Sentenza n. 202600295/2026
Opere Pubbliche - Sponda Bresciana Del Garda - Sistema Di Collettamento E Depurazione Acque Reflue - Progettazione E Ubicazione
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Comune di Calvisano ha impugnato una serie articolata di provvedimenti commissariali adottati dal Prefetto di Brescia in veste di Commissario Straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle opere di collettamento e depurazione della sponda bresciana del lago di Garda. Il progetto infrastrutturale riguarda un'opera di rilevanza sovracomunale concernente la realizzazione di un sistema integrato di raccolta e trattamento delle acque reflue nelle aree rivierasche del Garda lombardo. Il ricorso, proposto nell'autunno del 2021, ha colpito molteplici atti: provvedimenti commissariali datati tra giugno e luglio 2021, il piano degli interventi relativo alla scelta progettuale Gavardo/Montichiari con cronoprogramma, ulteriori provvedimenti successivi, nonché il provvedimento conclusivo della conferenza di servizi svoltasi in forma semplificata e asincrona nel mese di ottobre 2021. Alla causa si sono costituiti il Prefetto di Brescia, Acque Bresciane S.r.l., la Provincia di Brescia, l'Ufficio d'Ambito di Brescia e altre amministrazioni pubbliche interessate al progetto tra cui Università, Soprintendenze, Autorità di bacino e comuni limitrofi. Il Comune ricorrente ha integrato il proprio ricorso con motivi aggiunti depositati successivamente, contestando ulteriormente gli atti adottati nel corso del procedimento commissariale.
Il quadro normativo
La gestione del ciclo idrico integrato e la realizzazione di infrastrutture per il collettamento e la depurazione delle acque reflue costituiscono materia disciplinata prevalentemente dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, Testo Unico Ambiente, che fissa i principi, le procedure e gli standard per la pianificazione e l'esecuzione di sistemi di fognatura e impianti di depurazione su tutto il territorio nazionale. In Lombardia il sistema è strutturato su una distribuzione di competenze tra Uffici d'Ambito Territoriale Ottimale, incaricati delle funzioni di programmazione e pianificazione strategica, gestori del servizio idrico integrato quale Acque Bresciane S.r.l., e autorità territoriali competenti in materia ambientale, paesaggistica e di protezione delle acque. Nel caso di opere infrastrutturali complesse e di particolare rilievo strategico, la normativa consente il ricorso a istituti commissariali straordinari affidati a personalità della pubblica amministrazione, quale il Prefetto, per accelerare i procedimenti amministrativi attraverso semplificazioni delle conferenze di servizi e concentrazione dei poteri decisionali, secondo modalità previste da norme di carattere emergenziale.
La questione giuridica
La questione preliminare sottoposta al Tribunale Amministrativo Regionale concerne la sussistenza della giurisdizione della magistratura amministrativa nel controllare i provvedimenti impugnati, ossia se la controversia rientrasse effettivamente nella sfera propria della giustizia amministrativa ovvero se la natura del provvedimento e la configurazione sostanziale della disputa la collocassero al di fuori di tale ambito di competenza. In una controversia relativa a un'opera infrastrutturale complessa quale quella del collettamento e depurazione di una sponda lacuale, la demarcazione tra questioni amministrative vere e proprie e questioni di natura diversa costituisce profilo particolarmente delicato e richiede una valutazione attenta della prevalenza dei profili privatistici, contrattuali, gestioni, rispetto ai profili amministrativi.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminate le memorie delle parti e acquisiti gli atti del procedimento, ha ritenuto che la questione del difetto di giurisdizione costituisse questione preliminare ostativa all'esame del merito della causa, tale da impedire qualsiasi valutazione nel merito dei vizi denunciati dal ricorrente. Sebbene la sentenza non illustri nel dettaglio il percorso argomentativo, la dichiarazione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo tipicamente consegue alla valutazione che la controversia, pur formalmente rivestendo la veste di impugnazione di atti amministrativi e coinvolgendo soggetti pubblici, presenti aspetti sostanziali e caratteri prevalenti estranei alla giurisdizione amministrativa, potendo riguardare rapporti di natura privatistica tra il gestore del servizio idrico e gli enti pubblici, questioni contrattuali relative all'affidamento dell'opera, ovvero configurazioni fattispecie che sottendono controversie non risolvibili dal giudice amministrativo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, precludendo così l'accesso al merito della controversia e rinunciando a esaminare nel dettaglio le dedotte violazioni di legge invocate dal Comune di Calvisano. In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, non viene esaminato nessuno dei singoli vizi amministrativi allegati nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti. Le spese di lite sono compensate integralmente tra le parti, il che significa che ciascuna parte sostiene le proprie spese processuali senza responsabilità economica nei confronti della controparte. La sentenza è dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa.
Massima
Quando un ricorso avverso provvedimenti formalmente amministrativi connessi a un'opera infrastrutturale complessa presenta aspetti prevalenti di natura privatistica o contrattuale che ne costituiscono il nucleo sostanziale, il Tribunale Amministrativo Regionale deve dichiararlo inammissibile per difetto di giurisdizione senza procedere alla valutazione dei motivi nel merito.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario Laura Marchio', Referendario, Estensore per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento commissariale prot. N. 0060192 del 23 luglio 2021; - della nota commissariale in data 22 giugno 2021; - della nota commissariale prot. n. 0056450 in data 13 luglio 2021; - del piano degli interventi della scelta progettuale Gavardo/Montichiari, con codice unico e cronoprogramma dei lavori di realizzazione del progetto in data 19 luglio 2021. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 25 ottobre 2021: - degli stessi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo. C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 5 novembre 2021: del provvedimento commissariale prot. N. 0061918 del 29 luglio 2021; - del provvedimento 9 agosto 2021 sottoscritto dal direttore dell'Ufficio d'Ambito di Brescia e protocollato al Gabinetto della Prefettura di Brescia al n. 64887 del 9 agosto 2021; del provvedimento n. 43 del 5 ottobre 2021 adottato dall'Ufficio d'Ambito di Brescia, conclusivo della conferenza di servizi preliminare indetta in forma semplificata e in modalità asincrona; - del decreto del Commissario Straordinario per la progettazione l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda prot. n. 0081503 del 7 ottobre 2021; - del provvedimento del Commissario Straordinario prot. n. 0083931 del 15 ottobre 2021 sul ricorso numero di registro generale 642 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Comune di Calvisano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Ratto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; PREFETTO DI BRESCIA, in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; ACQUE BRESCIANE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Lezzi, Federica Fischetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; PROVINCIA DI BRESCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli, Raffaella Rizzardi, con domicilio fisico presso l’Avvocatura della Provincia di Brescia in Brescia, Piazza Paolo VI, Palazzo Broletto e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; UFFICIO D'AMBITO DI BRESCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Farnetani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Verona, Università degli Studi di Trento, Comune di Lonato, Mic- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, Aipo – Agenzia Interregionale per il Fiume Po, Comune di Visano, Comune di Peschiera del Garda, Mic, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro, Comune di Salo', Comunità Montana Valle Sabbia, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, Consorzio di Bonifica Garda Chiese, Ato Veronese – Consiglio di Bacino Veronese, Ats Brescia - Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) del Garda, Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Prefetto di Brescia, in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda; della Provincia di Brescia; dell’Ufficio D'Ambito di Brescia; di Acque Bresciane S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa Laura Marchio' e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e integrato da motivi aggiunti, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione. Spese di lite interamente compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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