Sentenza n. 202600423/2026
Opere Pubbliche Ed Espropriazione - Infrastrutture Strategiche - Progetto Definitivo - Dichiarazione Di Pubblica Utilità - Vincolo Preordinato All'esproprio - Proroga
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
I ricorrenti Alessandra Matrone e Giovanni Mereu hanno presentato ricorso davanti al TAR della Lombardia, sezione di Brescia, contro il Decreto del Presidente della Provincia di Bergamo n. 93 del 26 aprile 2023, riguardante la proroga del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità per un'opera infrastrutturale viaria di grande entità: il collegamento tra Lecco e Bergamo mediante la Strada Provinciale ex Strada Statale 639 dei Laghi di Pusiano e Garlate, con variante nel territorio di Cisano Bergamasco, primo lotto funzionale. L'intervento, finanziato per un importo di quarantanove milioni novecentonovantamila euro, poggiava su un progetto definitivo approvato dal CIPE con Delibera n. 106 del 23 dicembre 2015. I ricorrenti contestavano in particolare la mancata comunicazione della variante al progetto definitivo, la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio avvenuta senza adeguata informazione agli interessati, e l'assenza di una previsione di spesa relativa alle indennità dovute per l'esproprio medesimo. Il decreto impugnato raccoglieva inoltre una pluralità di vizi procedurali antecedenti, inclusa la nota di rigetto della richiesta di riesame redatta nel 2021 dal Dirigente della Provincia e il decreto dirigenziale di approvazione del progetto esecutivo depositato nel 2022 senza comunicazione ai ricorrenti.
Il quadro normativo
La materia degli espropri per pubblica utilità è disciplinata dalla Legge n. 443 del 2001, decreto legislativo che ha innovato profondamente il sistema espropriativo italiano, introdurendo procedure di vincolistiche che vincolano i terreni con dichiarazioni di pubblica utilità subordinate a progetti rigorosi e a tempi determinati di esecuzione. Ogni proroga del vincolo preordinato all'esproprio, in particolare quella operata mediante decreto del presidente della provincia, deve rispettare principi di trasparenza, comunicazione adeguata ai proprietari interessati e proporzionalità tra l'utilità dichiarata e il sacrificio imposto ai titolari di diritti reali. Il codice del processo amministrativo, nei suoi articoli 35, 84 e 85, disciplina il regime della rinuncia al ricorso e le conseguenti dichiarazioni di estinzione, prevedendo che il giudice amministrativo, quando parte ricorrente dichiara consapevolmente di abbandonare il giudizio, possa accertare l'avvenuta rinuncia e chiudere il procedimento con sentenza.
La questione giuridica
Il ricorso originario sollevava tre ordini di vizi: primo, la violazione dei doveri di comunicazione e informazione dei proprietari interessati in merito alla variante progettuale, che costituisce modifica sostanziale dell'opera e del suo impatto territoriale; secondo, la legittimità della reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio decisa dal Presidente della Provincia in assenza di adeguata comunicazione formale ai ricorrenti, malgrado il precedente vincolo datasse alla Delibera CIPE del 2015; terzo, la completezza e la correttezza dei presupposti finanziari e procedurali per la prosecuzione dell'iter espropriativo, inclusa la omissione di previsione di indennità nel decreto impugnato. Si trattava di questioni che incidevano direttamente sulla posizione giuridica soggettiva dei ricorrenti, titolari di diritti su immobili destinati all'esproprio, e sulla legalità di un procedimento amministrativo complesso, stratificato su delibere centrali e atti periferici che si succedevano nel tempo senza coordinamento informativo.
La motivazione del giudice
La sentenza in esame non contiene una motivazione diffusa sulla fondatezza dei vizi dedotti dai ricorrenti, poiché il giudizio è stato interrotto dalla rinuncia consapevole e volontaria espressa dai ricorrenti stessi con dichiarazione depositata il 17 ottobre 2025, successivamente notificata il 27 ottobre 2025. Il TAR ha accolto la dichiarazione di rinuncia come valida ed efficace ai sensi della disciplina processuale amministrativa, operando una verifica formale della sussistenza dei presupposti della rinuncia. Nel prosciogliere il giudizio da ulteriori approfondimenti di merito, il collegio ha conseguentemente dichiarato estinto il ricorso, evitando di pronunciarsi nel merito su questioni che i ricorrenti avevano scelto di abbandonare. Tale scelta processuale, sebbene determini l'estinzione senza accertamenti di illegittimità, non pregiudica eventuali ulteriori azioni che i ricorrenti avrebbero potuto intraprendere in diversa sede o secondo diverse modalità procedurali.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, ha definitivamente dichiarato estinto il ricorso numero 104 del 2024, prendendo atto della rinuncia volontaria espressa dai ricorrenti Alessandra Matrone e Giovanni Mereu. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, secondo il principio per il quale, in caso di rinuncia, nessuna parte sopporta il carico economico del procedimento. Il collegio ha ordinato che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, concludendo così il procedimento giurisdizionale avanti al TAR senza alcun accertamento di merito circa la fondatezza dei vizi denunciati nel ricorso.
