Sentenza n. 202600065/2026
Opere Pubbliche - Sponda Bresciana Del Garda - Sistema Di Collettamento E Depurazione Acque Reflue - Documento Di Confronto Della Localizzazione - Ordinanza
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha promosso ricorso dinnanzi al TAR della Lombardia, sezione di Brescia, impugnando un'ordinanza o un documento amministrativo relativo alla localizzazione di un sistema di collettamento e depurazione acque reflue sulla sponda bresciana del Garda. La controversia riguardava la realizzazione di opere pubbliche ambientali di natura infrastrutturale, specificamente un impianto di trattamento delle acque reflue destinato a servire l'area lacustre. Il ricorrente aveva contestato il documento di confronto della localizzazione, presumibilmente per vizi nella procedura di individuazione del sito, carenza di valutazioni ambientali o difformità rispetto alla disciplina applicabile. La controversia affonda le radici nella complessa materia della localizzazione delle opere pubbliche, che comporta valutazioni tecniche, ambientali e urbanistiche particolarmente delicate quando interessano aree sensibili come il Garda.
Il quadro normativo
La localizzazione di opere pubbliche, in particolare di impianti di depurazione, è regolata dalla normativa nazionale e regionale in materia di opere pubbliche, dal codice dell'ambiente per quanto concerne le valutazioni ambientali strategiche e la valutazione di impatto ambientale, nonché dalle disposizioni urbanistiche regionali e comunali della Lombardia. I documenti di comparazione e di approfondimento istruttorio relativi alla localizzazione rientrano solitamente nella fase preparatoria dei procedimenti amministrativi e possono assumere nature giuridiche diverse a seconda della loro funzione e della loro vincolatività. La competenza giurisdizionale in materia di impugnazione di atti amministrativi afferisce al TAR, ma solo laddove l'atto impugnato rivesta i caratteri dell'atto amministrativo autonomamente impugnabile e non costituisca mero documento interno della procedura.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia riguardava la natura giuridica del documento di confronto della localizzazione e, di conseguenza, la giurisdizione del TAR per conoscere della relativa impugnazione. In particolare, doveva accertarsi se il documento costituisse un provvedimento amministrativo autonomamente impugnabile oppure se si trattasse di un atto endoprocedimentale, cioè una documentazione interna ai lavori preparatori di una successiva decisione amministrativa. Tale distinzione è cruciale perché gli atti endoprocedimentali non possono essere impugnati autonomamente ma solo contestati in sede di ricorso contro l'atto definitivo che ne tiene conto. La questione assumeva rilevanza anche sotto il profilo della competenza del giudice amministrativo rispetto ad altre possibili giurisdizioni.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR di Brescia ha esaminato la natura e il contenuto del documento di confronto della localizzazione nel contesto complessivo della procedura amministrativa relativa alla realizzazione dell'impianto di depurazione. Ha rilevato che il documento in questione non possedeva i caratteri dell'atto amministrativo a se stante ma costituiva una documentazione preparatoria e istruttoria funzionale all'elaborazione di successivi provvedimenti amministrativi formali. Il giudice ha quindi concluso che il documento impugnato non era autonomamente ricorribile dinnanzi alla giurisdizione amministrativa, non sussistendo i presupposti per l'esercizio della giurisdizione del TAR. La dichiarazione di difetto di giurisdizione rappresentava pertanto l'esito coerente dell'applicazione dei principi consolidati in materia di ricorribilità degli atti amministrativi e delle regole sulla competenza funzionale dei giudici amministrativi.
La decisione
Il TAR della Lombardia, sezione di Brescia, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine al ricorso proposto, rigettando pertanto la ricorso per vizi processuali e non meritevoli. Tale pronuncia significa che il ricorrente non poteva impugnare il documento di confronto della localizzazione dinnanzi al giudice amministrativo; qualora intendesse contestare le valutazioni e le scelte contenute in quel documento, avrebbe dovuto attendere il pronunciamento dell'atto amministrativo definitivo e formale, nel quale il documento avrebbe trovato applicazione concreta, e impugnare quello secondo le ordinarie modalità processuali. Non è stata accertata la fondatezza nel merito delle doglianze del ricorrente, essendo l'atto ritenuto inammissibile dal punto di vista giurisdizionale.
Massima
Un documento amministrativo di confronto della localizzazione, di natura istruttoria e preparatoria, non costituisce autonomamente atto amministrativo impugnabile dinnanzi al giudice amministrativo, bensì documentazione endoprocedimentale ricorribile solo contestualmente al provvedimento amministrativo definitivo che su di esso si fonda.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Costanza Cappelli, Referendario per l'annullamento - del provvedimento mediante il quale il Commissario Straordinario per l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda ha ordinato, unilateralmente, senza motivazione e in contrasto con gli strumenti di pianificazione vigenti del servizio idrico, di elaborare con urgenza un documento tecnico di confronto della localizzazione di due depuratori a Gavardo e Montichiari con la localizzazione di un solo depuratore in Comune di Lonato del Garda, sul presupposto dell'intervenuta irrealizzabilità della prima soluzione; - del provvedimento amministrativo, portato nel verbale della riunione della Cabina di Regia dell'11 dicembre 2024 mediante il quale è stato deciso di “continuare a lavorare sulla soluzione progettuale relativa al depuratore di Lonato sul Garda”. sul ricorso numero di registro generale 639 del 2025, proposto da Comune di Montichiari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Ratto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Prefetto di Brescia, in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda, e Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ufficio D'Ambito di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Farnetani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Acque Bresciane S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Lezzi e Federica Fischetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e del Prefetto di Brescia, in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda; della Provincia di Brescia; dell’Ufficio D'Ambito di Brescia; di Acque Bresciane S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione. Spese di lite interamente compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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