Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA13 aprile 2026DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202600501/2026

Esecuzione E Ottemperanza - Sentenza Tribunale Di Brescia N. 682/2024 Sez. Lavoro - Docente - Riconoscimento Carta Docente

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Domenica Comendulli, insegnante, ha proposto un ricorso in ottemperanza dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (sezione staccata di Brescia) al fine di far eseguire forzatamente una precedente sentenza del Tribunale ordinario del Lavoro di Brescia, numero 682/2024, pubblicata il 6 giugno 2024 e passata in giudicato. La sentenza di primo grado riguardava questioni relative alla Carta del docente, lo strumento di politica scolastica che prevede un contributo economico annuale destinato agli insegnanti di ruolo per finanziare attività di formazione e aggiornamento professionale. La ricorrente ha evidentemente lamentato che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva provveduto, nei tempi dovuti, ad eseguire quanto disposto dal giudice di primo grado, rendendo necessario il ricorso in ottemperanza per ottenere coattivamente l'adempimento.

Il quadro normativo

La materia della Carta del docente è regolata dal decreto legge 104/2013, convertito nella legge 128/2013, e si inscrive nel contesto più ampio della riforma dell'istruzione e della valorizzazione della professione docente. Il procedimento di ottemperanza è disciplinato dal codice del processo amministrativo, in particolare dagli articoli 114 e seguenti, ed è strumento processuale utilizzato allorché una parte deduce il mancato adempimento di quanto disposto da una sentenza passata in giudicato. L'Amministrazione ha l'obbligo di eseguire le sentenze che la riguardano in conformità ai tempi e alle modalità stabilite dal giudice, essendo vincolata dal principio dello stato di diritto e dalla prevalenza della legge.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia riguardava l'adempimento di una sentenza di primo grado concernente diritti patrimoniali o procedurali della ricorrente in relazione all'accesso o all'utilizzo della Carta del docente. La questione sottesa era se l'Amministrazione avesse effettivamente ottemperato entro i termini ragionevoli al provvedimento giurisdizionale e, qualora non lo avesse fatto, se il giudice amministrativo dovesse intervenire coattivamente con ordini di esecuzione forzata e condanne al risarcimento. In giochi erano l'effettività della tutela giurisdizionale e il rispetto del principio di soggezione dell'Amministrazione all'ordine giuridico.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, nel corso dell'udienza fissata per il 9 aprile 2026, ha verificato lo stato di adempimento della sentenza originaria sulla base degli atti presentati dalle parti e ha constatato che la materia del contendere era cessata. Questa dichiarazione significa che, nel corso del procedimento di ottemperanza, il Ministero ha provveduto a dare esecuzione a quanto ordinato dal Tribunale del Lavoro oppure che le circostanze fattuali e giuridiche che originariamente giustificavano la lite avevano perduto rilevanza. Il fatto che il Tribunale amministrativo abbia condannato comunque il Ministero al pagamento delle spese di lite indica che l'Amministrazione non si era mossa tempestivamente di propria iniziativa, costringendo la ricorrente a ricorrere in giudizio per ottenere l'esecuzione forzata di quanto già stabilito.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiara cessata la materia del contendere, riconoscendo così che la controversia non aveva più oggetto, e ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere alla ricorrente le spese di lite nella misura di mille euro, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato eventualmente pagato, con specifico ordine di distrazione in favore dei procuratori che si erano dichiarati antistatari. Il Tribunale ha inoltre ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa, confermando così il vincolo giuridico che grava sull'Amministrazione.

Massima

L'ottemperanza coattiva a una sentenza passata in giudicato costituisce diritto della parte quando l'Amministrazione, per negligenza o ritardo, non provvede spontaneamente all'esecuzione nei tempi ragionevoli, e la parte ricorrente ha diritto al rimborso delle spese processuali sostenute.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Laura Marchio',	Referendario
per l'ottemperanza
della sentenza n. 682/2024 del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, pubblicata in data 06.06.2024, passata in giudicato, in materia di c.d. Carta del docente;
sul ricorso numero di registro generale 743 del 2025, proposto da
Domenica Comendulli, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli e Lara Bianzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, vista la nota di passaggio in decisione depositata dalla difesa di parte ricorrente e sentito il difensore dell’Amministrazione resistente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda):
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna il Ministero resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato (ove pagato), con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

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