Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA13 aprile 2026DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202600500/2026

Esecuzione E Ottemperanza - Sentenza Tribunale Di Brescia N. 22/2024 Sez. Lavoro - Docente - Riconoscimento Carta Docente

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Francesco Di Siena, docente della scuola italiana, ha presentato un ricorso presso il Tribunale di Brescia Sezione Lavoro per una controversia relativa alla Carta del docente, il beneficio economico previsto per gli insegnanti di ruolo. Tale ricorso è stato deciso favorevolmente al docente con la sentenza n. 22/2024, pronunciata il 15 gennaio 2024, che è successivamente passata in giudicato. A distanza di più di un anno, Francesco Di Siena ha presentato un nuovo ricorso dinanzi al TAR Lombardia (ricorso numero 769 del 2025) al fine di verificare l'ottemperanza effettiva da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto a quanto disposto dalla precedente sentenza divenuta definitiva. Il ricorso per ottemperanza rappresenta lo strumento processuale mediante il quale il ricorrente lamenta il mancato o parziale adempimento dei provvedimenti decisori già resi dal giudice amministrativo in suo favore.

Il quadro normativo

La Carta del docente è disciplinata dall'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015 n. 107 (la cosiddetta "Buona Scuola"), che riconosce ai docenti di ruolo una dotazione finanziaria annuale destinata ad aggiornamento professionale e formazione continua. Il ricorso per ottemperanza è regolato dall'articolo 114 del Codice del Processo Amministrativo, il quale prevede che qualora una parte ritenga che l'amministrazione non abbia dato esecuzione a una sentenza passata in giudicato, può ricorrere al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento coattivo. Il procedimento di ottemperanza costituisce un rimedio giurisdizionale essenziale per garantire l'effettiva tutela dei diritti riconosciuti dal giudice, impedendo che le amministrazioni pubbliche possano eludere l'esecuzione delle sentenze sfavorevoli.

La questione giuridica

La controversia sottesa riguardava la corretta applicazione della normativa sulla Carta del docente e i criteri di assegnazione e utilizzo di tale beneficio economico. La sentenza originale del Tribunale di Brescia aveva riconosciuto ragione al ricorrente, accogliendo il suo ricorso contro l'amministrazione scolastica o il Ministero. La questione sollevata nel ricorso di ottemperanza era se il Ministero avesse effettivamente eseguito quanto ordinato dalla sentenza del 2024, cioè se avesse dato piena attuazione agli obblighi imposti dal provvedimento giudiziale divenuto definitivo.

La motivazione del giudice

Sebbene il TAR non esponga una motivazione articolata in questa breve sentenza di ottemperanza, la dichiarazione di "cessata la materia del contendere" indica che il collegio ha ritenuto che la controversia non sussistesse più al momento della decisione. Questa valutazione può derivare da molteplici circostanze: il Ministero potrebbe aver dato esecuzione alla sentenza precedente rendendo superfluo il controllo giudiziale, oppure le circostanze di fatto potrebbero essere cambiate in modo da risolvere la questione senza necessità di ulteriori interventi coattivi. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ancorché non rappresenti un'accoglienza formale del ricorso, costituisce comunque un esito favorevole al ricorrente, il quale ottiene il riconoscimento che non vi è più motivo di contesa e che gli interessi sottesi al ricorso sono stati tutelati.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato cessata la materia del contendere nel ricorso per ottemperanza presentato da Francesco Di Siena. Inoltre, ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al rimborso delle spese di lite, liquidate in euro mille, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, qualora versato, con distrazione a favore dei procuratori della parte ricorrente. La sentenza ordina all'autorità amministrativa di dare esecuzione immediata al provvedimento, confermando così l'autorevolezza della decisione giudiziale.

Massima

L'ottemperanza di una sentenza amministrativa passata in giudicato in materia di diritti dei docenti trova compimento quando le circostanze di fatto o l'atteggiamento dell'amministrazione determinano la cessazione della controversia, con conseguente condanna dell'ente pubblico alle spese di lite.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Laura Marchio',	Referendario
per l'ottemperanza
della Sentenza Tribunale di Brescia-Sezione Lavoro n. 22/2024 pubbl. il 15/01/2024 RG n. 1469/2023 passata in giudicato, in materia di c.d. Carta del docente;
sul ricorso numero di registro generale 769 del 2025, proposto da
Francesco Di Siena, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, vista la nota di passaggio in decisione depositata dalla difesa di parte ricorrente e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda):
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna il Ministero resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato (ove pagato), con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

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