Sentenza n. 202600188/2026
Opere Pubbliche - Sponda Bresciana Del Garda - Sistema Di Collettamento E Depurazione Acque Reflue - Progettazione E Ubicazione
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Paride Zani, Giammarco Trottolini, Mauro Bicelli, Matteo Maccabiani, Raffaella Baroni e Felice Maestri hanno presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento della determinazione n. 43 del 5 ottobre 2021 emanata dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito di Brescia, oltre a una serie di atti connessi e presupposti. La controversia riguarda il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo al sistema di collettamento e depurazione a servizio della sponda bresciana del lago di Garda, un intervento infrastrutturale di rilevanza regionale e interregionale per il quale era stato nominato un Commissario straordinario mediante decreto legge. I ricorrenti contestavano la procedura amministrativa seguita per l'avvio del procedimento e per la convocazione della conferenza di servizi preliminare, oltre all'adesione degli enti pubblici alla localizzazione dell'opera nel territorio bresciano.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel contesto della disciplina delle opere infrastrutturali di interesse nazionale e della gestione dei servizi idrici integrati, regolati sia dalla legislazione nazionale che da quella regionale lombardia. L'intervento era stato promosso in base al decreto legge 23 giugno 2021 n. 92, che prevedeva la nomina di un Commissario straordinario con specifici poteri per la programmazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere di depurazione. La procedura amministrativa si era sviluppata secondo le modalità previste dalla legge 241 del 1990 in materia di procedimento amministrativo e dalla normativa regionale, in particolare dal Regolamento Regione Lombardia 29 marzo 2019 n. 6. La gestione del servizio era affidata all'Ufficio d'Ambito di Brescia, organismo pubblico cui compete la programmazione e il controllo dei servizi idrici integrati.
La questione giuridica
Il punto controverso sotteso al ricorso era se il Tribunale Amministrativo disponesse della giurisdizione per conoscere della controversia, ovvero se l'oggetto della lite e la natura degli atti impugnati ricadessero nella competenza del giudice amministrativo. La questione della giurisdizione è preliminare al merito e attiene alla possibilità del tribunale di esaminare il ricorso nelle sue argomentazioni di fondo. I ricorrenti ritenevano che gli atti emanati dal Commissario straordinario e dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito costituissero provvedimenti amministrativi lesivi dei loro interessi legittimi e pertanto impugnabili in sede amministrativa. Tuttavia, il tribunale ha ritenuto di dover verificare preliminarmente se sussistessero i presupposti per esercitare la sua giurisdizione sulla controversia.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, in composizione collegiale, ha esaminato la ricevibilità e l'ammissibilità del ricorso preliminarmente rispetto al merito della controversia. Dopo aver analizzato gli atti presentati e ascoltato le argomentazioni delle parti costituite in giudizio, il collegio ha concluso che la controversia non ricadeva nella sfera di competenza della giurisdizione amministrativa. Tale conclusione è stata raggiunta valutativamente, anche se la motivazione estesa non è stata depositata integralmente nella parte consultabile del presente dispositivo, determinando un'inammissibilità processuale di carattere preliminare. La decisione comporta che la questione non poteva essere esaminata dal giudice amministrativo e che le parti dovevano rivolgersi a una diversa sede giudiziaria per la tutela dei loro diritti e interessi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, precludendo così l'esame del merito della controversia. Ha inoltre disposto che le spese di lite fossero interamente compensate tra le parti, non facendo gravare alcun onere processuale sui ricorrenti. Ha ordinato che la presente sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati Mauro Pedron, Costanza Cappelli e Laura Marchio'.
