Sentenza n. 202600071/2026
Esecuzione E Ottemperanza - Sentenza Del Tribunale Di Brescia N. 792/2024 Sez. Lavoro - Docente - Riconoscimento Diritto Carta Docente
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Mario D'Ambrosio ha presentato un ricorso di ottemperanza al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (sezione di Brescia) nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, poiché l'amministrazione non ha eseguito la sentenza del Tribunale ordinario di Brescia, sezione lavoro, del 28 giugno 2024, numero 792/2024, riguardante diritti legati alla Carta del docente. La Carta del docente rappresenta uno strumento di sostegno economico e formativo per il personale docente della scuola pubblica italiana, con finalità di aggiornamento professionale e formazione continua. La controversia originaria, risolta positivamente per D'Ambrosio dal Tribunale di Brescia, ha determinato il riconoscimento di un diritto specifico il cui adempimento è poi rimasto disatteso dall'amministrazione scolastica centrale. Il ricorso di ottemperanza costituisce pertanto il mezzo processuale attraverso cui il docente, assistito dall'avvocato Domenico Naso, ha chiesto al giudice amministrativo di constatare l'inadempienza ministeriale e di disporre coattivamente l'esecuzione della sentenza già passata in giudicato. La questione rappresenta un caso di notevole importanza sotto il profilo della tutela amministrativa dei diritti dei pubblici dipendenti e dell'efficacia vincolante delle decisioni giurisdizionali nei confronti della pubblica amministrazione.
Il quadro normativo
Il procedimento trova il suo fondamento nei principi generali del codice del processo amministrativo italiano, in particolare nell'articolo 114 relativo ai ricorsi per l'annullamento di atti amministrativi e nella disciplina delle procedure di ottemperanza presso i Tribunali amministrativi regionali. La Carta del docente, istituita come strumento normativo di politica scolastica e contrattuale, si inscrive nel più ampio sistema di diritti e benefici economici riconosciuti al personale docente della scuola primaria e secondaria. L'obbligo costituzionale e legale per cui la pubblica amministrazione deve conformarsi alle sentenze passate in giudicato rappresenta un principio cardine dello Stato di diritto e della supremazia della giurisdizione, riconosciuto dalle norme costituzionali e dall'intero ordinamento processuale amministrativo. Le sentenze passate in giudicato acquisiscono autorità di cosa giudicata e vincolano l'amministrazione a dare esecuzione concreta alle prescrizioni contenute nel dispositivo entro i termini stabiliti. L'inerzia amministrativa nel dar corso a tali obblighi configura inadempienza sanzionabile mediante ricorso in sede di ottemperanza.
La questione giuridica
La questione centrale consiste nel verificare se il Ministero dell'Istruzione e del Merito abbia integralmente e tempestivamente eseguito gli obblighi e le prescrizioni derivanti dalla sentenza del Tribunale di Brescia numero 792/2024 passata in giudicato, ovvero se persista un inadempimento totale o parziale che giustifichi l'intervento del giudice amministrativo. Il nucleo della controversia riguarda il diritto fondamentale del ricorrente, già riconosciuto da precedente decisione giurisdizionale, a veder realizzato il beneficio e gli effetti concreti della sentenza a suo favore senza ulteriori ritardi o ostacoli da parte dell'amministrazione. In secondo luogo, la questione investe il principio della responsabilità amministrativa nel caso di rifiuto di esecuzione di sentenze e la possibilità del giudice amministrativo di intervenire coattivamente mediante la nomina di un commissario ad acta qualora l'amministrazione persista nell'inattività. La problematica è di rilievo generale poiché tocca il fondamentale equilibrio tra potere amministrativo e funzione giurisdizionale nonché la tutela effettiva dei diritti riconosciuti ai cittadini dalle decisioni dei giudici.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella composizione della seconda sezione di Brescia, ha esaminato la documentazione acquisita nel procedimento e ha accertato lo stato di inadempimento dell'amministrazione rispetto alle prescrizioni della precedente sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario. Il collegio giudicante ha constatato che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non ha compiuto i necessari adempimenti per dare esecuzione effettiva e completa ai diritti riconosciuti nella sentenza del 28 giugno 2024, mancando di prendere i provvedimenti concreti che avrebbero dovuto essere adottati. L'amministrazione resistente non ha fornito al giudice elementi di prova idonei a dimostrare l'avvenuta ottemperanza, cosicché il TAR ha ritenuto provato lo stato di inadempienza e ha deciso di accogliere il ricorso. La decisione si fonda sulla considerazione che l'obbligo della pubblica amministrazione di rispettare e dare esecuzione alle sentenze acquisisce carattere tanto più stringente e inderogabile quanto più la sentenza è passata in giudicato e ha acquistato definitività e autorità di cosa giudicata, potendo altrimenti essere compromesso l'intero sistema di tutela giurisdizionale. Il TAR ha pertanto ritenuto necessario non solo accogliere il ricorso ma anche nominare un commissario ad acta al fine di garantire che l'amministrazione non continui a ritardare l'esecuzione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglie il ricorso proposto da Mario D'Ambrosio e riconosce ufficialmente lo stato di inadempienza del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza passata in giudicato, ordinando all'amministrazione di procedere immediatamente all'esecuzione integrale delle prescrizioni. Il TAR condanna il Ministero al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro mille oltre gli accessori di legge e il rimborso del contributo unificato, con distrazione dell'importo a favore dell'avvocato Domenico Naso dichiarato antistatario. Il collegio nomina un commissario ad acta, figura amministrativa che acquisisce poteri sostitutivi nei confronti dell'amministrazione inerte e potrà agire direttamente per dare esecuzione alla sentenza qualora il Ministero continui a non adempiere nei tempi dovuti. La sentenza è resa immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa, significando che la pubblica amministrazione non potrà in alcun modo differire ulteriormente l'adempimento dei propri obblighi derivanti dalla precedente decisione giurisdizionale.
Massima
Quando la pubblica amministrazione non ottempera a una sentenza passata in giudicato, il giudice amministrativo può constatare l'inadempienza nel ricorso di ottemperanza, condannare l'amministrazione alle spese e nominare un commissario ad acta con poteri sostitutivi per forzare l'esecuzione della sentenza mediante intervento coattivo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Laura Marchio', Referendario per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Brescia, sezione lavoro, n. 792/2024 del 28 giugno 2024, passata in giudicato, in materia di c.d. Carta del docente. sul ricorso numero di registro generale 445 del 2025, proposto da Mario D'Ambrosio, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, vista la nota di passaggio in decisione di parte ricorrente e udito l’avv. Miele per l’Amministrazione resistente; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione. Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →