Sentenza n. 202600422/2026
Opere Pubbliche Ed Espropriazione - Opera Stradale - Occupazione Sine Titulo - Accertamento
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
I ricorrenti, Spinelli Pietro & C. S.a.S. e Pietro Spinelli, sono proprietari di immobili situati nel Comune di Zanica, specificamente identificati al Catasto Fabbricati con i mappali 2643 (subalterni 707, 709, 725) e 5131 (subalterno 703). Il Comune di Zanica ha occupato questi immobili per la realizzazione di un'opera pubblica, nello specifico il secondo e il terzo lotto della strada comunale Via Zaffarda/Via Caravaggio. Nel corso dei lavori, i beni sono stati trasformati irreversibilmente dalle modificazioni dovute all'esecuzione dell'opera, ma il Comune non ha mai emanato un decreto di esproprio, mantenendo gli immobili in una situazione di occupazione di fatto priva di base legale formale. I ricorrenti hanno quindi impugnato l'occupazione illegittima dinanzi al Tribunale amministrativo, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità della condotta del Comune, la cessazione della situazione illecita attraverso l'acquisizione dei beni al patrimonio comunale, e il riconoscimento di un indennizzo per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell'occupazione senza titolo.
Il quadro normativo
La fattispecie si inscrive nell'ambito della procedura espropriativa disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 numero 327, Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità. In particolare, rilevante è l'articolo 42 bis del D.P.R. 327/2001, che disciplina il diritto a un'indennità a favore del proprietario nel caso di occupazione illegittima di un bene immobile, indipendentemente dal raggiungimento dell'esito dell'esercizio del potere espropriativo. La norma mira a garantire una tutela risarcitoria anche quando l'occupazione si protrae senza il supporto di un provvedimento formale di esproprio, salvaguardando il diritto di proprietà dalle compressioni illegittime. Il ricorso si fonda inoltre sui principi costituzionali di legalità dell'azione amministrativa e sul diritto fondamentale di proprietà sancito dall'articolo 42 della Costituzione, che non consente restrizioni se non per causa di pubblico interesse e con le garanzie procedurali previste dalla legge.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia risiede nella valutazione della legittimità dell'occupazione prolungata di beni privati da parte della pubblica amministrazione in assenza di un decreto di esproprio formale. La questione centrale è se il Comune di Zanica avesse il diritto di mantenere l'occupazione di fatto dei terreni per l'esecuzione dell'opera pubblica senza sottoporre il procedimento espropriativo alle forme previste dal Testo Unico, e quale indennizzo spettasse ai proprietari per tale occupazione illegittima. Era inoltre contestato se l'assenza di un atto formale di esproprio, pur in presenza di una trasformazione irreversibile dei beni per effetto dei lavori, potesse legittimare l'occupazione stessa, ovvero se ciò rappresentasse una violazione manifesta dei diritti patrimoniali dei ricorrenti e un'illegittima compressione del diritto di proprietà privata.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo ha ritenuto fondata la posizione dei ricorrenti e ha accolto il ricorso, riconoscendo l'illegittimità della condotta del Comune. La corte ha evidenziato come l'occupazione di beni privati da parte della pubblica amministrazione sia lecita soltanto quando soretta da un regolare procedimento espropriativo, concluso con l'emanazione di un decreto di esproprio conforme alle disposizioni del D.P.R. 327/2001 e alle garanzie procedurali ivi stabilite. Nel caso di specie, l'assenza di tale atto formale non poteva essere sanata dalla mera esecuzione materiale di lavori pubblici sui terreni occupati, poiché ciò avrebbe comportato una compressione ingiustificata e illegittima del diritto di proprietà senza le necessarie basi legali. Il collegio ha inoltre considerato che la trasformazione irreversibile dei beni costituisse un fatto consumato che rendeva ancora più urgente e stringente la necessità di una regolarizzazione formale della situazione attraverso l'acquisizione al patrimonio dell'ente. Infine, il giudice ha ravvisato il diritto incontestabile dei ricorrenti all'indennizzo per i danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell'articolo 42 bis del D.P.R. 327/2001, quale conseguenza diretta e necessaria dell'occupazione illegittima protrattasi nel tempo.
