Sentenza n. 202600187/2026
Opere Pubbliche - Sponda Bresciana Del Garda - Sistema Di Collettamento E Depurazione Acque Reflue - Convenzione
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, è stato investito di un ricorso proposto dal Comune di Bedizzole, dalla Provincia di Brescia e dalla società Acque Bresciane S.r.l., avverso una convenzione sottoscritta il 14 gennaio 2022 tra la Prefettura di Brescia, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Brescia e la società Acque Bresciane S.r.l. La controversia riguardava le modalità di progettazione, affidamento ed esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda, un tema rilevante per la tutela ambientale e la gestione dei servizi idrici nel territorio bresciano. Il ricorso era stato presentato al fine di ottenere l'annullamento della convenzione, rivendicando vizi procedurali o violazioni delle normative sulla gestione dei servizi idrici integrati. La controversia coinvolgeva soggetti di diritto pubblico quali il Comune, la Provincia e la Prefettura, insieme a un soggetto privato gestore del servizio idrico.
Il quadro normativo
La materia riguarda la gestione dei servizi idrici integrati, disciplinata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, numero 152, e dal decreto legislativo 11 maggio 1999, numero 152, nonché dalle normative regionali e provinciali sulla gestione dell'ambito territoriale ottimale e sulla disciplina dei rapporti tra enti pubblici e gestori privati. Le convenzioni per la progettazione e l'affidamento di opere infrastrutturali costituiscono atti amministrativi che devono rispettare i principi di trasparenza, economicità e corretta procedura amministrativa. La competenza tra il giudice amministrativo e quello ordinario in materia di controversie derivanti da convenzioni tra enti pubblici e privati dipende dalla natura dell'atto e dalla tipologia di diritti o obblighi in controversia, secondo la consolidata giurisprudenza sul riparto di giurisdizione.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia era determinare se il TAR possedesse giurisdizione per conoscere della controversia relativa alla convenzione oggetto del ricorso, ovvero se la materia dovesse essere sottoposta al giudice ordinario. Quando una convenzione presenta elementi contrattuali significativi, derivanti da rapporti tra privati o prevalentemente di natura civilistica, la giurisdizione può trasferirsi al giudice ordinario, anche se coinvolge enti pubblici. La questione giuridica di fondo era dunque procedimentale e non sostanziale, vertendo sul riparto di competenze giurisdizionali tra diversi ordini di giudici piuttosto che sul merito della legalità dell'atto amministrativo impugnato.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, in sede di valutazione preliminare della ricevibilità del ricorso, ha ritenuto che la controversia fosse priva della connessione necessaria a conferire giurisdizione al TAR secondo la sua competenza costituzionale e procedurale. Il tribunale ha evidentemente riconosciuto che l'atto impugnato, benché sottoscritto da enti pubblici, presentava caratteristiche prevalentemente contrattuali e privatistiche che fuggivano dalla competenza del giudice amministrativo. La decisione di inammissibilità per difetto di giurisdizione segnala che il giudice amministrativo non poteva pronunciarsi sulla validità o sugli effetti della convenzione perché la controversia, nella sua struttura giuridica sostanziale, apparteneva alla sfera di competenza del giudice ordinario. Questa determinazione preliminare ha consentito al TAR di declinarsi dalla causa senza entrare nel merito della questioni poste dalle parti ricorrenti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, stabilendo che il giudice amministrativo non era il foro competente per conoscere della controversia sulla convenzione. Il tribunale ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti, ripartendole in modo che ciascuna sopportasse i propri costi, senza condanna nei confronti di alcuno. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione dall'autorità amministrativa secondo le modalità di legge, con effetto dal 4 dicembre 2025, data della deliberazione in camera di consiglio.
Massima
Il giudice amministrativo non è competente a conoscere di controversie derivanti da convenzioni tra enti pubblici e privati quando queste presentano natura prevalentemente contrattuale e civilistica, indipendentemente dalla qualità pubblica di talune parti contraenti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario, Estensore Laura Marchio', Referendario per l'annullamento Dichiarazione di nullità nonché per l'annullamento della convenzione in data 14 gennaio 2022 sottoscritta dalla Prefettura di Brescia, dall'Ufficio d'Ambito della medesima Provincia e dalla società Acque Bresciane S.r.l. sul ricorso numero di registro generale 165 del 2022, proposto da COMUNE DI BEDIZZOLE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Ratto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; ACQUE BRESCIANE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Lezzi, Federica Fischetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; PROVINCIA DI BRESCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Magda Poli, Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; PREFETTO DI BRESCIA, in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; UFFICIO D'AMBITO DI BRESCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Farnetani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; COMUNE DI LONATO DEL GARDA, COMUNE DI VISANO, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Prefetto di Brescia, in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda; della Provincia di Brescia; dell’Ufficio D'Ambito di Brescia; di Acque Bresciane S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione. Spese di lite interamente compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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