Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA20 gennaio 2026DICHIARA DIFETTO DI

Sentenza n. 202600061/2026

Opere Pubbliche - Sponda Bresciana Del Garda - Sistema Di Collettamento E Depurazione Acque Reflue - Progettazione E Ubicazione

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Quattro associazioni ambientali locali (Federazione del Tavolo delle Associazioni che amano il Fiume Chiese ed il suo Lago D'Idro, Amici della Terra - Club di Lago D'Idro e Valle Sabbia, Pescatori Alto Chiese A.S.D. e Circolo Legambiente Montichiari) hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contro la determinazione n. 43 del 5 ottobre 2021 emessa dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito di Brescia. Il provvedimento impugnato rappresentava il conclusivo della Conferenza di servizi preliminare riguardante il Progetto di fattibilità tecnica ed economica del Sistema di collettamento e depurazione a servizio della sponda bresciana del lago di Garda. La controversia nasce nel contesto di un procedimento amministrativo complesso che ha coinvolto molteplici enti pubblici a livello nazionale, regionale e locale, tra cui il Ministero della Cultura, la Regione Lombardia, la Regione Veneto, Province, Comuni, Consorzi di Bonifica e Agenzie ambientali. Il procedimento era stato promosso sulla base di un Decreto Legge che aveva nominato il Prefetto di Brescia come Commissario straordinario per la programmazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere infrastrutturali di depurazione delle acque reflue nella zona del Lago di Garda.

Il quadro normativo

Il procedimento si inscrive nella disciplina del procedimento amministrativo ordinario regolato dalla Legge 241/1990, con particolare riferimento alle conferenze di servizi nella forma semplificata e asincrona, come previsto dall'articolo 14 comma 3 settimo periodo della medesima legge. La normativa regionale lombarda, specificamente il Regolamento della Regione Lombardia del 29 marzo 2019 n. 6, fornisce disposizioni ulteriori sulle modalità di svolgimento delle conferenze di servizi preliminari. La materia rientra nel settore della gestione dei servizi idrici integrati, disciplinato dalla normativa statale e organizzato mediante Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), come nel caso dell'ATO di Brescia. Il procedimento è stato avviato sulla base del Decreto Legge 23/06/2021 n. 92, il quale ha introdotto procedure accelerate e poteri speciali per il Commissario straordinario al fine di realizzare opere infrastrutturali di rilevanza nazionale.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia risiede nella determinazione della giurisdizione del giudice amministrativo rispetto al ricorso proposto dalle associazioni ambientali avverso un provvedimento emanato da un Commissario straordinario. Le associazioni ricorrenti contestavano il provvedimento conclusivo della conferenza di servizi ritenendo che esso non rispettasse i requisiti di legittimità procedurale e sostanziale, ma il Tribunale si è confrontato con una questione preliminare di carattere giurisdizionale. La questione assume particolare rilevanza considerando che il provvedimento impugnato rappresentava una determinazione di un organo straordinario istituito con decreto legge, operante nel contesto di procedure accelerate, con conseguente necessità di valutare se il TAR fosse effettivamente competente. Il ricorso contestava anche i pareri espressi da molteplici enti pubblici in sede di conferenza di servizi, nonché il progetto di localizzazione dell'opera sulla sponda bresciana anziché in altre ubicazioni possibili.

La motivazione del giudice

Sebbene la motivazione completa della sentenza non sia integralmente riportata nel testo fornito, il Tribunale ha deciso di non entrare nel merito della questione, ritenendo che il ricorso presentasse un difetto insuperabile di giurisdizione del giudice amministrativo. Nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025, il TAR ha ritenuto che il provvedimento impugnato non rientrasse nella sfera di competenza giurisdizionale ordinaria del giudice amministrativo per come configurato dalla legislazione vigente. Questa conclusione suggerisce che il Tribunale ha identificato un impedimento procedurale precedente al merito, determinando l'impossibilità giuridica di proseguire nel giudizio. La dichiarazione di inammissibilità per difetto di giurisdizione rappresenta un'ordinanza di rito che non esamina i profili di legittimità sostanziale del provvedimento, bensì determina la necessità di ricercare una diversa sede giudiziaria competente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti, evitando di gravare unilateralmente alcuno dei contendenti. La sentenza è dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa, il che significa che deve essere immediatamente osservata dagli enti pubblici coinvolti. Questa pronuncia determina che il ricorso dovrà eventualmente essere reindirizzato presso la giurisdizione effettivamente competente, qualora le ricorrenti intendessero proseguire nella tutela dei loro interessi.