La decisione
Il Tribunale ha accolto interamente il ricorso dei proprietari, ordinando al Comune di Zanika di cessare la situazione di illegittimità entro un ragionevole termine, mediante l'adozione dell'atto formale di acquisizione al patrimonio indisponibile dell'ente, dato che i ricorrenti non hanno manifestato interesse alla restituzione dei beni ormai trasformati in modo irreversibile. Il Comune è stato altresì condannato al pagamento di un indennizzo complessivo in favore dei ricorrenti per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale derivante dall'occupazione illegittima dei loro immobili. Le spese della causa sono state compensate tra le parti, riflettendo il principio per cui ciascuna parte sopporta i propri costi, e la sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa.
Massima
L'occupazione di immobili privati per la realizzazione di opera pubblica costituisce illegittima azione amministrativa qualora priva della formalizzazione attraverso decreto di esproprio, generando il diritto del proprietario al risarcimento integrale del danno patrimoniale e non patrimoniale ai sensi dell'articolo 42 bis del D.P.R. numero 327/2001, indipendentemente dalla trasformazione irreversibile dei beni in conseguenza dei lavori pubblici realizzati. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia Sezione Seconda ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario, Estensore Laura Marchio, Referendario per l'accertamento dell'illegittimo protrarsi dell'occupazione, da parte del Comune di Zanica, degli immobili, siti in Comune di Zanica, contraddistinti al Catasto Fabbricati del Comune di Zanica, al foglio 8, con il mappale 2643 subalterno 707, 709 e 725, nonché con il mappale 5131 subalterno 703, di proprietà, per l'intero, della Spinelli Pietro & C. S.a.S. ad eccezione del mappale 2643 subalterno 725, di proprietà per metà del Signor Spinelli Pietro e per metà della Signora Cividini Alessandra, tutti interessati dal compimento dei lavori inerenti l'opera pubblica comunale denominata Realizzazione Secondo e terzo lotto della strada comunale Via Zaffarda/Via Caravaggio, nonché della loro trasformazione irreversibile, per effetto dei predetti lavori, in assenza del decreto di esproprio, con conseguente condanna del Comune di Zanica, entro ragionevole termine all'uopo fissato, a cessare la situazione di illegittimità, mediante adozione dell'atto formale di acquisizione al patrimonio indisponibile dell'Ente non essendoci interesse alla restituzione del bene, e corresponsione in favore dei ricorrenti dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale conseguente anche all'occupazione senza titolo, ai sensi dell'articolo 42 bis D.P.R. numero 327/2001. Sul ricorso numero di registro generale 959 del 2023, proposto da Spinelli Pietro & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Romana Bertoli, Laura Testa; Pietro Spinelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Romana Bertoli, Laura Testa; Comune di Zanica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Giazzi. Visti il ricorso e i relativi allegati, l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Zanica, tutti gli atti della causa. Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati come sopra indicati. Esito: ACCOGLIE Tribunale: TAR LOMBARDIA BRESCIA Sezione: SEZIONE SECONDA Data: 26/03/2026
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario, Estensore Laura Marchio', Referendario per l'accertamento - dell'illegittimo protrarsi dell'occupazione, da parte del Comune di Zanica, degli immobili, siti in Comune di Zanica, contraddistinti al Catasto Fabbricati del Comune di Zanica, al foglio 8, con il mappale 2643 subalterno 707, 709 e 725, nonché con il mappale 5131 subalterno 703, di proprietà, per l'intero, della Spinelli Pietro & C. S.a.S. (ad eccezione del mappale 2643 subalterno 725, di proprietà per ½ del Signor Spinelli Pietro e per ½ della Signora Cividini Alessandra), tutti interessati dal compimento dei lavori inerenti l'opera pubblica comunale denominata “Realizzazione Secondo e terzo lotto della strada comunale Via Zaffarda/Via Caravaggio”, nonché della loro trasformazione irreversibile, per effetto dei predetti lavori, in assenza del decreto di esproprio; - con conseguente condanna del Comune di Zanica, entro ragionevole termine all'uopo fissato, a cessare la situazione di illegittimità, mediante adozione dell'atto formale di acquisizione al patrimonio indisponibile dell'Ente (non essendoci interesse alla restituzione del bene), e corresponsione in favore dei ricorrenti dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale conseguente anche all'occupazione senza titolo, ai sensi dell'art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001. sul ricorso numero di registro generale 959 del 2023, proposto da SPINELLI PIETRO & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Romana Bertoli, Laura Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; PIETRO SPINELLI, rappresentato e difeso dagli avvocati Romana Bertoli, Laura Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; COMUNE DI ZANICA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Giazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Zanica; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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