Sentenza n. 202600064/2026
Opere Pubbliche - Sponda Bresciana Del Garda - Sistema Di Collettamento E Depurazione Acque Reflue - Convenzione
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Comune di Montichiari ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lombardia di Brescia al fine di ottenere la dichiarazione di nullità e l'annullamento di una convenzione stipulata il 14 gennaio 2022. Tale convenzione è stata sottoscritta da tre soggetti: la Prefettura di Brescia nella qualità di commissario straordinario incaricato della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Brescia e la società Acque Bresciane S.r.l., gestrice della rete idrica integrata sul territorio. La controversia riguarda quindi un'infrastruttura di rilevanza collettiva: il sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue che serve la zona del Garda bresciano, un'area di significativa importanza ambientale e urbanistica. Oltre al Comune ricorrente, hanno partecipato al giudizio anche altri comuni della provincia come intervenienti ad adiuvandum, sottintendendo che la questione affrontava aspetti di interesse diffuso relativi alla gestione dei servizi idrici locali.
Il quadro normativo
La materia rientra nel complesso sistema normativo dei servizi idrici integrati in Italia, disciplinato da una pluralità di norme riguardanti la depurazione delle acque reflue, l'affidamento dei servizi pubblici locali e la gestione delle infrastrutture ambientali. Rilevano in particolare la normativa sulla pianificazione d'ambito, il decreto legislativo 152 del 2006 in materia di tutela dell'ambiente e delle acque, nonché le disposizioni sulla disciplina dei commissari straordinari per la realizzazione delle infrastrutture strategiche. Il rapporto tra enti pubblici locali, gestori privati dei servizi idrici e sovrintendenze pubbliche è regolato da una cornice normativa che cerca di contemperare l'esigenza di efficienza gestionale con il controllo amministrativo sulla realizzazione di opere di interesse pubblico. Nel caso specifico, la convenzione impugnata rappresentava lo strumento attraverso il quale i soggetti pubblici e la società concessionaria coordinano la realizzazione e la gestione dell'infrastruttura di depurazione.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia era se una convenzione sottoscritta tra enti pubblici e una società di gestione privata del servizio idrico integrato costituisca un atto amministrativo impugnabile dinanzi al giudice amministrativo, oppure se essa assuma natura di contratto di diritto privato, anche quando coinvolga soggetti pubblici, ricadendo pertanto sotto la giurisdizione del giudice ordinario. La questione riveste importanza generale poiché pone il problema della demarcazione tra la sfera degli atti amministrativi veri e propri e quella dei negozi giuridici a contenuto contrattuale stipulati da amministrazioni pubbliche. Inoltre, era rilevante comprendere se la qualifica della Prefettura come commissario straordinario qualificasse il suo intervento come esercizio di funzioni amministrative oppure come gestione contrattuale di rapporti economici.
La motivazione del giudice
Benché il testo della sentenza non riporti una motivazione estesa, il TAR Lombardia ha ritenuto che il ricorso fosse affetto da un vizio logico e processuale fondamentale: il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Questo significa che il collegio ha considerato che il Tribunale Amministrativo Regionale non era il foro competente per conoscere della controversia sulla validità della convenzione. Tale conclusione si basa verosimilmente sulla considerazione che la convenzione, pur coinvolgendo formalmente enti pubblici, avesse natura prevalentemente contrattuale e privatistica, ovvero che il rapporto nascente dalla convenzione fosse un rapporto obbligatorio di diritto privato sottoposto alla giurisdizione ordinaria. Il giudice amministrativo, pur potendo controllare gli atti amministrativi in senso stretto, non può pronunciarsi su controversie aventi ad oggetto contratti di diritto privato, neppure quando una delle parti sia un ente pubblico agente secondo il diritto privato.
La decisione
Il TAR Lombardia ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, con la conseguenza che la sentenza non entra nel merito della questione sostanziale e non pronuncia alcun giudizio sulla validità della convenzione impugnata. Con questa decisione, il Tribunale Amministrativo ha rimesso implicitamente le parti alla giurisdizione del giudice ordinario, qualora intendessero proseguire la controversia sulla convenzione. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna sostiene le proprie spese processuali senza che alcuna sia condannata al pagamento di quelle altrui.
Massima
La giurisdizione sul contenzioso relativo alla validità di una convenzione stipulata tra enti pubblici e gestori privati di servizi pubblici appartiene al giudice ordinario quando la controversia verta sul rapporto contrattuale propriamente inteso, indipendentemente dalla qualità formale dei sottoscrittori.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Costanza Cappelli, Referendario per la dichiarazione di nullità nonché per l’annullamento della convenzione in data 14 gennaio 2022 sottoscritta dalla Prefettura di Brescia, dall'Ufficio d'Ambito della medesima Provincia e dalla società Acque Bresciane S.r.l. sul ricorso numero di registro generale 160 del 2022, proposto da Comune di Montichiari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Ratto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Prefetto di Brescia, in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ufficio D'Ambito di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Farnetani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Acque Bresciane S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Lezzi e Federica Fischetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Lonato, Comune di Visano, non costituiti in giudizio; ad adiuvandum: Sicam S.r.l., Comune di Casalmoro, Comune di Asola, Comune di Canneto Sull'Oglio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Acquanegra Sul Chiese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiana Sanzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Prefetto di Brescia, in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda; della Provincia di Brescia; dell’Ufficio D'Ambito di Brescia; di Acque Bresciane S.r.l.; Visti gli atti di intervento ad adiuvandum di Sicam S.r.l., e dei Comuni di Casalmoro, Asola, Canneto Sull'Oglio e Acquanegra Sul Chiese; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione. Spese di lite interamente compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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