Massima
Quando il ricorrente dichiara consapevolmente di rinunciare al ricorso pendente davanti al giudice amministrativo, il TAR dichiara l'estinzione del giudizio senza pronunciarsi nel merito, compensando le spese tra le parti, a meno che la rinuncia non sia condizionata o non ricorrano circostanze che ne inficino la libertà. Testo integrale della sentenza già fornito sopra.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario Laura Marchio', Referendario, Estensore per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del Decreto del Presidente della Provincia di Bergamo 26 aprile 2023 n. 93 recante Proroga vincolo preordinato all''esproprio e dichiarazione di pubblica utilità per programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Collegamento Lecco-Bergamo SP ex SS 639 Dei Laghi di Pusiano e Garlate” Variante di Cisano Bergamasco. 1° Lotto Stralcio. Codice CUP E71B04000030001.SPESA Euro 49.990.000,00 con cui, tra l''altro, è stata approvata la variante al progetto definitivo approvato dal CIPE con Delibera n. 106 del 23/12/2015 derivata dalla redazione del progetto esecutivo, decreto mai comunicato ai ricorrenti, nonchè degli elaborati progettuali relativi alla identificazione, determinazione e perimetrazione delle aree da espropriare, dello stesso Decreto nella parte relativa alla reiterazione del vincolo preordinato all''esproprio e nelle altre parti per cui è d''interesse, ivi compresa la mancata previsione di spesa delle indennità relative all''esproprio e alla reiterazione del vincolo preordinato all''esproprio e di ogni altra parte di cui ai motivi di ricorso; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresi, la nota 8 novembre 2021 del Dirigente Responsabile del Procedimento della Provincia di Bergamo con cui è stata rigettata la richiesta di riesame del progetto definitivo; il decreto dirigenziale della Provincia di Bergamo n. 171 registrato in data 30 giugno 2022 con cui è stato approvato il progetto esecutivo nella parte per cui è d''interesse, non conosciuto; il decreto del Presidente della Provincia di Bergamo n. 223 del 18 settembre 2015 con cui è stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo dell''opera “Collegamento Lecco - Bergamo - S.P. Ex S.S. 639 dei Laghi di Pusiano e Garlate - Variante di Cisano Bergamasco – 1°Lotto Stralcio”, nella parte per cui è d''interesse; ove occorrer possa, la Delibera del C.I.P.E. n. 106 del 23 dicembre 2015 con cui è stato approvato il progetto definitivo “Collegamento Lecco - Bergamo - S.P. Ex S.S. 639 dei Laghi di Pusiano e Garlate - Variante di Cisano Bergamasco – 1° Lotto Stralcio”, con la dichiarazione di pubblica utilità e la contestuale reiterazione del vincolo preordinato all''esproprio il 1° lotto funzionale, mai comunicata ai ricorrenti, nella parte per cui è d''interesse e in quanto recepita dal Decreto del Presidente della Provincia di Bergamo n. 93/2023; la Deliberazione della Giunta provinciale di Bergamo n. 421 del 29 agosto 2008, avente ad oggetto: “ex SS n. 639 “dei laghi di Pusiano e di Garlate” - variante definitiva di Cisano Bergamasco. Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo”; ogni altro atto successivo, ivi compreso ogni atto e provvedimento concernente la procedura di gara indetta dalla Provincia di Bergamo o altro Ente per l''affidamento dei lavori aventi ad oggetto la realizzazione del progetto infrastrutturale viario di cui sopra; - ove occorrer possa, per la declaratoria di inefficacia, nullità o annullamento di ogni atto di cui sopra e del contratto d''appalto o altro stipulato ai fini dell''esecuzione dell''opera pubblica di cui al progetto approvato con le determinazioni che precedono; sul ricorso numero di registro generale 104 del 2024, proposto da: Alessandra Matrone e Giovanni Mereu, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano D'Ancona e Vincenzo Caiazzo, con domicilio fisico nello studio del primo in Sesto San Giovanni piazza della Resistenza n. 52 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Provincia di Bergamo, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Vavassori e Katia Nava, con domicilio fisico nello studio degli stessi in Bergamo, via T. Tasso, n. 8 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, Presidenza del Consiglio dei Ministri e C.I.P.E.S.S. – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, entrambi in persona della Presidente del Consiglio dei Ministri, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Bergamo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del C.I.P.E.S.S. – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze; Vista la dichiarazione di data 17 ottobre 2025, notificata il 27 ottobre 2025 e depositata in pari data, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso; Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto il decreto cautelare n. 51 del 13 febbraio 2024; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa Laura Marchio'; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e lo dichiara estinto. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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