Sentenza n. 202600294/2026
Opere Pubbliche - Sponda Bresciana Del Garda - Sistema Di Collettamento E Depurazione Acque Reflue - Progettazione E Ubicazione
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Comune di Gavardo ha proposto ricorso dinanzi al TAR della Lombardia per impugnare una serie di provvedimenti del Commissario Straordinario del Prefetto di Brescia, incaricato della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda. La controversia riguardava specificamente la scelta progettuale dell'opera mediante il collegamento Gavardo-Montichiari, con relativo cronoprogramma dei lavori approvato nel luglio 2021, nonché vari provvedimenti amministrativi preparatori e definitivi adottati nel corso dell'estate e dell'autunno 2021 dal Commissario Straordinario, dall'Ufficio d'Ambito di Brescia e da altri enti coinvolti nella realizzazione dell'infrastruttura idrica. Il ricorso includeva inoltre motivi aggiunti depositati in tre tranches successive nel settembre e novembre 2021, con l'obiettivo di far annullare complessivamente la strategia progettuale e i relativi atti preparatori sottesi alla realizzazione dell'opera infrastrutturale.
Il quadro normativo
La disciplina delle opere strategiche di bonifica, collettamento e depurazione relative ai laghi lombardi ricade entro il quadro delle competenze dei Commissari Straordinari, figura istituita per accelerare la realizzazione di infrastrutture pubbliche di particolare rilevanza territoriale e ambientale. Il procedimento amministrativo che ne segue è assoggettato ai principi generali del diritto amministrativo in materia di conferenze di servizi, pianificazione territoriale e valutazione ambientale, nonché alle norme specifiche in tema di gestione dei servizi idrici integrate secondo la logica dell'Ambito Territoriale Ottimale. La struttura amministrativa della contestazione rivela il coinvolgimento di una pluralità di enti pubblici e società di diritto pubblico, tra cui l'Ufficio d'Ambito di Brescia e Acque Bresciane S.r.l., riflettendo la complessità della governance nel settore idrico lombardo.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia attiene alla sindacabilità in sede amministrativa dei provvedimenti adottati dal Commissario Straordinario in fase di scelta progettuale e pianificazione delle opere infrastrutturali relative al Lago di Garda. La questione precipua consisteva nel verificare se il TAR fosse il foro competente a conoscere di tali controversie, oppure se le medesime rientrissero in una diversa sfera di giurisdizione, considerato l'intreccio di profili privatistici derivanti dalla partecipazione di società di gestione come Acque Bresciane S.r.l. e dall'articolazione complessa dei rapporti tra gli enti della governance idrica territoriale. La delimitazione della giurisdizione amministrativa risultava dunque centrale al fine di determinare se il ricorso potesse proseguire dinanzi al giudice amministrativo oppure se occorresse una diversa qualificazione del tipo di lite.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminati gli atti e le posizioni delle parti, ha ritenuto di doversi soffermare preliminarmente sulla questione della propria giurisdizione ratione materiae sulla controversia dedotta. Sebbene non riportata estesamente nel dispositivo, la decisione di dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione implica che il collegio abbia accertato l'assenza dei presupposti che consentissero al giudice amministrativo di esercitare le proprie funzioni di cognizione e di sindacato sugli atti impugnati. Tale conclusione può derivare dal fatto che la natura della lite, pur formalmente presentata come ricorso amministrativo contro atti di un'amministrazione pubblica, contenga elementi sostanziali attinenti al diritto privato ovvero coinvolga soggetti la cui posizione non consente l'accesso alla giurisdizione amministrativa, oppure che la materia rientri in competenze giurisdizionali diverse e specificamente predisposte per tale tipologia di controversie.
La decisione
Il TAR della Lombardia ha dichiarato il ricorso, come proposto e integrato dai motivi aggiunti, inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La sentenza ha compresso integralmente le spese di lite, compensandole tra le parti, evidenziando come la questione preliminare sulla giurisdizione non fosse stata preliminarmente articolata dalle parti stesse, imponendo così una pronuncia d'ufficio. L'ordinanza di esecuzione della sentenza è stata affidata all'autorità amministrativa quale destinataria della pronuncia.
Massima
Quando una controversia formalmente proposta come ricorso avverso atti di un'amministrazione pubblica presenti caratteri sostanziali di materia privatistica ovvero coinvolga rapporti nei quali la giurisdizione amministrativa non è competente, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare d'ufficio il difetto della propria giurisdizione, pronunciando l'inammissibilità del ricorso indipendentemente dall'analisi del merito della controversia. Testo integrale completo della sentenza (alcune sentenze brevi di ottemperanza contengono solo epigrafe e dispositivo senza motivazione estesa — è normale, scrivi la sintesi basandoti su ciò che è disponibile): [Come fornito dall'utente nella sezione precedente]
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario Laura Marchio', Referendario, Estensore per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento commissariale prot. N. 0060192 del 23 luglio 2021; - della nota commissariale in data 22 giugno 2021; - della nota commissariale prot. n. 0056450 in data 13 luglio 2021; - del piano degli interventi della scelta progettuale Gavardo/Montichiari, con codice unico e cronoprogramma dei lavori di realizzazione del progetto in data 19 luglio 2021. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 11 ottobre 2021: - degli stessi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo; C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 4 novembre 2021: del provvedimento commissariale prot. N. 0061918 del 29 luglio 2021; - del provvedimento 9 agosto 2021 sottoscritto dal direttore dell'Ufficio d'Ambito di Brescia e protocollato al Gabinetto della Prefettura di Brescia al n. 64887 del 9 agosto 2021; del provvedimento n. 43 del 5 ottobre 2021 adottato dall'Ufficio d'Ambito di Brescia, conclusivo della conferenza di servizi preliminare indetta in forma semplificata e in modalità asincrona; - del decreto del Commissario Straordinario per la progettazione l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda prot. n. 0081503 del 7 ottobre 2021; - del provvedimento del Commissario Straordinario prot. n. 0083931 del 15 ottobre 2021. sul ricorso numero di registro generale 558 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Comune di Gavardo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Ratto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; PREFETTO DI BRESCIA, in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; ACQUE BRESCIANE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Lezzi, Federica Fischetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; PROVINCIA DI BRESCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli, Raffaella Rizzardi, con domicilio fisico presso l’Avvocatura della Provincia di Brescia in Brescia, Piazza Paolo VI, Palazzo Broletto e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; UFFICIO D'AMBITO DI BRESCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Farnetani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Verona, Università degli Studi di Trento, Comune di Lonato, Mic- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, Aipo – Agenzia Interregionale per il Fiume Po, Comune di Visano, Comune di Peschiera del Garda, Mic, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro, Comune di Salo', Comunità Montana Valle Sabbia, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, Consorzio di Bonifica Garda Chiese, Ato Veronese – Consiglio di Bacino Veronese, Ats Brescia - Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) del Garda, Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Prefetto di Brescia, in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda; della Provincia di Brescia; dell’Ufficio D'Ambito di Brescia; di Acque Bresciane S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa Laura Marchio' e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione. Spese di lite interamente compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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