Massima
La giurisdizione del giudice amministrativo non si estende alle controversie il cui oggetto, pur coinvolgendo soggetti pubblici e atti formalmente amministrativi, non configura una lesione di interessi legittimi ma attiene a questioni rientranti nella competenza della giurisdizione ordinaria.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario, Estensore Laura Marchio', Referendario per l'annullamento - della determinazione del Direttore dell'Azienda speciale della provincia di Brescia “Ufficio d'Ambito di Brescia” n. 43 del 5 ottobre 2021; di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso, ivi compresi: - la nota del Direttore dell'Azienda speciale della provincia di Brescia “Ufficio d'Ambito di Brescia” del 9 agosto 2021, con oggetto «Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento “Sistema di collettamento e depurazione a servizio della sponda bresciana del lago di Garda”. – Avvio del procedimento e convocazione di Conferenza di servizi preliminare in forma semplificata e modalità asincrona (art. 14 comma 3 settimo periodo L. 241/1990; art. 24 comma 2 Regolamento Regione Lombardia 29 marzo 2019, n. 6)», integrata con la nota dello stesso Direttore dell'11 agosto 2021; - la nota prot. 0061918 del 29 luglio 2021 del Commissario straordinario per la programmazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda con oggetto: «D.L. 23/06/2021 n. 92 – Art. 4, comma 7. Commissario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda. Soluzione Gavardo/Montichiari. Convocazione Conferenza dei Servizi preliminare»; - la nota prot. n. 0060192 del 23 luglio 2021 del Commissario straordinario per la programmazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda con oggetto: «D.L. 23/06/2021 n. 92 – Art. 4, comma 7. Nomina Prefetto di Brescia quale Commissario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda. Piano di interventi, codici unici di progetto delle opere che si intende realizzare e il relativo cronoprogramma. Presentazione soluzione Gavardo/Montichiari. Convocazione» e relativi allegati; - la nota prot. n. 0088990 del 29 ottobre 2021 del Commissario straordinario per la programmazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda, con oggetto «Sistema collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda. Riscontro a comunicazione del Commissario del 6 ottobre 2021. Risposta»; e, nella misura in cui rappresentino un'adesione alla localizzazione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda, dei pareri espressi in sede di conferenza di servizi dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia prot. 44445 dell'11 agosto 2021, dalla Regione Lombardia – Ufficio territoriale regionale Brescia (privo di protocollo), dalla Regione Veneto prot. 406862 del 16 settembre 2021, dall'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (privo di protocollo), dalla Provincia di Brescia (privo di protocollo), dall'ATO Veronese – Consiglio di Bacino Veronese prot. 0992/21, dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po – AIPo del 21 settembre 2021, dall'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro (privo di protocollo), dal Consorzio di Bonifica Garda Chiese del 21 settembre 2021, dal Consorzio di Bonifica Chiese prot. 2066/21/u.t./f.p. del 22 settembre 2021, dal Comune di Calcinato prot. 16882/2021 del 22 settembre 2021, dal Comune di Carpenedolo prot. 14679/2021 del 21 settembre 2021, dal Comune di Salò del 9 settembre 2021, dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Lombardia – Dipartimento di Brescia fascicolo n. 2021.3.54.112 (privo di protocollo). sul ricorso numero di registro generale 973 del 2021, proposto da PARIDE ZANI, GIAMMARCO TROTTOLINI, MAURO BICELLI, MATTEO MACCABIANI, RAFFAELLA BARONI, FELICE MAESTRI, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Murgia, Ruggero Tumbiolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; PREFETTO DI BRESCIA, in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; UFFICIO D'AMBITO DI BRESCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Farnetani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; PROVINCIA DI BRESCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli, Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, MINISTERO DELL’INTERNO, MINISTERO DELLA CULTURA, SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA, AIPO AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO, REGIONE LOMBARDIA, REGIONE VENETO, AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE (ARPA) - LOMBARDIA, AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA, AUTORITA' DI BACINO LAGHI DI GARDA E IDRO, CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE, CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE, ATO VERONESE - CONSIGLIO DI BACINO VERONESE, COMUNE DI CALCINATO, COMUNE DI CARPENEDOLO, COMUNE DI SALO', non costituiti in giudizio; ACQUE BRESCIANE S.R.L., AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A., non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Prefetto di Brescia, in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda; della Provincia di Brescia; dell’Ufficio D'Ambito di Brescia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione. Spese di lite interamente compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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