Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA16 febbraio 2026DICHIARA DIFETTO DI

Sentenza n. 202600191/2026

Opere Pubbliche - Sponda Bresciana Del Garda - Sistema Di Collettamento E Depurazione Acque Reflue - Progettazione E Ubicazione

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso riguarda una complessa controversia amministrativa relativa alle opere di collettamento e depurazione della sponda bresciana del lago di Garda, materia di rilevanza ambientale e infrastrutturale significativa per il territorio. Il Commissario Straordinario, identificato nel Prefetto di Brescia, ha adottato tra giugno e ottobre 2021 una serie di provvedimenti per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di queste opere, inclusa la scelta progettuale Gavardo/Montichiari e relativo cronoprogramma. Contro questi atti e contro i provvedimenti dell'Ufficio d'Ambito di Brescia derivati dalla conferenza di servizi preliminare, il Comune di Bedizzole, la società Acque Bresciane S.r.l. (gestore del servizio idrico integrato) e la Provincia di Brescia hanno proposto ricorso al TAR, integrando successivamente la domanda con ulteriori motivi. La causa rappresenta quindi una tipica controversia di interesse pubblico dove molteplici amministrazioni e società a partecipazione pubblica si trovano in conflitto circa la gestione di un progetto strategico.

Il quadro normativo

La materia si inserisce nel contesto della governance dei servizi idrici integrati in Italia, dove coesistono competenze amministrative (poteri del Commissario Straordinario) e diritti soggettivi derivanti da rapporti contrattuali tra enti pubblici e società di gestione. Il Commissario Straordinario agisce in forza di una delega speciale per accelerare la realizzazione di opere infrastrutturali ritenute di interesse strategico nazionale o regionale. L'Ufficio d'Ambito di Brescia rappresenta il livello territoriale di coordinamento dei servizi idrici, mentre Acque Bresciane S.r.l. è la società concessionaria della gestione integrata. La controversia combina pertanto profili di diritto amministrativo (esercizio di poteri commissariali e provvedimenti amministrativi) con profili di diritto civile e commerciale (rapporti contrattuali, responsabilità verso i soci, diritti della società gestore).

La questione giuridica

Il punto cruciale che ha animato il procedimento dinanzi al TAR è stato la questione della giurisdizione del giudice amministrativo. Pur presentandosi formalmente come una controversia attorno a provvedimenti amministrativi (atti del Commissario, delibere dell'Ufficio d'Ambito, provvedimenti della conferenza di servizi), il ricorso conteneva in realtà anche questioni relative ai diritti soggettivi della società Acque Bresciane e ai rapporti contrattuali tra enti pubblici e società privata. La domanda sottesa era pertanto se il giudice competente dovesse essere quello amministrativo, in virtù dei provvedimenti amministrativi impugnati, o piuttosto il giudice ordinario, per la natura civilistica del vero conflitto di interessi.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza non esponga una motivazione estesa, elemento comune nelle decisioni sulla giurisdizione quando essa risulta decisoria, il colleggio giudicante ha evidentemente approfondito la natura sostanziale della controversia oltre la sua veste formale. Ha ritenuto che la presenza contemporanea di Acque Bresciane S.r.l. quale ricorrente, insieme agli enti pubblici, rivelasse che il vero nucleo della lite non era il controllo di legittimità dei poteri discrezionali della pubblica amministrazione, bensì la lesione di diritti soggettivi derivanti da rapporti di diritto privato tra le parti. La compensazione integrale delle spese di lite indica che il TAR non ha giudicato il ricorso manifestamente infondato, ma semplicemente competente a deciderne un giudice diverso, quello ordinario, maggiormente idoneo a dirimere controversie di natura contrattuale e commerciale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Le spese di lite sono state compensate integralmente tra le parti, significando che ciascuna sopporterà le proprie spese di contenzioso. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione dall'autorità amministrativa ed è stata pronunciata il quattro dicembre duemilaventinque. I ricorrenti, qualora intendano proseguire nella tutela dei loro interessi, dovranno rivolgere il ricorso al giudice ordinario competente per materia.

Massima

La giurisdizione del giudice amministrativo sussiste unicamente quando la controversia verta sulla legittimità degli esercizi di potestà amministrativa in senso proprio; quando invece la lite riguardi diritti soggettivi nascenti da rapporti di diritto privato, civile o commerciale, la competenza appartiene al giudice ordinario, indipendentemente dal fatto che una delle parti sia una pubblica amministrazione o una società a prevalente partecipazione pubblica.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Costanza Cappelli,	Referendario, Estensore
Laura Marchio',	Referendario
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento commissariale prot. N. 0060192 del 23 luglio 2021;
- della nota commissariale in data 22 giugno 2021;
- della nota commissariale prot. n. 0056450 in data 13 luglio 2021;
- del piano degli interventi della scelta progettuale Gavardo/Montichiari, con codice unico e cronoprogramma dei lavori di realizzazione del progetto in data 19 luglio 2021.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 11 ottobre 2021:
- degli stessi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo;
C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 4 novembre 2021:
- del provvedimento commissariale prot. N. 0061918 del 29 luglio 2021;
- del provvedimento 9 agosto 2021 sottoscritto dal direttore dell'Ufficio d'Ambito di Brescia e protocollato al Gabinetto della Prefettura di Brescia al n. 64887 del 9 agosto 2021;
- del provvedimento n. 43 del 5 ottobre 2021 adottato dall'Ufficio d'Ambito di Brescia, conclusivo della conferenza di servizi preliminare indetta in forma semplificata e in modalità asincrona;
- del decreto del Commissario Straordinario per la progettazione l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda prot. n. 0081503 del 7 ottobre 2021;
- del provvedimento del Commissario Straordinario prot. n. 0083931 del 15 ottobre 2021.
sul ricorso numero di registro generale 637 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
COMUNE DI BEDIZZOLE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Ratto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ACQUE BRESCIANE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Lezzi, Federica Fischetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
PROVINCIA DI BRESCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli, Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
PREFETTO DI BRESCIA, in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
UFFICIO D'AMBITO DI BRESCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Farnetani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Prefetto di Brescia, in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda; della Provincia di Brescia; dell’Ufficio D'Ambito di Brescia; di Acque Bresciane S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Spese di lite interamente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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