registro generale 735 del 2023, proposto da
Mannarà Calogero, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Bacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, vista la nota di passaggio in decisione depositata dalla difesa di parte ricorrente e udito l’avv. Mineo su delega dell’avv. Maio per l’Inps;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’INPS –Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a rifondere al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre oneri accessori se previsti dalla legge e rimborso del contributo unificato, il tutto da distrarsi a favore dell’avv. Mario Bacci, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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