Sentenza n. 202600297/2026
Opere Pubbliche - Sponda Bresciana Del Garda - Sistema Di Collettamento E Depurazione Acque Reflue - Progettazione E Ubicazione
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Comune di Remedello ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sezione staccata di Brescia) al fine di ottenere l'annullamento di una pluralità di provvedimenti relativi al progetto di collettamento e depurazione delle acque reflue della sponda bresciana del lago di Garda. Il ricorso ha riguardato provvedimenti commissariali del Prefetto di Brescia in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di tali opere, nonché provvedimenti dell'Ufficio d'Ambito di Brescia e documenti correlati al piano degli interventi e al cronoprogramma dei lavori. Tra i provvedimenti impugnati figuravano inoltre il decreto del Commissario straordinario di data 7 ottobre 2021 e il provvedimento dello stesso di data 15 ottobre 2021. Nel corso del procedimento il ricorrente ha depositato motivi aggiunti in diverse date (22 ottobre 2021 e 4 novembre 2021), cercando di precisare e integrare le proprie censure nei confronti degli atti della Pubblica Amministrazione. La controversia si inseriva in un contesto complesso di gestione idrica lacustre con coinvolgimento di numerosi enti territoriali e sovraordinati, da università a agenzie di protezione ambientale, nonché della società Acque Bresciane S.r.l.
Il quadro normativo
La materia in questione riguarda la realizzazione di opere pubbliche per la depurazione e il collettamento delle acque reflue destinate al lago di Garda, settore disciplinato dalla normativa italiana sugli acquedotti e sulla depurazione, nonché dal codice dell'ambiente e dalle disposizioni sulla gestione dei servizi idrici integrati. La figura del Commissario straordinario è stata istituita per accelerare e semplificare il procedimento di progettazione e realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale, con facoltà di emanare provvedimenti in deroga a ordinari percorsi amministrativi. La controversia coinvolgeva altresì questioni relative alla competenza delle diverse amministrazioni locali e territoriali nella materia ambientale e idrica, nonché le prerogative dell'Ufficio d'Ambito quale struttura di coordinamento nella gestione integrata del ciclo idrico. La ripartizione di competenze tra giudice amministrativo e ordinario costituisce un elemento cruciale per la corretta allocazione della controversia.
La questione giuridica
Il punto centrale sotteso al ricorso riguardava la compatibilità dei provvedimenti commissariali e degli atti dell'Ufficio d'Ambito con i principi di corretta amministrazione e con le norme di settore applicabili alle opere idriche. Tuttavia, la questione giuridica sostanziale si è rivelata strettamente collegata a una questione preliminare di natura processuale: vale a dire, se la controversia vertente su tali provvedimenti fosse effettivamente di competenza della giurisdizione amministrativa ovvero se rientrasse, per sua natura, nella competenza della giurisdizione ordinaria. La natura dell'impugnazione e il coinvolgimento di una società privata (Acque Bresciane S.r.l.), accanto agli enti pubblici, ha reso necessario un esame preliminare circa i confini della giurisdizione amministrativa. Questa questione preliminare, relativa al riparto di competenze tra i due ordini di giurisdizione, ha assunto rilievo decisivo nell'economia del giudizio.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che la controversia in questione presentasse elementi tali da far emergere un difetto di giurisdizione in capo al giudice amministrativo. La natura complessa della controversia, il coinvolgimento di rapporti contrattuali e gestioni afferenti a società di diritto privato quale Acque Bresciane S.r.l., nonché questioni di coordinamento progettuale e gestionale che potevano risolversi secondo criteri propri del diritto privato piuttosto che del diritto amministrativo, ha spinto il collegio a concludere che la materia non rientrasse nella sfera di competenza riconosciuta al giudice amministrativo. Il percorso argomentativo ha quindi privilegiato una valutazione circa il confine tra controversie amministrative in senso stretto e questioni che, sebbene coinvolgenti amministrazioni pubbliche, potessero ricadere nella sfera del giudice ordinario per aspetti contrattuali o gestionali prevalenti. Questa valutazione preliminare ha portato il giudice amministrativo a una soluzione di natura procedurale anzichè meritoria.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, disponendo il compenso integrale delle spese di lite. Con tale pronuncia, il ricorso del Comune di Remedello diretto all'annullamento dei provvedimenti commissariali e degli atti dell'Ufficio d'Ambito è stato quindi respinto non per valutazione dei meriti, bensì per carenza di competenza del giudice amministrativo. La sentenza ordina l'esecuzione della pronuncia da parte dell'autorità amministrativa secondo i termini ordinari. Il difetto di giurisdizione determina la necessità per il ricorrente di proporre eventualmente la controversia dinanzi al giudice ordinario o in altra sede giurisdizionale competente.
Massima
Quando una controversia coinvolge rapporti contrattuali di gestione idrica affidati a soggetti di diritto privato e questioni di coordinamento progettuale prevalentemente regolate secondo principi di diritto privato, il giudice amministrativo è privo di giurisdizione, che ricade nella competenza del giudice ordinario.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario Laura Marchio', Referendario, Estensore per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento commissariale prot. N. 0060192 del 23 luglio 2021; - della nota commissariale in data 22 giugno 2021; - della nota commissariale prot. n. 0056450 in data 13 luglio 2021; - del piano degli interventi della scelta progettuale Gavardo/Montichiari, con codice unico e cronoprogramma dei lavori di realizzazione del progetto in data 19 luglio 2021. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 22 ottobre 2021: - degli stessi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo; C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 4 novembre 2021: del provvedimento commissariale prot. N. 0061918 del 29 luglio 2021; - del provvedimento 9 agosto 2021 sottoscritto dal direttore dell'Ufficio d'Ambito di Brescia e protocollato al Gabinetto della Prefettura di Brescia al n. 64887 del 9 agosto 2021; del provvedimento n. 43 del 5 ottobre 2021 adottato dall'Ufficio d'Ambito di Brescia, conclusivo della conferenza di servizi preliminare indetta in forma semplificata e in modalità asincrona; - del decreto del Commissario Straordinario per la progettazione l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda prot. n. 0081503 del 7 ottobre 2021; - del provvedimento del Commissario Straordinario prot. n. 0083931 del 15 ottobre 2021 sul ricorso numero di registro generale 634 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Comune di Remedello, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Ratto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; PREFETTO DI BRESCIA, in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; ACQUE BRESCIANE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Lezzi, Federica Fischetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; PROVINCIA DI BRESCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli, Raffaella Rizzardi, con domicilio fisico presso l’Avvocatura della Provincia di Brescia in Brescia, Piazza Paolo VI, Palazzo Broletto e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; UFFICIO D'AMBITO DI BRESCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Farnetani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Verona, Università degli Studi di Trento, Comune di Lonato, Mic- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, Aipo – Agenzia Interregionale per il Fiume Po, Comune di Visano, Comune di Peschiera del Garda, Mic, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro, Comune di Salo', Comunità Montana Valle Sabbia, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, Consorzio di Bonifica Garda Chiese, Ato Veronese – Consiglio di Bacino Veronese, Ats Brescia - Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) del Garda, Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Prefetto di Brescia, in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda; della Provincia di Brescia; dell’Ufficio D'Ambito di Brescia; di Acque Bresciane S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa Laura Marchio' e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e integrato da motivi aggiunti, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione. Spese di lite interamente compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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