Sentenza n. 202600060/2026
Opere Pubbliche - Sponda Bresciana Del Garda - Sistema Di Collettamento E Depurazione Acque Reflue - Progettazione E Ubicazione
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Comune di Prevalle ha promosso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento di una serie di provvedimenti emessi dal Commissario Straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda, nonché di atti della Provincia di Brescia, dell'Ufficio d'Ambito di Brescia e della società gestore Acque Bresciane S.r.l. I provvedimenti impugnati, datati tra giugno e ottobre 2021, riguardavano la scelta progettuale Gavardo/Montichiari per la realizzazione del piano degli interventi relativo alle infrastrutture di depurazione e collettamento nel bacino lacustre. Il ricorso è stato successivamente integrato con motivi aggiunti presentati in due distinti momenti per impugnare ulteriori provvedimenti commissariali e delibere dell'Ufficio d'Ambito e della Provincia.
Il quadro normativo
La competenza del giudice amministrativo nel sindacato dei provvedimenti amministrativi è circoscritta ai casi in cui il ricorso attacca atti della pubblica amministrazione che ledono diritti e interessi legittimi dei ricorrenti. La giurisdizione del TAR presuppone l'esistenza di un atto amministrativo vero e proprio e che la controversia non rientri, per natura o per la qualità dei soggetti coinvolti, nella giurisdizione del giudice ordinario. Quando nel procedimento risulta coinvolto un soggetto di diritto privato in veste di gestore di servizi pubblici in relazioni contrattuali con l'amministrazione, e le questioni controverse attengono a rapporti negoziali anziché a provvedimenti amministrativi in senso stretto, può emergere una questione di riparto di giurisdizione tra il giudice amministrativo e il giudice ordinario.
La questione giuridica
Il nodo controverso al centro della lite riguardava la natura giuridica dei provvedimenti impugnati e la sussistenza della giurisdizione del TAR. In particolare, occorreva verificare se i provvedimenti del Commissario Straordinario e degli altri enti coinvolti configurassero veri e propri atti amministrativi soggetti al sindacato del giudice amministrativo, oppure se la controversia attingesse questioni di natura contrattuale o relazioni tra la pubblica amministrazione e il gestore privato Acque Bresciane S.r.l. che avrebbe dovuto trovare composizione dinanzi al giudice ordinario. La presenza di una società di diritto privato quale controparte nella controversia relativa alle scelte progettuali e alle modalità di esecuzione degli interventi poteva infatti determinare il venir meno della giurisdizione amministrativa.
La motivazione del giudice
Il collegio, dopo attenta valutazione della natura degli atti impugnati e della qualità delle parti ricorrenti e convenute, ha ritenuto che la controversia non rientrasse nella sfera di competenza del giudice amministrativo. L'analisi della struttura del rapporto sottostante, caratterizzato dalla partecipazione diretta di un soggetto di diritto privato quale gestore del servizio e dalla necessità di interpretare e applicare accordi e relazioni contrattuali, ha condotto il tribunal a escludere la giurisdizione amministrativa. Il fatto che la questione si radicasse su provvedimenti di un Commissario Straordinario, pur titolare di funzioni pubbliche, non ha avuto comunque il peso sufficiente per superare il limite di giurisdizione derivante dalla natura essenzialmente contrattuale-negoziale della controversia sottostante. Il collegio ha quindi ritenuto che il difetto di giurisdizione rappresentasse un impedimento processuale insuperabile che doveva essere dichiarato in limine litis.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia dovesse trovare soluzione dinanzi al giudice ordinario. Le spese di lite sono state interamente compensate tra le parti, ciascuna rimasta gravata dalle proprie spese. Con questa pronuncia, il giudice amministrativo ha in sostanza rimesso le parti al giudice ordinario per la risoluzione della controversia riguardante i provvedimenti contestati.
Massima
Difetta la giurisdizione del giudice amministrativo quando la controversia, pur investendo formalmente provvedimenti di enti pubblici, attinga nella sostanza a questioni di natura contrattuale tra pubblica amministrazione e gestore di diritto privato di servizi pubblici, dovendo allora trovare composizione dinanzi al giudice ordinario. </final>
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Costanza Cappelli, Referendario per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento commissariale prot. N. 0060192 del 23 luglio 2021; - della nota commissariale in data 22 giugno 2021; - della nota commissariale prot. n. 0056450 in data 13 luglio 2021; - del piano degli interventi della scelta progettuale Gavardo/Montichiari, con codice unico e cronoprogramma dei lavori di realizzazione del progetto in data 19 luglio 2021. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 11 ottobre 2021: - degli stessi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo; C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 4 novembre 2021: - del provvedimento commissariale prot. N. 0061918 del 29 luglio 2021; - del provvedimento 9 agosto 2021 sottoscritto dal direttore dell'Ufficio d'Ambito di Brescia e protocollato al Gabinetto della Prefettura di Brescia al n. 64887 del 9 agosto 2021; - del provvedimento n. 43 del 5 ottobre 2021 adottato dall'Ufficio d'Ambito di Brescia, conclusivo della conferenza di servizi preliminare indetta in forma semplificata e in modalità asincrona; - del decreto del Commissario Straordinario per la progettazione l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda prot. n. 0081503 del 7 ottobre 2021; - del provvedimento del Commissario Straordinario prot. n. 0083931 del 15 ottobre 2021. sul ricorso numero di registro generale 559 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Comune di Prevalle, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Ratto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Prefetto di Brescia, in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ufficio D'Ambito di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Farnetani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Acque Bresciane S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Lezzi e Federica Fischetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Prefetto di Brescia, in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda; della Provincia di Brescia; dell’Ufficio D'Ambito di Brescia; di Acque Bresciane S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione. Spese di lite interamente compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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