Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA2 marzo 2026DICHIARA DIFETTO DI

Sentenza n. 202600300/2026

Opere Pubbliche - Sponda Bresciana Del Garda - Sistema Di Collettamento E Depurazione Acque Reflue - Convenzione

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il Comune di Calvisano, il Prefetto di Brescia in qualità di Commissario straordinario e la società Acque Bresciane S.r.l. hanno proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (sezione staccata di Brescia) per ottenere l'annullamento della Convenzione sottoscritta il 14 gennaio 2022 tra la Prefettura di Brescia, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Brescia e la medesima società Acque Bresciane. Tale convenzione riguardava la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere di collettamento e depurazione delle acque reflue sulla sponda bresciana del Lago di Garda, un ambito di intervento di grande rilevanza ambientale e gestionale. Il ricorso è stato iscritto il 167 del registro generale del 2022 e ha coinvolto la Prefettura, la Provincia, l'Ufficio d'Ambito, Acque Bresciane e altri enti locali come convenuti. La controversia verteva sulla validità e sulla legittimità della convenzione stessa nel contesto della gestione dei servizi idrici integrati della provincia.

Il quadro normativo

La materia della gestione dei servizi idrici integrati è disciplinata da una complessa normativa che comprende la legge Galli, il Codice dell'Ambiente e varie disposizioni regionali lombarde. Le convenzioni tra pubbliche amministrazioni e gestori dei servizi idrici costituiscono strumenti fondamentali per disciplinare le modalità di esercizio del servizio, l'affidamento delle infrastrutture e le responsabilità rispettive dei soggetti coinvolti. La giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario in materia di controversie riguardanti tali convenzioni rappresenta una questione complessa che dipende dalla natura dell'atto impugnato e dalle pretese dedotte in ricorso, richiedendo una valutazione attenta della configurazione giuridica della controversia stessa.

La questione giuridica

La questione centrale che il TAR è stato chiamato ad affrontare riguarda la propria competenza e giurisdizione per decidere di un ricorso diretto all'annullamento di una convenzione stipulata tra soggetti pubblici, in particolare tra amministrazioni locali e una società privata concessionaria del servizio idrico. Il punto cruciale è se la convenzione debba essere qualificata come un atto amministrativo impugnabile davanti al giudice amministrativo ovvero se costituisca un contratto di diritto civile, di cui sarebbe competente il giudice ordinario. Tale questione ha implicazioni significative sulla ripartizione di competenze tra i due ordini giudiziari e sulla tutela dei diritti delle parti coinvolte.

La motivazione del giudice

Pur non essendo esplicitamente esposta nella motivazione (data la brevità del provvedimento), il TAR ha evidentemente concluso che il ricorso verteva su una controversia di natura sostanzialmente contrattuale e civilistica, piuttosto che su un atto amministrativo unilaterale impugnabile in sede amministrativa. La convenzione, pur coinvolgendo amministrazioni pubbliche, rappresentava uno strumento di accordo e negoziazione tra le parti per disciplinare il rapporto gestionale dei servizi idrici, questione rientrante nella sfera della contrattualistica pubblica che rientra ordinariamente nella giurisdizione del giudice ordinario civile. Il collegio ha ritenuto che le questioni dedotte dalle parti, concernenti la validità e legittimità della convenzione, non potessero trovare composizione attraverso il ricorso amministrativo in quanto non riguardavano l'impugnazione di un atto amministrativo in senso stretto, bensì diritti e obbligazioni derivanti da un rapporto contrattuale tra i sottoscrittori.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, stabilendo che la controversia debba essere risolta avanti al giudice ordinario civile secondo le regole ordinarie della competenza territoriale e funzionale. Le spese di lite sono state compensate integralmente tra le parti, non grazie all'accoglimento del ricorso bensì a causa dell'inammissibilità. La sentenza è stata eseguibile immediatamente per ordine dell'autorità amministrativa, con efficacia definitiva dal 4 dicembre 2025.

Massima

La controversia vertente sulla validità e sugli effetti di una convenzione stipulata tra amministrazioni pubbliche e soggetto privato per la gestione di servizi idrici integrati rientra nella giurisdizione del giudice ordinario civile e non in quella del giudice amministrativo, in quanto costituisce questione di diritto contrattuale e non di legittimità di atto amministrativo unilaterale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Costanza Cappelli,	Referendario
Laura Marchio',	Referendario, Estensore
per l'annullamento
della Convenzione in data 14 gennaio 2022 sottoscritta dalla Prefettura di Brescia, dall'Ufficio d'Ambito della medesima Provincia e dalla società Acque Bresciane S.r.l.
sul ricorso numero di registro generale 167 del 2022, proposto da:
Comune di Calvisano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Ratto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
PREFETTO DI BRESCIA, in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
ACQUE BRESCIANE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Lezzi, Federica Fischetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
PROVINCIA DI BRESCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli, Raffaella Rizzardi, con domicilio fisico presso l’Avvocatura della Provincia di Brescia in Brescia, Piazza Paolo VI, Palazzo Broletto e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
UFFICIO D'AMBITO DI BRESCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Farnetani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Lonato del Garda, Comune di Visano, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione del Prefetto di Brescia, in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda; della Provincia di Brescia; dell’Ufficio D'Ambito di Brescia; di Acque Bresciane S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa Laura Marchio' e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Spese di lite interamente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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