Sentenza n. 202600518/2026
Giochi E Scommesse - Esercizio Attività Di Scommesse - Licenza Ex Art. 88 T.u.l.p.s. - Rigetto
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Samuel George Treica aveva inoltrato istanza al Questore della Provincia di Brescia il 1 agosto 2022 per ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 88 del Regio Decreto n. 773 del 1931, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, al fine di svolgere attività di trasmissione dati relativi a proposte negoziali di scommesse per conto della società Stanleybet Malta Limited nei locali siti a Brescia in Via della Volta 6F. Il Questore respinse l'istanza con decreto del 27 settembre 2023, facendo valere quale motivo ostativo la mancanza della concessione amministrativa rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ritenuta necessaria per l'esercizio dell'attività di raccolta scommesse. Con successivo decreto del 16 novembre 2023, il Questore confermò il diniego e ordinò inoltre la cessazione immediata della trasmissione dati già in corso presso i medesimi locali. Avverso questi provvedimenti, Treica ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, chiedendo l'annullamento dei decreti e della clausola di cessazione dell'attività.
Il quadro normativo
La controversia riguardava l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 88 del Regio Decreto n. 773 del 1931, norma cardine che disciplina il rilascio delle autorizzazioni di polizia amministrativa per attività commerciali e servizi di pubblica sicurezza. La questione si collocava nell'ambito della regolamentazione dei servizi di scommessa e gioco d'azzardo, materia sottoposta al controllo concorrente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, incaricata della concessione per l'attività di gioco, e del Questore, titolare della competenza in materia di pubblica sicurezza. Il Questore, quale autorità territoriale di pubblica sicurezza, aveva ritenuto di subordinare il rilascio dell'autorizzazione amministrativa al possesso della concessione da parte dell'ADM, operando in tal modo un collegamento tra due ambiti normativi distinti ma potenzialmente convergenti.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava se il Questore fosse legittimato a subordinare il rilascio della licenza di polizia amministrativa alla preventiva acquisizione della concessione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ovvero se le due condizioni rappresentassero ipotesi amministrative indipendenti e parallele. La questione rimetteva in discussione il perimetro della discrezionalità amministrativa del Questore nella valutazione dei presupposti legali e fattuali necessari per il rilascio dell'autorizzazione, nonché se la mancanza della concessione ADM costituisse un impedimento legale stringente ovvero una mera circostanza fattuale interferente. Il caso evidenziava la necessità di clarificare il coordinamento operativo tra l'autorità di sicurezza interna e gli organismi specializzati nel controllo del settore del gioco e delle scommesse.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo non ha proceduto all'esame del merito della controversia perché il ricorrente, mediante dichiarazione depositata in data 19 gennaio 2026, ha formalmente comunicato l'assenza di interesse a proseguire il ricorso. Il collegio ha valutato questa dichiarazione come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse, venendo meno il presupposto essenziale per la continuazione del giudizio amministrativo. Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa e secondo quanto stabilito negli articoli 35, comma 1, lettera c, e 85, comma 9 del Codice del Processo Amministrativo, quando durante il corso del giudizio venga a mancare l'interesse del ricorrente a ottenere la pronuncia richiesta, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Il TAR ha pertanto deciso di non procedere all'esame della causa nel merito, procedendo direttamente alla dichiarazione di improcedibilità e rinunciando a pronunciarsi sugli aspetti sostanziali della controversia.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, escludendo in tal modo la necessità di una pronuncia nel merito e rimettendo ogni valutazione alle scelte successive che il ricorrente intenderà compiere. Le spese della causa sono state compensate tra le parti. Il TAR ha infine ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa secondo le modalità e i termini previsti dalla legge processuale amministrativa.
Massima
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, manifestata dal ricorrente durante il corso del giudizio amministrativo, rende il ricorso improcedibile indipendentemente dal merito della controversia, prescindendo dall'esame dei presupposti sostanziali della domanda.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario Laura Marchio', Referendario, Estensore per l'annullamento - del decreto del Questore della Provincia di Brescia, Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza – I Sezione) n. reg. 1319 catg. 11.E/P.A.S./2023/tt del 16.11.2023, notificato al ricorrente in pari data, con il quale è stata respinta l'istanza presentata dal sig. Treica in data 01.08.2022, finalizzata a ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 88 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.), ai fini della prestazione di servizi transfrontalieri di trasmissione dati inerenti a proposte negoziali di scommessa per conto della Stanleybet Malta Limited, all'interno dei locali siti in Brescia (BS), Via della Volta 6F; - del medesimo decreto del Questore della Provincia di Brescia nella parte in cui ha ordinato l'immediata cessazione dell'attività di trasmissione dati svolta dal ricorrente nei locali siti in Brescia (BS), Via della Volta 6F; - del precedente provvedimento del Questore della Provincia di Brescia, Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza – I Sezione prot. n. 0054360 – Reg. 1455/Catg. 11. E/P.A.S. del 27.09.2023, con il quale si indicava quale motivo ostativo al rilascio della licenza di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S. richiesta dal sig. Treica, la mancanza di concessione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, prevista per l'attività di raccolta scommesse, all'interno dei locali; - di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo e comunque consequenziale e/o connesso, anche non conosciuto sul ricorso numero di registro generale 59 del 2024, proposto da: Samuel George Treica, rappresentato e difeso dall'avvocata Daniela Agnello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Vista la dichiarazione del 19 gennaio 2026, depositata in pari data, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa Laura Marchio'; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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