Sentenza n. 202600450/2026
Professioni E Mestieri - Esame Abilitazione Forense - Esclusione Prova Scritta
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un candidato ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare il verbale di correzione della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato per la sessione 2024, svoltosi presso una Corte d'Appello lombarda. La ricorrente ha ottenuto una valutazione insufficiente all'elaborato scritto, ricevendo un voto numerico ritenuto non idoneo all'ammissione alle successive prove orali. A fronte di questa bocciatura alla prova scritta, il candidato non è stato ammesso a proseguire l'esame nelle fasi orali. Il ricorso contestava quindi il merito della valutazione ricevuta e soprattutto i criteri mediante i quali era stata effettuata la correzione.
Il quadro normativo
Gli esami di abilitazione alle professioni legali sono regolati da norme ministeriali che stabiliscono i criteri di valutazione e le modalità di correzione degli elaborati scritti. In particolare, il Ministero della Giustizia aveva emanato una circolare datata 2 dicembre 2024 recante "indicazioni operative" sulla correzione degli elaborati, nella quale affermava l'adeguatezza dell'utilizzo del voto meramente numerico senza corredo di motivazione articolata. La Corte d'Appello aveva successivamente recepito tali criteri in un proprio verbale, deliberando di fare esclusivo utilizzo del voto numerico e dichiarando di evitare qualsiasi annotazione e motivazione negli elaborati, nemmeno mediante segni di matita. Il quadro normativo generale sulla motivazione degli atti amministrativi, desumibile dalla legge sul procedimento amministrativo e dalle disposizioni costituzionali, richiede che gli atti amministrativi siano adeguatamente motivati.
La questione giuridica
Il ricorso sollevava una questione di diritto amministrativo di notevole importanza: se sia legittimo valutare e respingere un candidato in un esame pubblico fornendo unicamente un voto numerico, privo di qualsiasi motivazione, e se tale modalità corrisponda ai principi di trasparenza, controllabilità e correttezza amministrativa. Sottesa a questa questione era la rivendicazione del diritto del candidato a comprendere le ragioni della propria insufficienza, a verificare se la valutazione fosse corretta e ragionevole, e a disporre di elementi utili per una eventuale impugnazione. Parallelamente, il ricorrente contestava la legittimità della circolare ministeriale e del verbale della Corte d'Appello come atti amministrativi carenti di adeguata motivazione, in violazione dei principi generali del diritto amministrativo.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminata la causa in pubblica udienza il 4 febbraio 2026, ha ritenuto di non potere pronunciarsi nel merito della controversia. Infatti, nel corso del procedimento amministrativo, è sopravvenuta una carenza di interesse ad agire del ricorrente. Ciò significa che gli eventi successivi al deposito del ricorso hanno eliminato la lesione d'interesse che aveva originato il ricorso stesso: presumibilmente, le prove orali dell'esame si sono svolte nel frattempo o il ricorrente ha comunque conseguito la possibilità di partecipare alle fasi successive dell'esame, rendendo non più attuale e concreta la violazione che aveva motivato il ricorso. Quando una controversia amministrativa viene a perdere il suo carattere di attualità e concretezza nel corso del procedimento, il giudice amministrativo non può pronunciarsi nel merito poiché verrebbe meno il presupposto essenziale della giurisdizione amministrativa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza pronunciarsi su alcuno dei vizi dedotti nei confronti della circolare ministeriale, del verbale della Corte d'Appello e della valutazione dell'elaborato. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, ripartendo l'onere equitativamente. Il collegio ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa ed ha inoltre disposto, per tutela della privacy del ricorrente alla luce della normativa GDPR, l'oscuramento di tutte le generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il candidato.
Massima
La carenza di interesse ad agire, quando sopravvenuta durante il procedimento in conseguenza di mutamenti della situazione fattuale e giuridica dedotta in giudizio, rende il ricorso improcedibile e impedisce al giudice amministrativo di pronunciarsi nel merito della controversia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario, Estensore Laura Marchio', Referendario per l'annullamento - del verbale n. -OMISSIS- della seduta del -OMISSIS- relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, ad opera della sottocommissione n. II istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a -OMISSIS-) per l’elaborato della ricorrente contrassegnato dal numero-OMISSIS-; - della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2024 in imminente svolgimento presso il Distretto di Corte d’Appello di -OMISSIS-, appresa dal ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, ivi inclusa la circolare ministeriale in data 2 dicembre 2024 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico, e del verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui la Corte d’Appello di -OMISSIS-, sottocommissione esami avvocato, ha recepito i criteri di correzione ministeriali, nella parte in cui delibera «di fare esclusivo utilizzo del voto numerico per la correzione degli elaborati, con esclusione di qualsivoglia motivazione» e «di evitare l’utilizzo di matite rossa/blu (per non lasciare segni sugli elaborati corretti)». sul ricorso numero di registro generale 641 del 2025, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Piero Zoppolato e Federico Vaccarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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