Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA19 gennaio 2026Inammissibile

Sentenza n. 202600044/2026

Opere Pubbliche Ed Espropriazione - Adeguamento Depuratore - Decreto Di Occupazione D'urgenza - Immissione Nel Possesso

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La società Gech Holding S.r.l. ha proposto ricorso davanti al TAR Lombardia per impugnare un decreto di occupazione d'urgenza preordinato all'espropriazione, emesso da Uniacque s.p.a. in data 24 novembre 2023 e notificato nel gennaio 2024, con previsione di esecuzione fissata per il 15 gennaio 2025. Il caso si inserisce in una controversia più complessa relativa a un progetto infrastrutturale gestito da Uniacque con il coinvolgimento dell'Ufficio d'Ambito di Bergamo. In precedenza, la stessa ricorrente aveva proposto un ricorso contro l'approvazione del progetto definitivo, che era stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con rimessione al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Nel frattempo, il procedimento espropriativo aveva proseguito il suo corso naturale e il 25 marzo 2024 era stato emanato il decreto di esproprio vero e proprio, che non è stato impugnato dalla ricorrente. La ricorrente ha invece introdotto un giudizio di opposizione alla stima presso la Corte d'Appello di Brescia. Infine, con comunicazione del 3 dicembre 2025, la società ricorrente ha manifestato la volontà di rinunciare al presente ricorso dichiarando di aver perso interesse nella prosecuzione della causa.

Il quadro normativo

La fattispecie si inquadra nella disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità, in particolare facendo riferimento all'articolo 22 bis del DPR numero 327 del 2001, che regola l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione. Questo istituto consente all'amministrazione di occupare tempestivamente il bene prima che sia completato l'intero procedimento espropriativo, anticipando il conseguimento del possesso al fine di realizzare l'opera di interesse pubblico. La legislazione distingue chiaramente tra gli atti preparatori del procedimento espropriativo, tra cui la stessa occupazione d'urgenza, e l'atto definitivo costituito dal decreto di esproprio vero e proprio, che realizza il trasferimento della proprietà dal privato all'amministrazione. Il codice del processo amministrativo disciplina inoltre le condizioni di procedibilità dei ricorsi e il concetto di interesse della ricorrente a far decidere la causa.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguarda la procedibilità del ricorso contro l'occupazione d'urgenza quando il ricorrente non abbia tempestivamente impugnato il decreto di esproprio, cioè l'atto che realizza definitivamente il trasferimento della proprietà del bene. La questione toccava il principio dell'autonomia funzionale degli atti amministrativi e il rapporto tra atti preparatori e atti consequenziali, nonché il concetto di interesse processuale della parte a ottenere una pronuncia su un atto che ha subito mutamenti nella situazione giuridica della ricorrente. Vi era inoltre il problema interpretativo se l'accoglimento delle contestazioni agli atti preparatori potesse automaticamente caducare l'atto di esproprio non impugnato, oppure se la mancata impugnazione di quest'ultimo rendesse priva di effetto la contestazione dei soli precedenti.

La motivazione del giudice

Il TAR ha affrontato il problema seguendo una logica che privilegia l'autonomia dell'atto di esproprio rispetto agli atti che lo precedono nel procedimento. Il collegio ha ritenuto che il decreto di esproprio, in quanto atto che realizza il definitivo trasferimento della titolarità del bene, possiede una sua precisa autonomia funzionale e non è automaticamente caducato dall'accoglimento delle impugnazioni mosse nei confronti dei suoi atti preparatori. Pertanto, l'omessa impugnazione tempestiva del decreto di esproprio comporta l'improcedibilità del ricorso avverso l'occupazione d'urgenza per sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente. Il giudice ha ragionato che, essendo l'atto finale già emanato e non più contestabile dalla ricorrente per effetto della sua passività processuale, non era più possibile esaminare gli atti precedenti, la cui caducazione avrebbe potuto conseguire solo dall'accoglimento del ricorso contro l'esproprio stesso. Ha inoltre osservato che la sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse, unita alla pronuncia di inammissibilità precedente per difetto di giurisdizione, poteva giustificare una equa compensazione delle spese.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente, accogliendo implicitamente la conclusione che la mancata impugnazione del decreto di esproprio rendeva privo di significato pratico l'esame del ricorso contro l'occupazione d'urgenza. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, considerando i giusti motivi derivanti dalla precedente pronuncia di inammissibilità e dalla carenza di interesse sopravvenuta. Consequenzialmente, il TAR ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa competente.

Massima

L'impugnazione di un atto preparatorio dell'espropriazione è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse qualora il ricorrente non abbia tempestivamente contestato il decreto di esproprio, il quale possiede una propria autonomia idonea al definitivo trasferimento della proprietà e non viene automaticamente caducato dall'accoglimento delle contestazioni ai soli atti preparatori.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Costanza Cappelli,	Referendario, Estensore
Laura Marchio',	Referendario
per l'annullamento
previa declaratoria di illegittimità, del decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione ai sensi dell'art. 22 bis del DPR n. 327/2001, N. 6 in data 24 novembre 2023 emesso dall'Amministratore delegato di Uniacque s.p.a. e notificato in data 02.01.2023; e della nota di Uniacque s.p.a., prot. N. 28535 in data 27.11.2023 mediante la quale è stato notificato il suddetto decreto di occupazione d'urgenza e si è dato l'avviso alla ricorrente del fatto che in data 15/01/2025 alle ore 11,00 verrà data esecuzione al decreto previa redazione del verbale di consistenza dello stato dei luoghi interessati e di quello di immissione in possesso.
sul ricorso numero di registro generale 55 del 2024, proposto da
GECH HOLDING S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Bonomi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
UNIACQUE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Di Lascio, Saul Monzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
UFFICIO D'AMBITO DI BERGAMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara De Masis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Uniacque S.p.A. e di Ufficio D'Ambito di Bergamo;
Vista la memoria del 3 dicembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente Gech Holding S.r.l. ha impugnato il decreto di occupazione d’urgenza preordinato all’espropriazione.
In precedenza, con ricorso n.r.g. 587/2023, la stessa ricorrente aveva impugnato anche il provvedimento di approvazione del progetto definitivo.
Il citato ricorso, tuttavia, veniva dichiarato inammissibile da questo T.A.R. per difetto di giurisdizione a favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza n. 20 del 16 gennaio 2025.
Nelle more, la procedura espropriativa aveva seguito il suo corso e, in data 25 marzo 2024, veniva emanato il decreto di esproprio - non impugnato dalla ricorrente – la quale, invece, introduceva un giudizio di opposizione alla stima avanti alla Corte d’Appello di Brescia.
Con atto depositato il 3 dicembre 2025 la società ricorrente ha manifestato la volontà di rinunciare al ricorso, a spese compensate, dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse.
2. Svolte tali premesse, deve rilevarsi che la mancata impugnazione del decreto di esproprio comporta l’improcedibilità del presente giudizio il quale ha ad oggetto soltanto il provvedimento di occupazione d’urgenza.
Posto che il provvedimento di esproprio, ossia il c.d. atto consequenziale, è dotato di una sua precisa autonomia in grado di realizzare il definitivo trasferimento della titolarità del bene, l’omessa impugnazione dello stesso, non caducabile ex se per effetto dell’accoglimento delle impugnative proposte nei confronti dei suoi atti preparatori, rende pertanto l’impugnazione di questi ultimi improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse alla loro decisione.
3. Essendo ragionevolmente ipotizzabile che la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso sia da ricondursi alla pronuncia di inammissibilità del ricorso avverso l’ulteriore atto preparatorio per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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