Sentenza n. 202600456/2026
Esecuzione E Ottemperanza - Sentenza Del Tribunale Di Bergamo N. 997/2024 Sez. Lavoro - Docente - Retribuzione Professionale Docenti
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Eleonora Montrasi, insegnante, ha proposto ricorso di ottemperanza dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, al fine di far eseguire forzatamente la sentenza n. 997/2024 del Tribunale del Lavoro di Bergamo, pronunciata il 19 settembre 2024 e divenuta irrevocabile. La controversia nasce dalla mancata ottemperanza da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito a un provvedimento giurisdizionale che riguardava la Retribuzione Professionale Docenti, ossia la progressione economica e l'attribuzione di importi retributivi dovuti al personale scolastico. Il Ministero, nonostante il giudicato formato a suo carico, non aveva dato esecuzione agli obblighi imposti dalla sentenza, determinando così il danno economico e morale della ricorrente, costretta a ricorrere nuovamente in giudizio per tutelare i propri diritti acquisiti.
Il quadro normativo
La materia della Retribuzione Professionale Docenti è disciplinata dal contratto collettivo nazionale del comparto scuola e dalle disposizioni legislative che regolano il trattamento economico del personale docente. Il ricorso di ottemperanza trova fondamento nell'articolo 114 del Codice del Processo Amministrativo, norma che consente ai ricorrenti di ottenere dal giudice amministrativo l'accertamento della mancata esecuzione di una sentenza divenuta giudicato e l'imposizione coattiva dei doveri amministrativi non assolti. La normativa sulla responsabilità della pubblica amministrazione e i principi costituzionali di legalità amministrativa garantiscono che le decisioni giurisdizionali siano prontamente eseguite e che nessuna amministrazione possa sottrarsi ai propri obblighi legali mediante inerzia o inadempimento.
La questione giuridica
La controversia ruota attorno alla questione fondamentale dell'effettività della tutela giurisdizionale: se cioè una sentenza divenuta irrevocabile, quando riguarda diritti economici di un cittadino nei confronti dello Stato, possa restare priva di esecuzione senza che il ricorrente abbia rimedi efficaci. In particolare, il problema giuridico consiste nel determinare se il mancato adempimento spontaneo della sentenza di primo grado del Tribunale del Lavoro legittimi l'esercizio del ricorso di ottemperanza e se il giudice amministrativo possa incidere sulla sfera decisionale dell'amministrazione attraverso la nomina di un commissario ad acta, figura straordinaria che compie atti amministrativi in luogo dell'ente pubblico inadempiente. La questione investiva il contempt of court verso una pubblica amministrazione che, entro il termine fissato dalla sentenza, non aveva provveduto all'accreditamento o al riconoscimento economico dovuto.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo, esaminate le circostanze della causa e gli atti depositati, ha riconosciuto il carattere incontestabile della mancata esecuzione della sentenza precedente, verificando che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato seguito agli ordini contenuti nel provvedimento del 19 settembre 2024. Il collegio ha valutato il ricorso come fondato nel ritenere che l'inerzia amministrativa costituisse violazione del diritto alla tutela effettiva e della sovranità del giudicato. Accogliendo il ricorso, i giudici hanno ritenuto che fosse necessario ricorrere a uno strumento straordinario quale la nomina di un commissario ad acta, destinato a compiere gli atti amministrativi che il Ministero avrebbe dovuto eseguire spontaneamente, al fine di garantire il pieno rispetto della sentenza e la restituzione dei diritti economici violati. Il TAR ha inoltre condannato l'amministrazione al pagamento delle spese di lite, imponendo così una conseguenza patrimoniale alla propria inattività.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione Brescia, ha accolto integralmente il ricorso di ottemperanza presentato da Eleonora Montrasi e ha ordinato la nomina di un commissario ad acta con il compito di compiere tutti gli atti amministrativi necessari all'esecuzione della sentenza del Tribunale del Lavoro di Bergamo, garantendo così il pieno adempimento degli obblighi economici nei confronti della ricorrente. Oltre all'accoglimento del ricorso, la sentenza ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite nella misura di mille euro, oltre ai relativi accessori di legge, al rimborso del contributo unificato versato e alla liquidazione dei compensi professionali dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari. La sentenza è stata ordinata immediatamente eseguibile dall'autorità amministrativa, con decorrenza dalla data di pronuncia del 30 marzo 2026.
Massima
Quando una pubblica amministrazione non ottempera spontaneamente a una sentenza giurisdizionale divenuta irrevocabile in materia di diritti economici, il ricorso di ottemperanza al giudice amministrativo è ammissibile e costituisce rimedio idoneo a ottenere la nomina di un commissario ad acta che compie gli atti amministrativi necessari all'esecuzione della sentenza, garantendo l'effettività della tutela giurisdizionale in luogo dell'inerzia dell'amministrazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario, Estensore Laura Marchio', Referendario per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 997/2024 del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 19 settembre 2024, avente ad oggetto la Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.). sul ricorso numero di registro generale 699 del 2025, proposto da ELEONORA MONTRASI, rappresentato e difeso dall'avvocato Irene Lo Bue, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), accoglie il ricorso, nei sensi e per gli effetti precisati in motivazione. Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, oltre al rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
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