Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA20 gennaio 2026DICHIARA DIFETTO DI

Sentenza n. 202600058/2026

Opere Pubbliche - Sponda Bresciana Del Garda - Sistema Di Collettamento E Depurazione Acque Reflue - Progettazione E Ubicazione

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il Comune di Muscoline ha presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, per impugnare una serie di provvedimenti e atti amministrativi riguardanti il progetto di realizzazione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda. Tra gli atti contestati figurano il piano degli interventi con la scelta progettuale Gavardo/Montichiari datato 19 luglio 2021, il cronoprogramma dei lavori, i provvedimenti commissariali prot. 0060192 del 23 luglio 2021 e prot. 0061918 del 29 luglio 2021, nonché ulteriori decreti e note della Prefettura di Brescia, dell'Ufficio d'Ambito e del Commissario Straordinario per la progettazione e l'esecuzione dei lavori. I soggetti convenuti comprendono il Prefetto di Brescia in qualità di Commissario Straordinario, la Provincia di Brescia, l'Ufficio d'Ambito di Brescia e la società Acque Bresciane S.r.l., ente gestore del servizio idrico integrato. La controversia trae origine dalla necessità di realizzare gli impianti di depurazione e il sistema di collettamento fognario per la gestione delle acque reflue urbane nella zona del Lago di Garda, opera di rilevanza infraregionale e di interesse strategico per la tutela ambientale del bacino lacustre.

Il quadro normativo

Il caso si colloca all'interno della normativa sulla gestione integrata dei servizi idrici, in particolare della Legge 36 del 1994 (Legge Galli) che ha istituito gli Ambiti Territoriali Ottimali e gli Uffici d'Ambito come organismi deputati a garantire la programmazione, la gestione e il controllo del servizio idrico integrato su base territoriale. Inoltre, trova applicazione il Decreto Legislativo 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente) che regola il trattamento e la depurazione delle acque reflue urbane e stabilisce gli standard tecnici e ambientali che i gestori devono rispettare per tutelare i corpi idrici superficiali come i laghi. La realizzazione di opere infrastrutturali di questo tipo è soggetta anche alla normativa sulla commissarizzazione straordinaria, che consente l'accelerazione dei procedimenti amministrativi per interventi dichiarati di importanza strategica e nazionale attraverso l'istituzione di figure di commissari con poteri derogatori rispetto alle procedure ordinarie. Il ricorso è stato proposto secondo le regole del Codice del Processo Amministrativo, che attribuisce al giudice amministrativo la competenza a sindacare gli atti della pubblica amministrazione per verificarne la legittimità e la conformità al diritto.

La questione giuridica

Il punto di diritto controverso riguardava preliminarmente la giurisdizione del giudice amministrativo, ossia la competenza del TAR a giudicare gli atti impugnati dal Comune ricorrente. Prima di entrare nel merito della legittimità amministrativa dei provvedimenti e dei vizi che il ricorrente lamentava, il collegio doveva accertare se la controversia rientrasse effettivamente nella sfera di cognizione del giudice amministrativo o se invece la natura degli atti e dei rapporti controversi postulasse una diversa competenza giurisdizionale. La questione cruciale era quella di verificare se gli atti impugnati configurassero provvedimenti amministrativi sindacabili in via amministrativa oppure se la controversia riguardasse aspetti di natura contrattuale, civile o di diritto privato, la cui cognizione spetta al giudice ordinario. Tale questione è preliminare e propedeutica a qualunque giudizio nel merito, poiché l'assenza di giurisdizione costituisce un vizio processuale irrimediabile.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha accertato che sussisteva un difetto di giurisdizione del giudice amministrativo rispetto alla controversia sollevata, di conseguenza ha ritenuto opportuno non entrare nel merito delle allegazioni e dei vizi lamentati dal ricorrente. Sebbene il dispositivo disponibile non espliciti nella sua integrità le ragioni della carenza di giurisdizione, è possibile inferire che il TAR abbia riscontrato elementi che escludessero la sindacabilità amministrativa degli atti, probabilmente perché la natura della controversia fosse prevalentemente di carattere contrattuale piuttosto che amministrativa, oppure perché gli atti impugnati non avessero la qualificazione giuridica di provvedimenti amministrativi sino a quel punto sindacabili in via giurisdizionale. È altresì possibile che il collegio abbia ritenuto che taluni soggetti convenutati, quale la società Acque Bresciane S.r.l. ente privato concessionario, non fossero convenibili dinanzi al giudice amministrativo, poiché i rapporti controversi avessero carattere privatistico. Il giudice ha dunque prevalso l'esigenza di una corretta delimitazione della propria competenza rispetto all'esame approfondito dei singoli vizi amministrativi dedotti in ricorso.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha dichiarato il ricorso del Comune di Muscoline inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rimettendo implicitamente le parti verso la giurisdizione competente laddove sussistessero diritti lesi meritevoli di tutela. Le spese di lite sono state compensate integralmente tra tutte le parti, secondo la disposizione che attribuisce tale compensazione quando il giudizio termina per cause inerenti alla delimitazione della giurisdizione piuttosto che alla soccombenza nel merito. La sentenza è stata dichiarata esecutiva secondo le forme ordinarie, con la conseguenza che il ricorrente rimane libero di proporre le proprie doglianze dinanzi al giudice ordinario qualora ritenesse di disporre di una giurisdizione competente per le questioni sottese.

Massima

Quando sussiste un difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, questi deve dichiararsi incompetente mediante sentenza di inammissibilità senza esaminare il merito della controversia, poiché la carenza di competenza è un presupposto processuale insanabile che preclude l'esercizio di ogni funzione giurisdizionale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Costanza Cappelli,	Referendario
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento commissariale prot. N. 0060192 del 23 luglio 2021;
- della nota commissariale in data 22 giugno 2021;
- della nota commissariale prot. n. 0056450 in data 13 luglio 2021;
- del piano degli interventi della scelta progettuale Gavardo/Montichiari, con codice unico e cronoprogramma dei lavori di realizzazione del progetto in data 19 luglio 2021.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 11 ottobre 2021:
- degli stessi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo;
C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 4 novembre 2021:
- del provvedimento commissariale prot. N. 0061918 del 29 luglio 2021;
- del provvedimento 9 agosto 2021 sottoscritto dal direttore dell'Ufficio d'Ambito di Brescia e protocollato al Gabinetto della Prefettura di Brescia al n. 64887 del 9 agosto 2021;
- del provvedimento n. 43 del 5 ottobre 2021 adottato dall'Ufficio d'Ambito di Brescia, conclusivo della conferenza di servizi preliminare indetta in forma semplificata e in modalità asincrona;
- del decreto del Commissario Straordinario per la progettazione l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda prot. n. 0081503 del 7 ottobre 2021;
- del provvedimento del Commissario Straordinario prot. n. 0083931 del 15 ottobre 2021.
sul ricorso numero di registro generale 556 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Muscoline, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Ratto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Prefetto di Brescia, in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ufficio D'Ambito di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Farnetani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Acque Bresciane S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Lezzi e Federica Fischetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Prefetto di Brescia, in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda; della Provincia di Brescia; dell’Ufficio D'Ambito di Brescia; di Acque Bresciane S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Spese di lite interamente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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