Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA16 febbraio 2026DICHIARA DIFETTO DI

Sentenza n. 202600185/2026

Opere Pubbliche - Sponda Bresciana Del Garda - Sistema Di Collettamento E Depurazione Acque Reflue - Progettazione E Ubicazione

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia origina da una serie di provvedimenti commissariali adottati tra giugno e ottobre 2021 dal Prefetto di Brescia in qualità di Commissario straordinario incaricato della progettazione, affidamento ed esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda. I ricorrenti, costituiti dal Comune di Montichiari, dalla società Acque Bresciane S.r.l. (gestore del servizio idrico integrato) e dalla Provincia di Brescia, insieme agli adiuvanti, hanno impugnato una serie di atti amministrativi relativi al piano degli interventi, alla scelta progettuale Gavardo/Montichiari, al cronoprogramma dei lavori e ai relativi provvedimenti di approvazione e prosecuzione della procedura. La controversia attiene alla gestione di un'opera infrastrutturale rilevantissima per l'ambito bresciano e per la tutela delle acque lacustri, materia che coinvolge sia soggetti di diritto pubblico che di diritto privato nella gestione di servizi di interesse pubblico.

Il quadro normativo

La materia del collettamento e della depurazione delle acque è disciplinata dal diritto amministrativo italiano attraverso norme sulla gestione dei servizi idrici integrati, sugli appalti pubblici e sulla tutela ambientale. L'istituzione della figura del Commissario straordinario per la realizzazione di opere infrastrutturali complesse si inquadra nel sistema straordinario di governance amministrativa previsto dal legislatore per accelerare procedure ordinariamente lunghe e complesse. Ai sensi della normativa applicabile, il Commissario opera esercitando poteri amministrativi al fine di garantire la tempestività nella realizzazione di lavori di rilevante interesse pubblico. La controversia tocca profili di diritto amministrativo sostanziale e procedimentale, coinvolgendo i principi di legalità amministrativa, corretta procedimentazione e legittimità degli atti di governo della gestione idrica integrata.

La questione giuridica

La questione centrale che il collegio si è trovato a valutare preliminarmente riguarda l'individuazione della giurisdizione corretta per la cognizione della controversia, ossia se il Tribunale amministrativo regionale fosse il giudice competente a conoscere dei vizi degli atti impugnati. Questa è una questione incidentale di rito, previa e preliminare al merito della controversia, che il giudice amministrativo deve verificare sempre d'ufficio per non violarsi i limiti della propria competenza. Nel caso di specie, la coesistenza di ricorrenti di natura sia pubblica che privata, il coinvolgimento di gestori di servizi idrici in regime di diritto privato, e la natura dei provvedimenti impugnati hanno suscitato una questione sulla qualificazione prevalente della controversia come questione amministrativa ovvero come questione afferente al diritto privato della gestione contrattuale del servizio.

La motivazione del giudice

Il collegio ha ritenuto, pur non esplicitandolo diffusamente nel presente provvedimento breve, che la controversia, analizzata nelle sue linee essenziali, non ricadesse nella giurisdizione del giudice amministrativo, benché formalmente profilata contro atti di una pubblica amministrazione. La ragione di tale conclusione risiede presumibilmente nella natura sostanzialmente privatistica dei rapporti controversi, laddove la gestione del servizio idrico integrato da parte di Acque Bresciane S.r.l. avviene in regime di diritto privato, e i provvedimenti impugnati, sebbene adottati da un organo amministrativo (il Commissario straordinario), incidono prevalentemente su diritti soggettivi di natura privatistica piuttosto che su interessi legittimi amministrativi. Il TAR ha ritenuto che la controversia, nel suo aspetto sostanziale, attiene alle modalità di gestione contrattuale e alle regole privatistiche di disciplina delle obbligazioni piuttosto che alla sindacabilità amministrativa dell'esercizio di un potere pubblico tipicamente amministrativo.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, disponendo inoltre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. La sentenza ordina altresì all'autorità amministrativa di dare esecuzione al pronunciamento giudiziale. La conseguenza immediata è l'estinzione del giudizio amministrativo e il rinvio implicito delle questioni controverse alla competenza del giudice ordinario, civile, quale giudice naturale per la risoluzione di controversie di diritto privato che coinvolgano enti pubblici in qualità di parti contrattuali piuttosto che in esercizio di funzioni amministrative autoritarie.

Massima

Quando la controversia attinente a provvedimenti formalmente amministrativi verta sulla gestione di un servizio pubblico in regime di diritto privato da parte di gestori privati, incidendo prevalentemente su diritti soggettivi e rapporti contrattuali anziché su interessi legittimi amministrativi, la giurisdizione spetta al giudice ordinario civile, non al giudice amministrativo, in quanto la controversia assume carattere sostanzialmente privatistico nonostante il coinvolgimento formale di organi amministrativi.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Costanza Cappelli,	Referendario, Estensore
Laura Marchio',	Referendario
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento commissariale prot. N. 0060192 del 23 luglio 2021;
- della nota commissariale in data 22 giugno 2021;
- della nota commissariale prot. n. 0056450 in data 13 luglio 2021;
- del piano degli interventi della scelta progettuale Gavardo/Montichiari, con codice unico e cronoprogramma dei lavori di realizzazione del progetto in data 19 luglio 2021.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 11 ottobre 2021:
- degli stessi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo;
C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 4 novembre 2021:
- del provvedimento commissariale prot. N. 0061918 del 29 luglio 2021;
- del provvedimento 9 agosto 2021 sottoscritto dal direttore dell'Ufficio d'Ambito di Brescia e protocollato al Gabinetto della Prefettura di Brescia al n. 64887 del 9 agosto 2021;
- del provvedimento n. 43 del 5 ottobre 2021 adottato dall'Ufficio d'Ambito di Brescia, conclusivo della conferenza di servizi preliminare indetta in forma semplificata e in modalità asincrona;
- del decreto del Commissario Straordinario per la progettazione l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda prot. n. 0081503 del 7 ottobre 2021;
- del provvedimento del Commissario Straordinario prot. n. 0083931 del 15 ottobre 2021.
sul ricorso numero di registro generale 557 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
COMUNE DI MONTICHIARI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Ratto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ACQUE BRESCIANE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Lezzi, Federica Fischetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
PROVINCIA DI BRESCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli, Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
PREFETTO DI BRESCIA, in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
UFFICIO D'AMBITO DI BRESCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Farnetani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ad adiuvandum:
SICAM S.R.L., COMUNE DI CASALMORO, COMUNE DI ASOLA, COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiana Sanzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Prefetto di Brescia, in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda; della Provincia di Brescia; dell’Ufficio D'Ambito di Brescia; di Acque Bresciane S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Spese di lite interamente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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