Massima

Il giudice amministrativo è privo di giurisdizione rispetto ai ricorsi avverso i provvedimenti di commissari straordinari allorché manchi la competenza materiale o territoriale secondo la legge ordinaria di giurisdizione amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Costanza Cappelli,	Referendario
per l'annullamento
- della determinazione del Direttore dell'Azienda speciale della provincia di Brescia “Ufficio d'Ambito di Brescia” n. 43 del 5 ottobre 2021, con oggetto «Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento “Sistema di collettamento e depurazione a servizio della sponda bresciana del lago di Garda” - Provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi preliminare in forma semplificata e modalità asincrona (art. 14 comma 3 settimo periodo L. 241/1990; art. 24 comma 2 Regolamento Regione Lombardia 29 marzo 2019, n. 6)»;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso, ivi compresi:
la nota del Direttore dell'Azienda speciale della provincia di Brescia “Ufficio d'Ambito di Brescia” del 9 agosto 2021, con oggetto «Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento “Sistema di collettamento e depurazione a servizio della sponda bresciana del lago di Garda”. – Avvio del procedimento e convocazione di Conferenza di servizi preliminare in forma semplificata e modalità asincrona (art. 14 comma 3 settimo periodo L. 241/1990; art. 24 comma 2 Regolamento Regione Lombardia 29 marzo 2019, n. 6)», integrata con la nota dello stesso Direttore dell'11 agosto 2021;
la nota prot. 0061918 del 29 luglio 2021 del Commissario straordinario per la programmazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda con oggetto: «D.L. 23/06/2021 n. 92 – Art. 4, comma 7. Commissario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda. Soluzione Gavardo/Montichiari. Convocazione Conferenza dei Servizi preliminare»;
la nota prot. n. 0060192 del 23 luglio 2021 del Commissario straordinario per la programmazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda con oggetto: «D.L. 23/06/2021 n. 92 – Art. 4, comma 7. Nomina Prefetto di Brescia quale Commissario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda. Piano di interventi, codici unici di progetto delle opere che si intende realizzare e il relativo cronoprogramma. Presentazione soluzione Gavardo/Montichiari. Convocazione» e relativi allegati;
la nota prot. n. 0088990 del 29 ottobre 2021 del Commissario straordinario per la programmazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda, con oggetto «Sistema collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda. Riscontro a comunicazione del Commissario del 6 ottobre 2021. Risposta»;
e, nella misura in cui rappresentino un'adesione alla localizzazione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda, dei pareri espressi in sede di conferenza di servizi dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia prot. 44445 dell'11 agosto 2021, dalla Regione Lombardia – Ufficio territoriale regionale Brescia (privo di protocollo), dalla Regione Veneto prot. 406862 del 16 settembre 2021, dall'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (privo di protocollo), dalla Provincia di Brescia (privo di protocollo), dall'ATO Veronese – Consiglio di Bacino Veronese prot. 0992/21, dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po – AIPO del 21 settembre 2021, dall'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro (privo di protocollo), dal Consorzio di Bonifica Garda Chiese del 21 settembre 2021, dal Consorzio di Bonifica Chiese prot. 2066/21/u.t./f.p. del 22 settembre 2021, dal Comune di Calcinato prot. 16882/2021 del 22 settembre 2021, dal Comune di Carpenedolo prot. 14679/2021 del 21 settembre 2021, dal Comune di Salò del 9 settembre 2021, dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Lombardia – Dipartimento di Brescia fascicolo n. 2021.3.54.112 (privo di protocollo).
sul ricorso numero di registro generale 972 del 2021, proposto da
Federazione del Tavolo delle Associazioni che amano il Fiume Chiese ed il suo Lago D'Idro, Amici della Terra - Club di Lago D'Idro e Valle Sabbia, Pescatori Alto Chiese A.S.D., Circolo Legambiente Montichiari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Murgia e Ruggero Tumbiolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Prefetto di Brescia, in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ufficio D'Ambito di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Farnetani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Acque Bresciane S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Lezzi e Federica Fischetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Acque Bresciane S.r.l., Azienda Gardesana Servizi S.p.A., non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Prefetto di Brescia, in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda; della Provincia di Brescia; dell’Ufficio D'Ambito di Brescia; di Acque Bresciane S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Spese di lite interamente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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