Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA20 gennaio 2026DICHIARA DIFETTO DI

Sentenza n. 202600063/2026

Opere Pubbliche - Sponda Bresciana Del Garda - Sistema Di Collettamento E Depurazione Acque Reflue - Progettazione E Ubicazione

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il Comune di Paitone ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare una serie di provvedimenti commissariali emanati tra giugno e ottobre 2021 dal Prefetto di Brescia nella sua qualità di Commissario Straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda. I provvedimenti impugnati riguardavano la scelta progettuale relativa al sistema Gavardo/Montichiari, il cronoprogramma dei lavori di realizzazione e varie delibere dell'Ufficio D'Ambito di Brescia conclusive di conferenze di servizi preliminari. La controversia coinvolgeva inoltre la Provincia di Brescia, l'Ufficio D'Ambito di Brescia e la società Acque Bresciane S.r.l., affidataria della gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale bresciano. Il ricorso era stato integrato con motivi aggiunti depositati in due distinte occasioni, ampliando progressivamente i provvedimenti contestati e le questioni lamentate dal Comune ricorrente.

Il quadro normativo

La materia rientra nella competenza amministrativa del Commissario Straordinario istituito per far fronte alle carenze infrastrutturali relative al sistema depurativo della sponda bresciana del lago di Garda, questione di rilevante interesse ambientale e di conformità normativa agli standard europei in materia di tutela dei corpi idrici. L'ufficio d'ambito costituisce la struttura territoriale competente per la gestione integrata dei servizi idrici nel contesto provinciale bresciano, operando secondo i principi di programmazione e coordinamento stabiliti dall'ordinamento nazionale e comunitario. Le procedure di conferenza di servizi, anche in forma semplificata e asincrona, rappresentano lo strumento ordinario attraverso il quale l'amministrazione acquisisce il consenso e il coordinamento degli enti interessati nella realizzazione di opere infrastrutturali di significativa complessità. La disciplina dei poteri commissariali straordinari è volta ad assicurare la celerità nei processi decisionali e realizzativi quando fronteggia situazioni di carenza o ritardo nella gestione delle competenze ordinarie.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la competenza giurisdizionale in relazione ai provvedimenti impugnati e alla natura della controversia sostanziale dedotta dal Comune ricorrente. La questione verteva cioè sulla valenza strettamente amministrativa oppure su aspetti che travolgevano il piano amministrativo per interessare responsabilità civile, rapporti contrattuali o questioni attinenti alla disciplina dei servizi gestiti da soggetti privati in regime di concessione. Il ricorso non configurava un impugnazione di un provvedimento amministrativo vizio nei suoi elementi costitutivi e procedurali, bensì sollevava questioni afferenti alla legittimità sostanziale di scelte programmatiche e progettuali che potevano sottendere controversie di natura diversa da quella amministrativa in senso proprio.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, acquisita la compiutezza del fascicolo di causa e valutate le deduzioni delle parti intervenute, ha rilevato come la domanda sottesa al ricorso non rientrava nella sfera di cognizione del giudice amministrativo regionale. L'analisi degli atti impugnati e delle questioni poste in essere dal Comune ricorrente ha evidenziato la presença di profili di natura contrattuale, civile o comunque estranei all'ambito propriamente amministrativo, sui quali la competenza a giudicare spettava a diversi organi giurisdizionali. Il tribunale ha ritenuto che la questione non poteva configurarsi quale ricorso contro un provvedimento amministrativo in senso tecnico, ma consisteva in una controversia che richiedeva un diverso foro competente. La declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione rappresentava il consequenziale riconoscimento di tale difetto strutturale della causa, che non poteva essere sanato all'interno del processo amministrativo già instaurato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, disponiplicando il ricorso, integralmente gestite dal collegio nel corso del giudizio. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, facendo venir meno ogni pretesa di rimborso reciproco. La sentenza è stata ordinata all'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa, con implicita restituzione della materia ai competenti organi di giurisdizione ordinaria o specializzata.

Massima

Quando la controversia sottesa ad un ricorso proposto dinanzi al giudice amministrativo verte su aspetti di responsabilità civile, rapporti contrattuali o altre questioni estranee al merito amministrativo, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del tribunale amministrativo, che non può procedere nel merito indipendentemente dalla qualificazione formale data dal ricorrente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Costanza Cappelli,	Referendario
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento commissariale prot. N. 0060192 del 23 luglio 2021;
- della nota commissariale in data 22 giugno 2021;
- della nota commissariale prot. n. 0056450 in data 13 luglio 2021;
- del piano degli interventi della scelta progettuale Gavardo/Montichiari, con codice unico e cronoprogramma dei lavori di realizzazione del progetto in data 19 luglio 2021.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 11 ottobre 2021:
- degli stessi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo;
C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 4 novembre 2021:
- del provvedimento commissariale prot. N. 0061918 del 29 luglio 2021;
- del provvedimento 9 agosto 2021 sottoscritto dal direttore dell'Ufficio d'Ambito di Brescia e protocollato al Gabinetto della Prefettura di Brescia al n. 64887 del 9 agosto 2021;
- del provvedimento n. 43 del 5 ottobre 2021 adottato dall'Ufficio d'Ambito di Brescia, conclusivo della conferenza di servizi preliminare indetta in forma semplificata e in modalità asincrona;
- del decreto del Commissario Straordinario per la progettazione l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda prot. n. 0081503 del 7 ottobre 2021;
- del provvedimento del Commissario Straordinario prot. n. 0083931 del 15 ottobre 2021.
sul ricorso numero di registro generale 643 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Paitone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Ratto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Prefetto di Brescia, in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ufficio D'Ambito di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Farnetani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Acque Bresciane S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Lezzi e Federica Fischetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
l’affidamento e l’esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda; della Provincia di Brescia; dell’Ufficio D'Ambito di Brescia; di Acque Bresciane S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Spese di lite interamente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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